CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 12805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce che aveva rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 18 febbraio 2022 con cui erà stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (capo 8) e 73 comma 1 (capo 13). 2. Avverso tale decisione ricorre il Sambito lamenta con un primo motivo violazione ed erronea interpretazione di legge e difetto motivazionale per aver il tribunale del riesame, ritenute sussistenti esigenze cautelari tali da poter essere salvaguardate soltanto mediante la custodia in carcere. Con un secondo motivo deduce parimenti violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. In particolare il ricorrente rappresenta la disponibilità del parroco della chiesa di [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia, sita in Bologna, ad accogliere il predetto presso la propria abitazione. 3. Sono stati presentati motivi nuovi con cui si sottolinea il deficit motivazionale quanto alla mancata attenuazione della misura cautelare in corso [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 5. In tale ottica le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato. 6. Ineccepibile è infatti da ritenersi la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura applicata. Ed invero il Tribunale ha richiamato il dictunn della Corte di Appello Lecce che ha evidenziato come il ricorrente sia stato condannato in secondo grado alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, circostanza che "lungi dal rappresentare un elemento di novità a favore dell'imputato, costituisce, sostanzialmente, il definitivo accertamento del quadro probatorio a suo carico". Ha poi sottolineato che il Sambito vanta diverse condanne per reati associativi e che le esigenze cautelari sono particolarmente intense e che per far fronte alle stesse non può farsi affidamento sulla misura degli arresti domiciliari anche da eseguirsi in territorio lontano da Taranto, poiché come emerge dal certificato penale il Sambito ha avuto modo in passato anche di commettere reati al di fuori del territorio tarantino. Il tribunale del riesame ha altresì posto in rilievo sul punto che la distanza del domicilio indicato da quello in cui si è consumata l'azione delittuosa non è da solo elemento sufficiente per ritenere che l'imputato abbia deciso di recidere i suoi rapporti con l'associazione di cui faceva parte che anche da Bologna potrebbe facilmente riprendere i contatti con i fornitori e gestire nuove piazze di spaccio. Anche l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico non è idonea a superare il giudizio prognostico negativo, tenuto conto della spiccata propensione a commettere delitti, tenuto conto della spiccata propensione a commettere delitti in materia di associazione di tipo mafioso, armi e stupefacenti, alcuna prognosi favorevole di spontanea osservanza delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive di quella carceraria. 7. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma l -ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c