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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17904/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564); ritenuto che anche il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale argomentato in termini adeguati e non manifestamente illogici in merito alla insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere discrezionale di sostituzione delle pena detentiva (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564); ritenuto che anche il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale argomentato in termini adeguati e non manifestamente illogici in merito alla insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere discrezionale di sostituzione delle pena detentiva (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17904/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris