CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34425/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26481-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Titolare dell'omonima impresa, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1367/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 26481 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1. con il primo dei due motivi del ricorso tempestivamente proposto (1'11 ottobre 2021, lunedì) dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e RE.MA . [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale omonima, per la cassazione della sentenza in epigrafe (depositata il 3 marzo 2021 e non notificata), viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 54, commi 4 e 5, 56 del d.P.R. 131/86 e dell'art. 13, comma 2. del d.lgs. 471/1997, per avere la C.T.R. del Lazio ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dalla Agenzia delle Entrate a carico di essi ricorrenti, in relazione alla registrazione del provvedimento ex art. 825 c.p.c. con cui il Presidente del Tribunale di Roma aveva reso esecutivo il lodo arbitrale di condanna pronunciato in controversia tra i ricorrenti medesimi e l'Agenzia dei Monopoli, malgrado che l'efficacia esecutiva adottata con detto provvedimento provvisorio fosse stata sospesa dalla Corte di Appello di Roma; 2. il motivo è infondato. 3. sulla questione sollevata dai ricorrenti questa Corte ha già avuto varie occasioni di pronunciarsi in relazione a fattispecie analoghe (ord. 12023/2018; ordinanza 12480/2018), sempre statuendo che la sospensione dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale di condanna sottoposto a registrazione, non è idonea ad incidere sull'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 131/86, data la perdurante esistenza del provvedimento giurisdizionale stesso che rappresenta il fondamento dell'imposta, (con salvaguardia dell'eventuale diritto al rimborso spettante contribuente in base a successiva sentenza passata in giudicato). E ciò perché -ha sottolineato la Corte- il presupposto del tributo si collega non all'efficacia esecutiva ma all'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione; 4. il Collegio dando continuità ai precedenti ritiene il motivo in esame da rigettarsi; 5. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione degli artt. 57 e 59 del d.P.R. 131/86, 158 d.P.R. 115/2002 e 12 di. 16/2012, per avere la CTR negato che l'imposta per la registrazione del decreto del Presidente del Tribunale di Roma con cui era stata dichiarata l'esecutività del lodo, fosse prenotata a debito. 6. il motivo è infondato. 6.1. Il d.p.r. n. 131 del 1986, art. 59, lett. a), prevede, tra le altre ipotesi, che si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, «le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti ...». Il d.P.R. n.115 del 2002, art. 158, c. 1, ha confermato detta prenotazione a debito dell'imposta di registro, precisando «se a carico» di un'amministrazione pubblica" e (comma 1, lett. c) [se] "nel processo civile e amministrativo". L'art. art.12, comma 5, d.l. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44. ha disposto che quanto previsto dall'art.158 del d.P.R. 115/2002 si applica alle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. Ai sensi dell'art.57 del d.P.R. 131/86, infine, "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile". 6.2. Gli odierni ricorrenti sono coloro che hanno richiesto il provvedimento di cui all'art. 825 del codice di procedura civile al presidente del Tribunale di Roma. E sono tenute perciò al pagamento dell'imposta. Il provvedimento non venne rìchìesto dall'Agenzia del demanio, la quale per questo non era obbligata al pagamento. Le disposizioni sulla registrazioni a debito (art.59 d.P.R.131/86; art. 158, d.P.R. 115/2002 integrato dall'art.12 d.l. 16/2012) restano fuori campo; 7. il motivo va rigettato; 8. al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna ì ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del demanio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così