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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26488/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15901-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7695/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IVA emesso dall'Ufficio in ragione del presunto uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti è onere dell'Ufficio provare, alla luce di elementi oggettivi, che la parte contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in una evasione d'imposta e tale prova non è stata offerta dall'Amministrazione finanziaria a fronte delle prove di senso contrario offerte dalla società contribuente; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod.

CiV. e 36 del Ric. 2020 n. 15901 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la motivazione meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1.9 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2727 cod. civ. per avere l'Ufficio fornito la prova circa la consapevolezza della società contribuente della sua partecipazione ad una evasione d'imposta, in ragione dell'essere gli altri soggetti economici coinvolti nell'operazione privi di una struttura operativa.

Il primo motivo di impugnazione è tirifondato.

Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perpllessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comrna 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della Ric. 2020 n. 15901 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -3- motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo cornma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti è onere dell'Ufficio provare, alla luce di elementi oggettivi, che la parte contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in una evasione d'imposta e tale prova non è stata offerta dall'Amministrazione finanziaria a fronte delle prove di senso contrario offerte dalla società contribuente - ha fornito una motivazione inadeguata e che si colloca sotto il minimo costituzionale in quanto, pur avendo evidenziato correttamente i principi giuridici astratti, non ha minimamente analizzato, né tanto meno valutato criticamente, né le prove dell'Ufficio (in particolare con riguardo ai rapporti, pur evidenziati nella parte in fatto, della società contribuente con altre società definite "cartiere") né quelle della parte contribuente (in particolare con riguardo alla rapidità delle modalità di acquisizione della merce, pur evidenziata nella parte in fatto, tale da rendere difficoltosa la consapevolezza di contrattare con società Ric. 2020 n. 15901 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -4- cartiere), apoditticamente e irragionevolmente ritenendo non offerte le prime ed offerte le seconde.

Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di impugnazione assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15901-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7695/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IVA emesso dall'Ufficio in ragione del presunto uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti è onere dell'Ufficio provare, alla luce di elementi oggettivi, che la parte contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in una evasione d'imposta e tale prova non è stata offerta dall'Amministrazione finanziaria a fronte delle prove di senso contrario offerte dalla società contribuente; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. CiV. e 36 del Ric. 2020 n. 15901 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la motivazione meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1.9 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2727 cod. civ. per avere l'Ufficio fornito la prova circa la consapevolezza della società contribuente della sua partecipazione ad una evasione d'imposta, in ragione dell'essere gli altri soggetti economici coinvolti nell'operazione privi di una struttura operativa. Il primo motivo di impugnazione è tirifondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perpllessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comrna 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della Ric. 2020 n. 15901 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo cornma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti è onere dell'Ufficio provare, alla luce di elementi oggettivi, che la parte contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in una evasione d'imposta e tale prova non è stata offerta dall'Amministrazione finanziaria a fronte delle prove di senso contrario offerte dalla società contribuente - ha fornito una motivazione inadeguata e che si colloca sotto il minimo costituzionale in quanto, pur avendo evidenziato correttamente i principi giuridici astratti, non ha minimamente analizzato, né tanto meno valutato criticamente, né le prove dell'Ufficio (in particolare con riguardo ai rapporti, pur evidenziati nella parte in fatto, della società contribuente con altre società definite "cartiere") né quelle della parte contribuente (in particolare con riguardo alla rapidità delle modalità di acquisizione della merce, pur evidenziata nella parte in fatto, tale da rendere difficoltosa la consapevolezza di contrattare con società Ric. 2020 n. 15901 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- cartiere), apoditticamente e irragionevolmente ritenendo non offerte le prime ed offerte le seconde. Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di impugnazione assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la li
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