CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 16848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma con sentenza del 26/2/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - la mancata assunzione di una prova decisiva; - il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061), nel caso di specie esclusa sulla base di argomentazione non illogica, fondata sull'univoco materiale probatorio acquisito. Il secondo motivo, con il quale si contesta anche l'attendibilità del riconoscimento effettuato, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] mperiali Verga. [OSCURATO:PERSONA] L