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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07790/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2081-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 19 PALERMO, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1533/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1533 del 19.

10. 2020 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare al condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 in Palermo la somma di euro 7.779,11 a titolo di oneri condominiali; il condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 in Palermo ha notificato controricorso; il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 1136, comma 6, cod. civ., lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato il suo motivo che censurava la delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria del condominio per la sua omessa convocazione alla relativa assemblea e per la mancata comunicazione del relativo verbale; il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello considerato che il credito vantato dal condominio concerneva in parte i contributi per spese di carattere straordinario e che pertanto l'azione monitoria promossa dall'amministratore richiedeva la necessaria autorizzazione dell'assemblea; il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non investe il capo della decisione impugnato che, dopo avere ritenuto infondato il primo motivo di appello che eccepiva il difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale a richiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese straordinarie, ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità gli ulteriori motivi, per la ragione che l'appellante si era limitato con l'atto di impugnazione a richiamare le difese svolte in primo grado, senza formulare censure specifiche alla decisione che le aveva respinte; il secondo motivo è inammissibile, atteso che con esso il ricorso non denunzia l'omesso esame di un fatto ( che, vale a dire, il credito azionato dal condominio concernesse anche il contributo alle spese per lavori straordinari ), che peraltro risulta preso in considerazione dalla Corte di appello, bensì un ( inesistente ) errore di diritto, per avere il giudicante ritenuto che il potere-dovere dell'amministratore di richiedere il decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti condominiali, a mente dell'art. 63 disp. att. cod. civ., avendo carattere generale, non resti condizionato o vincolato, per le spese straordinarie, alla previa autorizzazione dell'assemblea, ma si estenda a tutti i crediti per i contributi alle spese del condominio ».

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2081-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 19 PALERMO, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1533/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1533 del 19. 10. 2020 della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare al condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 in Palermo la somma di euro 7.779,11 a titolo di oneri condominiali; il condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 in Palermo ha notificato controricorso; il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 1136, comma 6, cod. civ., lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato il suo motivo che censurava la delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria del condominio per la sua omessa convocazione alla relativa assemblea e per la mancata comunicazione del relativo verbale; il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello considerato che il credito vantato dal condominio concerneva in parte i contributi per spese di carattere straordinario e che pertanto l'azione monitoria promossa dall'amministratore richiedeva la necessaria autorizzazione dell'assemblea; il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non investe il capo della decisione impugnato che, dopo avere ritenuto infondato il primo motivo di appello che eccepiva il difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale a richiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese straordinarie, ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità gli ulteriori motivi, per la ragione che l'appellante si era limitato con l'atto di impugnazione a richiamare le difese svolte in primo grado, senza formulare censure specifiche alla decisione che le aveva respinte; il secondo motivo è inammissibile, atteso che con esso il ricorso non denunzia l'omesso esame di un fatto ( che, vale a dire, il credito azionato dal condominio concernesse anche il contributo alle spese per lavori straordinari ), che peraltro risulta preso in considerazione dalla Corte di appello, bensì un ( inesistente ) errore di diritto, per avere il giudicante ritenuto che il potere-dovere dell'amministratore di richiedere il decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti condominiali, a mente dell'art. 63 disp. att. cod. civ., avendo carattere generale, non resti condizionato o vincolato, per le spese straordinarie, alla previa autorizzazione dell'assemblea, ma si estenda a tutti i crediti per i contributi alle spese del condominio ». Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così decis
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