CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di CIANCI Matteo, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stato accusato del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., e 73, c. 1 d. P.R. n. 309/1990, con assoluzione in appello ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2. La difesa del CIANCI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto comportamento ostativo. L'istante non era mai stato individuato o identificato nei pressi del luogo nel quale il reato era stato consumato; l'assunto accusatorio secondo il quale il CIANCI si sarebbe occupato della consegna della droga non era mai stato dimostrato, non essendo mai stato operato un sequestro di sostanza, pur avendo avuto le conversazioni intercettate a oggetto appuntamenti e soldi da dividere; il compendio probatorio era rappresentato solo dai dialoghi captati. 3. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che il giudice della cautela avesse valutato gli elementi disponibili, sufficientemente precisi tenuto conto del contesto di attività criminosa nel quale era stata registrata la presenza del CIANCI, pur in assenza di sequestri di droga. L'assoluzioone era derivata dal dubbio sulla natura della tipologia di sostanze trattate, restando accertato, tuttavia, che gli interlocutori avevano utilizzato il linguaggio criptico, proprio di tali illecite operazioni commerciali.I giudici della riparazione, dopo tale premessa, hanno opportunamente richiamato alcuni passaggi della sentenza della Corte di legittimità che, annullando la prima della Corte d'appello, confermativa della condanna del CIANCI, aveva disposto il rinvio al giudice territoriale per nuovo esame. Da un lato, il giudice rimettente aveva evidenziato che, pur non essendo l'assenza di sequestri preclusiva di un'affermazione di penale responsabilità, l'onere motivazionale del giudice doveva essere improntato a magggior rigore; dall'altro, che non era illogica la conclusione secondo la quale il linguaggio e i termini emersi dalle intercettazioni fossero compatibili con transazioni aventi a oggetto stupefacente, pur non essendo stato possibile apprezzare, dalla motivazione in quella sede censurata, stante la mancanza di una spiegazione sull'assenza di sequestri, di quale tipologia di sostanze gli interlocutori parlassero, né valutare le differenti conseguenze derivanti dalla diversa natura di esse. I giudici della riparazione, ripercorsi gli elementi valutati dal giudice della cautela, e giustificata la adozione della misura, anche sotto il profilo cautelare, hanno operato una ricognizione degli elementi valorizzati dal giudice d'appello, sostanziatisi nel contenuto di conversazioni tra CIANCI e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali costoro parlavano del confezionamento di dosi ("10 e 5 pezzi"), per concludere che, nella specie, la condotta dell'istante si era effettivamente tradotta in un comportamento ostativo alla stregua di quanto accertato nella sentenza assolutoria. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Tale comportamento, peraltro, può anche consistere nell'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954; n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini, Rv. 245794). 4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, si osserva che il provvedimento impugnato risulta coerente con i suindicati principi e con la lettera della legge: tale giudizio riguarda la parte dell'ordinanza impugnata nella quale sono stati richiamati elementi rimasti accertati nel giudizio assolutorio, la cui valutazione ha superato anche il vaglio di legittimità, nonchè la giustificazione offerta dal giudice della riparazione in ordine alla ritenuta esistenza di un comportamento gravemente imprudente del CIANCI (aver preso parte ai dialoghi sopra commentati) che ha costituito uno degli elementi posti dal giudice cautelare a base del titolo restrittivo. Del tutto irrilevante deve, al contrario, ritenersi il passaggio argomentativo con il quale si è stigmatizzata la corretta valutazione degli elementi operata dal giudice cautelare: trattasi di precisazione, infatti, del tutto de-assiale rispetto al vaglio devoluto al giudice della riparazione, ma che cionostante è rimasta ininfluente rispetto al ragionamento complessivo che sorregge la decisione censurata. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. Va, infatti, rilevato che la memoria difensiva rassegnata nell'interesse del Ministero resistente, per la genericità del suo contenuto, non consente di cogliere un riferimento specifico al caso esaminato. Pertanto, contemperati gli oneri processuali delle parti, deve concludersi nel senso che quella resistente non ha in alcun modo contribuito alla materia del contendere. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla