CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 25178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanzadel 02/03/2026, ha confermato il decreto di sequestro preventivofinalizzato alla confisca per sproporzione, emesso dal giudice delle indaginipreliminari di Bari in data 20/02/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione a beni ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], padre delricorrente, sebbene formalmente intestati ai familiari dello stesso, quantoalle imputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1) e 2) della imputazione(artt. 81, 110, 648-bis cod. pen.).2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneGirone [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale,quale terzo interessato, articolando motivi di ricorso che qui si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.Violazione di legge e viz io del la motivazione perchémanifestamente illogica e contraddittoria in relazione all’art. 240-bis cod.pen. quanto alla ritenuta applicabilità da parte dei giudici di merito dellepresunzioni di illecita accumulazione patrimoniale nei confronti del terzoestraneo, così erroneamente ritenendo una fittizietà della intestazione; ladifesa ha richiamato i beni colpiti dal sequestro (pag.2 del ricorso) ed hacontestato il richiamo da parte del Tribunale alla presunzione relativa di cuiall’art. 240-bis cod. pen., presunzione applicata automaticamente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto stretto congiunto. Si è sostenuto che,contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il vincolo parentale nonpoteva essere ritenuto idoneo a scalfire la sostanziale estraneità del GironeMichele in ordine alle imputazioni ascritte al padre, risultando assenti nelcaso di specie elementi concreti al fine di ritenere la natura simulata dellaintestazione. I giudici avevano omesso di confrontarsi con le allegazionidocumentali della difesa e con la risolutiva prova dell’imminente cambio diresidenza del ricorrente, in assenza di qualsiasi forma di contribuzione edelargizione da parte dei genitori sui conti correnti riferibili al [OSCURATO:PERSONA],con evidente lecita provenienza dei fondi utilizzati per l’acquistodell’immobile di Fasano, in presenza di flussi finanziari leciti e tracciabili(pag. 3 e segg. del ricorso). In conclusione, la difesa ha ribadito come, neiconfronti del terzo estraneo rispetto alla commissione dei reati spia, lapresunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non operi,mentre grava sulla accusa l’onere di provare sulla base di elementi gravi,precisi e concordanti la divergenza tra intestazione formale e disponibilitàeffettiva del bene.2.2.Violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., attesa laassenza di motivazione specifica in ordine al periculum in mora e inparticolare quanto al pericolo di dispersione dei beni di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti,oltre che manifestamente infondati.2.Il Tribunale di Bari ha confermato il provvedimento di sequestro persproporzione emesso a seguito di una ampia indagine che portava aplurime imputazioni a carico del padre del ricorrente per riciclaggiocontinuato in concorso, definite con sentenza di applicazione della pena del05/04/2023. Partendo da tale situazione di fatto, venivano svolte plurimeinvestigazioni, anche a carattere patrimoniale, che evidenziavano ladisponibilità di quanto poi sequestrato in assenza di valide giustificazioni daparte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato,infatti, identificato nel suo ruolo di soggetto inserito in un articolato schemaoperativo, funzionale a trasferire, attraverso operazioni stratificate su piùrapporti, anche esteri, al fine di permetterne la reintroduzione nel territoriodello Stato, di somme derivate dai delitti commessi da Trerotoli, operandoanche per il tramite di società di diritto estero.3.Ciò premesso, in via preliminare, occorre considerare come, secondoil diritto vivente, in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimentireali, è possibile per la Corte di cassazione rilevare ed apprezzare la solaviolazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1,cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante diquesta Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando siaconstatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza dimotivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza diprecise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso,Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n.10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692-01).4.Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti,oltre che manifestamente infondati. Il ricorrente, pur richiamando laviolazione di legge, si limita ad elencare una serie di elementi di fatto, giàampiamente ed approfonditamente valutati dal Tribunale, così reiterandouna propria lettura alternativa di tali cospicui dati concreti, inquadrati evalutati dal giudice di merito in applicazione della disciplina di riferimento inmodo logico ed argomentato (pag. 4 e segg. con particolare riferimento allaanalisi specifica dei redditi riferibili al ricorrente, delle sue attività lavorativeed alla rilevata sproporzione di quanto posto in sequestro, convalorizzazione dei rapporti intercorrenti con il [OSCURATO:PERSONA] ed ai plurimirapporti societari nei quali risultavano coinvolti congiuntamente incollegamento con le attività del padre). Il Tribunale ha anche richiamatospecificamente i presupposti applicativi del vincolo reale quanto al requisitodella sproporzione, analizzando puntualmente gli esiti e gli accertamentidella Guardia di Finanza per come compiutamente sintetizzati e richiamatianche dal giudice di primo grado; tali accertamenti sono stati ritenutiunivoci e del tutto concordanti nella ricostruzione della posizione delricorrente, che proprio per la sua qualità, per il legame familiare e per ildiretto collegamento con le attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], nonpuò essere ritenuto, sulla base della ricostruzione analiticamente proposta,il titolare effettivo dei beni sottoposti a sequestro (con particolareconsiderazione, quale elemento risolutivo, delle risultanze anagrafiche,oltre che del riscontro rappresentato dalla costante residenza nell’immobilenel quale viveva la madre, [OSCURATO:PERSONA], concorrente con il padre nellacondotta di riciclaggio sopra richiamata, pag. 19 e segg.). Il Tribunale, conargomentazioni logiche, ha specificamente ricostruito la comunanza diinteressi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualeelemento fondante del pericolo di dispersione dei beni sequestrati anchestrutturate ed organizzate condotte illecite. Tale ricostruzione, nella suacomplessità, non presenta alcun profilo di violazione di legge ed apparenzanel motivare, in presenza, tra l'altro, di una esplicita considerazione delleallegazioni e censuredifensive.5. È stata, dunque, correttamente applicata la disciplina di riferimentotenuto conto della progressiva delimitazione della nozione di sproporzione.In tal senso, occorre ricordare che, come evidenziato dalla Cortecostituzionale nelle decisioni n. 33 del 2018 e n. 24 del 2019, lasproporzione è elemento fondante, insieme alla condanna (che non devepiù essere definitiva, con evidente riferibilità dei principi enunciati anchequanto al sequestro) della presunzione «che il patrimonio stesso derivi dachiaramente che i beni sono confiscati non perché di valore sproporzionato,ma perché di origine illecita.La sproporzione è dunque sintomo di tale origine illecita.Già le Sezioni Unite nella sentenza "Montella" (Sez. U, n. 920 del17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491-01) hanno precisato che lasproporzione non deve essere intesa come una qualsiasi difformità traguadagni e capitalizzazione, ma come un incongruo equilibrio tra questi, davalutarsi secondo le comuni regole di esperienza e va riferita, non alpatrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con laconseguenza che «i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigorosoaccertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissatinel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto atutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoliacquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti».In questi esatti termini anche la sentenza della Corte costituzionale n.33 del 2018 ove si è affermato che la sproporzione non consiste in unaqualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrioincongruo e significativo, da verificare con riferimento al momentodell'acquisizione dei singoli beni (in motivazione, Sez. U, n. 8052 del26/10/2023, Rizzi, Rv.285852-01).6.Il Tribunale ha svolto nel caso in esame, con un’ampia motivazione,con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolodi garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria,considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa,esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presuppostiche legittimano il sequestro. Dunque, è stato evidenziato, con motivazionedel tutto immune da illogicità o apparenza delle argomentazioni, l’insiemedegli elementi che possono far ritenere verosimile non solo la commissionedei reati richiamati in imputazione ed oggetto di sentenza di applicazionedella pena a carico del padre del ricorrente (evidenziando plurimi elementisignificativi in tal senso) ma anche la assoluta mancanza di proporzione deiredditi del [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del periodo temporale diriferimento e del complesso dei beni sottoposti a vincolo.7.Il Tribunale, con motivazione congrua, ha ritenuto non provata,anche sulla base delle allegazioni del ricorrente, la legittima provenienza diquanto sequestrato ed ha escluso la diretta riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] diproventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita in correlazionealla disponibilità e titolarità di tali beni, così escludendo la legittimaprovenienza di quanto sottoposto a sequestro, mancando la prova effettivadella disponibilità di un patrimonio legittimamente accumulato dal qualepoter attingere a tal fine (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv.277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). Devequindi essere ribadito il principio di diritto, correttamente applicato dalTribunale del riesame, secondo il quale in tema di sequestro preventivo dibeni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306,convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356,dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiaratoai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione "iuris tantum"d'il lecita accumulazione patrimoniale, che può essere superatadall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali sipossa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quantoacquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecitae, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez.2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04).8. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]