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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28799/2026

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orte d'assise d'appello diPalermo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorsoriportandosi ai motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in esame la Corte di assise di appello di Palermo,in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Trapani, cheaffermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a duedelitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato, peravere fatto da autista per due accompagnamenti al porto il giorno dellapartenza e avere recuperato al rientro dalla traversata i migranti,rispettivamente in data 10 e 20 ottobre 2016, e alla partecipazione adassociazione per delinquere finalizzata a delitti di tal tipo, e locondannava alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro150.000 di multa, ha ridotto detta pena ad anni tre, mesi dieci direclusione ed euro 120.000 di multa.Detta Corte ha escluso l’esimente, ex art. 51 cod. pen.,dell ’adempimento di un dovere invocata con l’appello.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 51, 54 e416 cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto tutti i fattiimputati scriminati e per avere ritenuto esistente il reato di cui all’art. 416cod. pen., in difetto dell’elemento soggettivo ed oggettivo, e vizio dimotivazione risultante dalla sentenza impugnata (alle p. 11-14) nellaparte in cui la Corte ha escluso che l’imputato sia stato indotto dalla P.g.a mettersi a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e della sua banda inSicilia facendo da autista e collaborando all’acquisto di un gommone;vizio, risultante, altresì, dalle trascrizioni delle testimonianze degli ufficialidi Polizia giudiziaria Aperuta e Castelli e di [OSCURATO:PERSONA] e dall’esamedell’imputato, nonché dal suo certificato del casellario giudiziale.Il difensore contesta la motivazione nella parte in cui afferma chel’imputato agì nell’interesse della banda, quando, invece, è emerso daglicommissione dei reati, con la P.g. e grazie a ciò il suo contributo è statodeterminante per sgominare la banda.La motivazione, secondo la difesa, omette del tutto di prendere inesame l’incontro avvenuto presso gli uffici del Commissariato SanGiovanni di Firenze tra Castelli, Aperuta, l’imputato e il padre di questi,durante il quale i suddetti ufficiali di P.g. convincevano [OSCURATO:PERSONA] adandare in [OSCURATO:PERSONA], per fare da autista al sodalizio, nella speranza che questiscoprisse i reati che il gruppo aveva intenzione di compiere.

Circostanza,questa fondamentale, perché, per un verso, dimostra che [OSCURATO:PERSONA] agì suordine dell’autorità e, per l’altro, esclude che lo stesso cooperasse con labanda e fosse suo associato.Osserva il difensore che le argomentazioni della Corte sonocontraddittorie con le testimonianze assunte e l’esame dell’imputato, dacui emerge che la P.g. chiese a [OSCURATO:PERSONA], che era titubante, diassecondare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e fargli da autista per il viaggio inSicilia, per aiutare le indagini e consentire l’incriminazione della banda.Rileva che: - il teste [OSCURATO:PERSONA], padre dell’imputato, ha riferito che ilfiglio lo portò negli uffici del Commissariato perché la P.g. insisteva sullasua messa a disposizione della banda come infiltrato, e che, in meritoall’impunità, gli ufficiali di P.g. dissero che per il momento non si potevachiedere; - dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] risulta chel’imputato non ha subito processi a Firenze per fatti legati aglistupefacenti, a riprova del suo ruolo di informatore; - la circostanzariportata dall’imputato e dal padre non è smentita dalle deposizioni degliufficiali di P.g., che hanno avuto un atteggiamento comprensibilmentereticente per non ammettere di aver indotto l’imputato a recarsi in Siciliaad accompagnare la banda e ad acquistare un gommone che sarebbestato utilizzato per atti criminali e, quindi, per non incorrere indichiarazioni autoincriminanti; - il teste Castelli, tra i “non ricordo”, nonha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver riferito che la banda stava perporre in essere un traffico di clandestini; - il teste Aperuta ha dichiaratodi avere dato a [OSCURATO:PERSONA] il numero dell’ufficio per contattarli per fornireindicazioni, che, però, spesso venivano fornite a cose fatte essendo ilsuddetto sempre vigilato dai personaggi ai quali si accompagnava.Si duole il difensore che la Corte territoriale non abbia spiegato, afronte di dette circostanze, come, nonostante le dichiarazioni dei testiCastelli e Aperuta, si possa negare che [OSCURATO:PERSONA] venisse indotto acompiere il viaggio dalla P.g. e che questa fosse in continuo contatto conl’imputato, come dallo stesso narrato.

Rileva che: - pure a ritenere chel’imputato avesse erroneamente compreso le parole dei suddetti, per undifetto di comunicazione, sul fatto che dovesse fare da infiltrato, l’erroresarebbe comunque scusabile e il fatto scriminato ai sensi dell’art. 51 cod.pen. ; - comunque, se la P.g. fosse intervenuta nel momento dello sbarcodei clandestini, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso i reati difavoreggiamento; - infine, può ritenersi che l’imputato li abbia commessiai sensi dell’art. 54 cod. pen., per esservi stato costretto per stato dinecessità, in quanto, tirandosi indietro, avrebbe messo a repentaglio lasua incolumità e forse anche la vita.Osserva, infine, la difesa che la sentenza ha errato nel ritenereperfezionato il reato di partecipazione associativa, posto che Ballantinirisulta avere preso contatto con la P.g. prima della commissione dei reatied agito al solo fine di agevolare le indagini, senza rafforzare o favorire ilsodalizio criminale, ma anzi dando un contributo determinante adarrestare e fare condannare tutti i componenti del sodalizio, in assenza,quindi, quantomeno della coscienza e della volontà di far partedell’associazione.Alla luce di detti motivi, la difesa insiste per l’annullamento, con osenza rinvio, della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Si evidenzia nel la sentenza impugnata che, secondo laprospettazione dell’appello, pur essendo indubbio, non contestabile, nécontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia consumato, in concorso con i propricoimputati già condannati per i medismi fatti con sentenza irrevocabile, idelitti ascrittigli, egualmente l’imputato dovrebbe essere assolto, con laformula perché il fatto non costituisce reato, dalle imputazioniPolizia giudiziaria, nella legittima convinzione dell’impunità.Rilevano, però, i Giudici di appello che i presupposti perché possaritenersi operativa la scriminante dell’adempimento di un dovere ai sensidell’art. 51 cod. pen. nell’ipotesi di un cittadino che collabori a operazionidi Polizia, anche a volerlo considerare un agente provocatore, sonoparticolarmente stringenti e sicuramente non si attagliano alla vicenda diBallantini.Sottolineano come la giurisprudenza sia concorde e monolitica nelritenere che sia applicabile l’art. 51 cod. pen. solo a condizione chel’intervento dell’agente provocatore si limiti ad un’attività di controllo,osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui, dovendosiritenere la sua responsabilità penale ove svolga un’attività che abbia unadiretta efficacia causale rispetto all’evento delittuoso; e come dettiprincipi siano del tutto distonici rispetto alla vicenda di questo processo.Rilevano come nel nostro caso difetti totalmente un ordinequalsivoglia (legittimo o meno) dell’autorità anche solo informale chepossa giustificare la condotta dell’imputato, che, nelle proprie coordinatefattuali, come da capi di imputazione, è incontestata.Osservano a tale riguardo che: - è stato [OSCURATO:PERSONA], con le sue ampieammissioni, ad avere compiutamente riconosciuto, auto-attribuendosele,condotte sicuramente non definibili come marginali o di solo controllo e/oosservazione; - questi, obbedendo alle sollecitazioni di Ben CheikhJabranne, del quale da tempo, in Firenze, era autista e sodale nellaconsumazione di reati legati ai traffici di stupefacenti, non avevaindugiato a raggiungere la [OSCURATO:PERSONA]; - ivi, operando sulle coste dellaprovincia di Trapani, si era messo a completa disposizione dei coimputatie aveva acquistato, coi fondi e per conto della cosca, un gommonenautico da utilizzare nei trasporti in mare di esseri umani, nonché avevacooperato, con compiti di autista, al recupero e alla prima sistemazione,in almeno due occasioni (sbarchi del 10 e 20 ottobre 2016) di migranti dapoco approdati sul territorio marsalese; - dette condotte spingono laposizione dell’imputato decisamente fuori della prospettiva, anche avolerla concepire in modo assai dilatato, dell’adempimento di un dovere;- tutto questo senza dire che a monte delle reiterate azioni non vi è maistato un ordine legittimo ad agire, come esplicitamente richiesto dall’art.51 cod. pen.; - basta leggere le trascrizioni delle deposizioni rese in primogrado dagli ufficiali di P.g.

Aperuta e Castell i per escluderecategoricamente che costoro abbiano solo potuto indurre in [OSCURATO:PERSONA](che, per il suo pregresso vissuto criminoso, non era certo unosprovveduto) il convincimento di una forma di impunità da parte dellaPubblica autorità e della Giustizia; - i due testi hanno circoscritto ilcontesto della relazione intrattenuta col prevenuto, specificando di averloconvinto a tenerli informati sulle attività che avvenivano nelle piazze dispaccio fiorentine; - del resto lo stesso imputato, nel corso del proprioesame di primo grado, del 14 ottobre 2024, ha ribadito con convinzionedi non aver avuto idea, per diversi giorni, una volta giunto in [OSCURATO:PERSONA], delreale motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] lo avesse inviato nel trapanese, essendosireso conto, solo in un secondo momento che i propri servizi logisticisarebbero serviti a cooperare ai traffici di migranti illegali coordinati daBen [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri imputati separatamente giudicati; - stando così lecose, è evidente, in termini fattuali e logici, che i due ufficiali di Polizianon avrebbero mai potuto, ammesso che ne avessero la possibilità e ilpotere, autorizzare [OSCURATO:PERSONA] a cooperare, quale infiltrato coperto daimmunità, nei traffici di migranti di cui in imputazione; - lo stessoimputato, non essendo al corrente di detti traffici, non avrebbe maipotuto ricevere l’input da parte degli ambienti investigativi fiorentini; - èplausibile, invece, che, una volta resosi conto di cosa stesseeffettivamente succedendo, il prevenuto, avesse fatto sapere ai proprireferenti che [OSCURATO:PERSONA] stava gestendo, di concerto con vari sodalisiciliani, cospicui traffici umani tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - devecategoricamente escludersi, anche perché nessuno dei due funzionari viha mai fatto cenno, che l’imputato possa aver ricevuto da costoro unfattivo incoraggiamento a cooperare agli sbarchi, in cambio di protezionee copertura; - si è, pertanto, fuori, anche dal punto di vista dell’esistenzadi un presunto ordine o incoraggiamento ad agire, da ogni possibilescansione operativa ex art. 51 cod. pen.; - neppure sarebbe sostenibilel’ipotesi putativa del medesimo adempimento di un dovere, e, quindi,dell’applicazione dell’esimente in presenza di un errore di fattosull’esistenza e sulla legittimità dell’ordine; - a tutto voler concederel’errore commesso da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non un errore di fatto, ma unerrore di diritto, non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., qualefraintendimento circa la possibile liceità del proprio comportamento, sulfatto cioè che alcuni ufficiali di P.g. potessero incitarlo a delinquere incambio di impunità, cosa che può derivare solo da un’inesatta conoscenzadegli obblighi giuridici, penalmente rilevanti, derivanti dall’ordinamentoitaliano; - anche a voler considerare l’errore di [OSCURATO:PERSONA] un errore difatto, neanche in questo caso l’eventuale travisamento dell’imputatopotrebbe considerarsi rilevante, in assenza (di cui il prevenuto non potevanon rendersi conto), di alcun ordine a delinquere o anche solo di impulsoa farlo; - i rapporti del prevenuto col Commissariato di Firenze - SanGiovanni avevano ad oggetto, in via praticamente esclusiva, le attivitàtoscane dell’imputato e dei suoi sodali legate ai traffici di droga, non certoquelle, inizialmente ignote allo stesso prevenuto, di cui alle contestazioniodierne; - di ciò che l’imputato aveva fatto con riferimento ai delitti per iquali si procede i due ufficiali di P.g. avevano forse una conoscenzamarginale e vaga, essendosi il loro patrimonio conoscitivo perfezionatosi,comunque, solo a cose fatte, mancando dunque alla radice ogni spaziofunzionale alla valorizzazione di un eventuale errore di fatto.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anziconformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenzache lo interpreta (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014,P.g. in proc.

Maggi e altri, Rv. 259550: in tema di rilevanza penale dellacondotta dell'agente infiltrato, il comportamento del privato è giustificatodall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendofedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attivitàdegli esecutori materiali, si adopera in maniera da impedire il reato o dafarne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici; se,invece, l'agente svolge una attività che ha una diretta efficacia causalerispetto all'evento delittuoso, ovvero tradisce la fiducia degli inquirenti,non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione o repressione dei reati,così da agevolare l'attività degli esecutori materiali e da impedire laidentificazione di questi ultimi, la sua condotta non può essere scriminataed egli è punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nelreato), i rilievi difensivi che insistono sulla scriminante invocata eaddirittura prospettano la scriminante dello stato di necessità maiprecedentemente dedotta, si rivelano infondati.Viene, invero, valorizzato nel caso in esame il contributo causale alverificarsi dei fatti incriminati e, sebbene possa risultare che sia stato aciò sollecitato da agenti o ufficiali di Polizia giudiziaria per ragioniinvestigative e di giustizia, ciò non può rilevare a fine scriminante ai sensidell’art. 51 cod. pen., né può ritenersi, per come evidenziato dallasentenza impugnata, l’assenza dell’elemento psicologico doloso, attesoche non vi è dubbio che l’imputato abbia agito nella piena coscienza evolontà di compiere gli illeciti e l’erronea convinzione che non sarebbestato punito, come sempre valorizzato in sentenza, non verterebbe suglielementi costitutivi del reato ma (riguardando i motivi a delinquere) sirisolverebbe in un errore di diritto, penalmente non rilevante.2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'assise d'appello diPalermo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorsoriportandosi ai motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in esame la Corte di assise di appello di Palermo,in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Trapani, cheaffermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a duedelitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato, peravere fatto da autista per due accompagnamenti al porto il giorno dellapartenza e avere recuperato al rientro dalla traversata i migranti,rispettivamente in data 10 e 20 ottobre 2016, e alla partecipazione adassociazione per delinquere finalizzata a delitti di tal tipo, e locondannava alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro150.000 di multa, ha ridotto detta pena ad anni tre, mesi dieci direclusione ed euro 120.000 di multa.Detta Corte ha escluso l’esimente, ex art. 51 cod. pen.,dell ’adempimento di un dovere invocata con l’appello.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 51, 54 e416 cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto tutti i fattiimputati scriminati e per avere ritenuto esistente il reato di cui all’art. 416cod. pen., in difetto dell’elemento soggettivo ed oggettivo, e vizio dimotivazione risultante dalla sentenza impugnata (alle p. 11-14) nellaparte in cui la Corte ha escluso che l’imputato sia stato indotto dalla P.g.a mettersi a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e della sua banda inSicilia facendo da autista e collaborando all’acquisto di un gommone;vizio, risultante, altresì, dalle trascrizioni delle testimonianze degli ufficialidi Polizia giudiziaria Aperuta e Castelli e di [OSCURATO:PERSONA] e dall’esamedell’imputato, nonché dal suo certificato del casellario giudiziale.Il difensore contesta la motivazione nella parte in cui afferma chel’imputato agì nell’interesse della banda, quando, invece, è emerso daglicommissione dei reati, con la P.g. e grazie a ciò il suo contributo è statodeterminante per sgominare la banda.La motivazione, secondo la difesa, omette del tutto di prendere inesame l’incontro avvenuto presso gli uffici del Commissariato SanGiovanni di Firenze tra Castelli, Aperuta, l’imputato e il padre di questi,durante il quale i suddetti ufficiali di P.g. convincevano [OSCURATO:PERSONA] adandare in [OSCURATO:PERSONA], per fare da autista al sodalizio, nella speranza che questiscoprisse i reati che il gruppo aveva intenzione di compiere. Circostanza,questa fondamentale, perché, per un verso, dimostra che [OSCURATO:PERSONA] agì suordine dell’autorità e, per l’altro, esclude che lo stesso cooperasse con labanda e fosse suo associato.Osserva il difensore che le argomentazioni della Corte sonocontraddittorie con le testimonianze assunte e l’esame dell’imputato, dacui emerge che la P.g. chiese a [OSCURATO:PERSONA], che era titubante, diassecondare la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e fargli da autista per il viaggio inSicilia, per aiutare le indagini e consentire l’incriminazione della banda.Rileva che: - il teste [OSCURATO:PERSONA], padre dell’imputato, ha riferito che ilfiglio lo portò negli uffici del Commissariato perché la P.g. insisteva sullasua messa a disposizione della banda come infiltrato, e che, in meritoall’impunità, gli ufficiali di P.g. dissero che per il momento non si potevachiedere; - dal certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] risulta chel’imputato non ha subito processi a Firenze per fatti legati aglistupefacenti, a riprova del suo ruolo di informatore; - la circostanzariportata dall’imputato e dal padre non è smentita dalle deposizioni degliufficiali di P.g., che hanno avuto un atteggiamento comprensibilmentereticente per non ammettere di aver indotto l’imputato a recarsi in Siciliaad accompagnare la banda e ad acquistare un gommone che sarebbestato utilizzato per atti criminali e, quindi, per non incorrere indichiarazioni autoincriminanti; - il teste Castelli, tra i “non ricordo”, nonha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver riferito che la banda stava perporre in essere un traffico di clandestini; - il teste Aperuta ha dichiaratodi avere dato a [OSCURATO:PERSONA] il numero dell’ufficio per contattarli per fornireindicazioni, che, però, spesso venivano fornite a cose fatte essendo ilsuddetto sempre vigilato dai personaggi ai quali si accompagnava.Si duole il difensore che la Corte territoriale non abbia spiegato, afronte di dette circostanze, come, nonostante le dichiarazioni dei testiCastelli e Aperuta, si possa negare che [OSCURATO:PERSONA] venisse indotto acompiere il viaggio dalla P.g. e che questa fosse in continuo contatto conl’imputato, come dallo stesso narrato. Rileva che: - pure a ritenere chel’imputato avesse erroneamente compreso le parole dei suddetti, per undifetto di comunicazione, sul fatto che dovesse fare da infiltrato, l’erroresarebbe comunque scusabile e il fatto scriminato ai sensi dell’art. 51 cod.pen. ; - comunque, se la P.g. fosse intervenuta nel momento dello sbarcodei clandestini, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe commesso i reati difavoreggiamento; - infine, può ritenersi che l’imputato li abbia commessiai sensi dell’art. 54 cod. pen., per esservi stato costretto per stato dinecessità, in quanto, tirandosi indietro, avrebbe messo a repentaglio lasua incolumità e forse anche la vita.Osserva, infine, la difesa che la sentenza ha errato nel ritenereperfezionato il reato di partecipazione associativa, posto che Ballantinirisulta avere preso contatto con la P.g. prima della commissione dei reatied agito al solo fine di agevolare le indagini, senza rafforzare o favorire ilsodalizio criminale, ma anzi dando un contributo determinante adarrestare e fare condannare tutti i componenti del sodalizio, in assenza,quindi, quantomeno della coscienza e della volontà di far partedell’associazione.Alla luce di detti motivi, la difesa insiste per l’annullamento, con osenza rinvio, della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Si evidenzia nel la sentenza impugnata che, secondo laprospettazione dell’appello, pur essendo indubbio, non contestabile, nécontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia consumato, in concorso con i propricoimputati già condannati per i medismi fatti con sentenza irrevocabile, idelitti ascrittigli, egualmente l’imputato dovrebbe essere assolto, con laformula perché il fatto non costituisce reato, dalle imputazioniPolizia giudiziaria, nella legittima convinzione dell’impunità.Rilevano, però, i Giudici di appello che i presupposti perché possaritenersi operativa la scriminante dell’adempimento di un dovere ai sensidell’art. 51 cod. pen. nell’ipotesi di un cittadino che collabori a operazionidi Polizia, anche a volerlo considerare un agente provocatore, sonoparticolarmente stringenti e sicuramente non si attagliano alla vicenda diBallantini.Sottolineano come la giurisprudenza sia concorde e monolitica nelritenere che sia applicabile l’art. 51 cod. pen. solo a condizione chel’intervento dell’agente provocatore si limiti ad un’attività di controllo,osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui, dovendosiritenere la sua responsabilità penale ove svolga un’attività che abbia unadiretta efficacia causale rispetto all’evento delittuoso; e come dettiprincipi siano del tutto distonici rispetto alla vicenda di questo processo.Rilevano come nel nostro caso difetti totalmente un ordinequalsivoglia (legittimo o meno) dell’autorità anche solo informale chepossa giustificare la condotta dell’imputato, che, nelle proprie coordinatefattuali, come da capi di imputazione, è incontestata.Osservano a tale riguardo che: - è stato [OSCURATO:PERSONA], con le sue ampieammissioni, ad avere compiutamente riconosciuto, auto-attribuendosele,condotte sicuramente non definibili come marginali o di solo controllo e/oosservazione; - questi, obbedendo alle sollecitazioni di Ben CheikhJabranne, del quale da tempo, in Firenze, era autista e sodale nellaconsumazione di reati legati ai traffici di stupefacenti, non avevaindugiato a raggiungere la [OSCURATO:PERSONA]; - ivi, operando sulle coste dellaprovincia di Trapani, si era messo a completa disposizione dei coimputatie aveva acquistato, coi fondi e per conto della cosca, un gommonenautico da utilizzare nei trasporti in mare di esseri umani, nonché avevacooperato, con compiti di autista, al recupero e alla prima sistemazione,in almeno due occasioni (sbarchi del 10 e 20 ottobre 2016) di migranti dapoco approdati sul territorio marsalese; - dette condotte spingono laposizione dell’imputato decisamente fuori della prospettiva, anche avolerla concepire in modo assai dilatato, dell’adempimento di un dovere;- tutto questo senza dire che a monte delle reiterate azioni non vi è maistato un ordine legittimo ad agire, come esplicitamente richiesto dall’art.51 cod. pen.; - basta leggere le trascrizioni delle deposizioni rese in primogrado dagli ufficiali di P.g. Aperuta e Castell i per escluderecategoricamente che costoro abbiano solo potuto indurre in [OSCURATO:PERSONA](che, per il suo pregresso vissuto criminoso, non era certo unosprovveduto) il convincimento di una forma di impunità da parte dellaPubblica autorità e della Giustizia; - i due testi hanno circoscritto ilcontesto della relazione intrattenuta col prevenuto, specificando di averloconvinto a tenerli informati sulle attività che avvenivano nelle piazze dispaccio fiorentine; - del resto lo stesso imputato, nel corso del proprioesame di primo grado, del 14 ottobre 2024, ha ribadito con convinzionedi non aver avuto idea, per diversi giorni, una volta giunto in [OSCURATO:PERSONA], delreale motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] lo avesse inviato nel trapanese, essendosireso conto, solo in un secondo momento che i propri servizi logisticisarebbero serviti a cooperare ai traffici di migranti illegali coordinati daBen [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri imputati separatamente giudicati; - stando così lecose, è evidente, in termini fattuali e logici, che i due ufficiali di Polizianon avrebbero mai potuto, ammesso che ne avessero la possibilità e ilpotere, autorizzare [OSCURATO:PERSONA] a cooperare, quale infiltrato coperto daimmunità, nei traffici di migranti di cui in imputazione; - lo stessoimputato, non essendo al corrente di detti traffici, non avrebbe maipotuto ricevere l’input da parte degli ambienti investigativi fiorentini; - èplausibile, invece, che, una volta resosi conto di cosa stesseeffettivamente succedendo, il prevenuto, avesse fatto sapere ai proprireferenti che [OSCURATO:PERSONA] stava gestendo, di concerto con vari sodalisiciliani, cospicui traffici umani tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - devecategoricamente escludersi, anche perché nessuno dei due funzionari viha mai fatto cenno, che l’imputato possa aver ricevuto da costoro unfattivo incoraggiamento a cooperare agli sbarchi, in cambio di protezionee copertura; - si è, pertanto, fuori, anche dal punto di vista dell’esistenzadi un presunto ordine o incoraggiamento ad agire, da ogni possibilescansione operativa ex art. 51 cod. pen.; - neppure sarebbe sostenibilel’ipotesi putativa del medesimo adempimento di un dovere, e, quindi,dell’applicazione dell’esimente in presenza di un errore di fattosull’esistenza e sulla legittimità dell’ordine; - a tutto voler concederel’errore commesso da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non un errore di fatto, ma unerrore di diritto, non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., qualefraintendimento circa la possibile liceità del proprio comportamento, sulfatto cioè che alcuni ufficiali di P.g. potessero incitarlo a delinquere incambio di impunità, cosa che può derivare solo da un’inesatta conoscenzadegli obblighi giuridici, penalmente rilevanti, derivanti dall’ordinamentoitaliano; - anche a voler considerare l’errore di [OSCURATO:PERSONA] un errore difatto, neanche in questo caso l’eventuale travisamento dell’imputatopotrebbe considerarsi rilevante, in assenza (di cui il prevenuto non potevanon rendersi conto), di alcun ordine a delinquere o anche solo di impulsoa farlo; - i rapporti del prevenuto col Commissariato di Firenze - SanGiovanni avevano ad oggetto, in via praticamente esclusiva, le attivitàtoscane dell’imputato e dei suoi sodali legate ai traffici di droga, non certoquelle, inizialmente ignote allo stesso prevenuto, di cui alle contestazioniodierne; - di ciò che l’imputato aveva fatto con riferimento ai delitti per iquali si procede i due ufficiali di P.g. avevano forse una conoscenzamarginale e vaga, essendosi il loro patrimonio conoscitivo perfezionatosi,comunque, solo a cose fatte, mancando dunque alla radice ogni spaziofunzionale alla valorizzazione di un eventuale errore di fatto.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anziconformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenzache lo interpreta (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014,P.g. in proc. Maggi e altri, Rv. 259550: in tema di rilevanza penale dellacondotta dell'agente infiltrato, il comportamento del privato è giustificatodall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendofedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attivitàdegli esecutori materiali, si adopera in maniera da impedire il reato o dafarne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici; se,invece, l'agente svolge una attività che ha una diretta efficacia causalerispetto all'evento delittuoso, ovvero tradisce la fiducia degli inquirenti,non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione o repressione dei reati,così da agevolare l'attività degli esecutori materiali e da impedire laidentificazione di questi ultimi, la sua condotta non può essere scriminataed egli è punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nelreato), i rilievi difensivi che insistono sulla scriminante invocata eaddirittura prospettano la scriminante dello stato di necessità maiprecedentemente dedotta, si rivelano infondati.Viene, invero, valorizzato nel caso in esame il contributo causale alverificarsi dei fatti incriminati e, sebbene possa risultare che sia stato aciò sollecitato da agenti o ufficiali di Polizia giudiziaria per ragioniinvestigative e di giustizia, ciò non può rilevare a fine scriminante ai sensidell’art. 51 cod. pen., né può ritenersi, per come evidenziato dallasentenza impugnata, l’assenza dell’elemento psicologico doloso, attesoche non vi è dubbio che l’imputato abbia agito nella piena coscienza evolontà di compiere gli illeciti e l’erronea convinzione che non sarebbestato punito, come sempre valorizzato in sentenza, non verterebbe suglielementi costitutivi del reato ma (riguardando i motivi a delinquere) sirisolverebbe in un errore di diritto, penalmente non rilevante.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28799/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris