CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITO e QUESTURA di TORINO, in persona del questore pro tempore. INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino del 19.7.2021, di proroga del trattenimento, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la prorogadel trattenimento – in quanto destinato a scadere il 20.7.2021 -di [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Tunisia, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Adduceva - la Questura - che l’accertamento dell a identità e/o nazionalità dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al rimpatrio presentavanogravi difficoltà. 2.Veniva fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Questura evidenziava che “il trattenutorifiutadi fare il tampone necessario per il rimpatrio, rientra negli accordi con la Tunisia”(così verbale d’udienza ) . [OSCURATO:PERSONA] opponeva, come da memoria, alla proroga. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva in primo luogo che la richiesta di proroga del 17.7.2021 era tardiva(cfr. ricorso, pag. 4). Premetteva che il 20.9.2020 era sbarcato a Pantelleria, ove era stato sottoposto ad un periodo di quarantena per ragioni sanitarie presso una cosiddetta “nave quarantena”(cfr. ricorso, pag. 2). Premetteva che il6.10.2020 aveva ricevuto notifica del decreto di espulsione e del decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Roma nei suoi confronti emessi, rispettivamente, dalla Prefettura di Trapani e dalla Questu ra di Trapani (cfr. ricorso, pagg. 2 -3).Premetteva che il decreto ditrattenimento era stato convalidato dal Giudice di Pace di Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 3). Premetteva che il 16.10.2020 aveva pr oposto domanda di protezione e la Questura di Roma aveva emessodecreto di trattenimento ex art. 6 del d . l gs. n. 142/2015, convalidato dal Tribunale di Roma(cfr. ricorso, pag. 3). Premetteva che avverso il provvedimento del 20.10.2020, con cui la Commissione territoriale di Roma aveva respinto la domanda di protezione, aveva proposto ricorso exart. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, ricorso r igetta to dal Tribunale di Roma con decreto del 24.6.2021(cfr. ricorso, pag. 3). Premetteva che a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale si era determinata la sospensione exart. 6, 5° co., del d . l gs. n. 142/2015dei termini del trattenimento (cfr. ricorso, pag. 4 ) . Indi esponeva che alla data del 24.6.2021, dì della pubblicazione del decreto con cui il Tribunale di Roma aveva rigettatoil ricorso ex art. 35 bis cit., aveva ripresoil suo decorso il termine di trenta giorni del trattenimento convalidato dal Giudice di Pace di Roma in data 8.10.2020(cfr. ricorso, pag. 4). Esponeva segnatamente che i primi dieci giorni dell’iniziale trattenimento erano decorsi nel periodo compreso tra il 6.10.2020 ed il 16.10.2020 ed i successivi venti giorni, a far data dal 24.6.2021, erano scaduti il 14.7.2021(cfr. ricorso, pag. 4), sicché - appunto - la richiesta di proroga del 17.7.2021 era tardiva. 2.2. Lafik M abrouk e ccepiva in secondo luogo che il suo trattenimento, limitatamente al periodo 20.9.2020 – 6.10.2020 , era illegittimo (cfr. ricorso, pagg. 4 e 13); eccepiva, conseguentemente , che erano illegittimi, siccome sopravvenuti tardivamente ed inidonei ad esplicare retroattivamente effetti di sanatoria, il decreto di sua espulsione in data 6.10.2020 , il decreto di suo trattenimento in data 6.10.2020 ed il decreto di convalida del suo trattenimento del Giudice di Pace di Roma in data 8.10.2020 (cfr. ricorso, pag. 13 ) ; ulteriormente, che non vi era margine per far luogo alla proroga del trattenimento(cfr. ricorso, pag. 13). Esponeva segnatamente – ferma la sindacabilità in sede di convalida della proroga del trattenimento della legittimità del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento (cfr. ricorso, pag g . 5 - 6 ) – che il periodo di quarantena precauzionale per ragioni sanitarie legate all’emergenza da “Covid- 19” presso una cosiddetta “nave quarantena”, costituentesenza dubbio misura limitativa non solo della sua libertà di circolazione ma pur della libertà personale (cfr. ricorso, pag. 9), era stato disposto nel quadro di previsioni normative assunte in violazione della riserva assoluta di legge di cui all’art. 13Cost. (cfr. ricorso, pag. 10), in assenza di qualsivoglia provvedimento individuale adottato dalla competente autorità sanitaria (cfr. ricorso, pag. 13), in assenza di qualsivoglia forma di convalida giudiziaria(cfr. ricorso, pag. 13) e dunque senza alcuna possibilità di esperire al riguardo un rimedio giurisdizionale (cfr. ricorso, pag. 13). 2.3.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva in terzo luogo la nullità del decreto di espulsione pronunciato dal Prefetto di Trapani in data 6.10.2020 per erroneità dei presuppostidi fatto (cfr. ricorso, pag. 14 ) . Premetteva che il decreto di espulsione era stato pronunciato nei suoi confronti ai sensi della lett. a) del 2° co. dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998,per essere “entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non [essere] stato respinto ai sensi dell’articolo 10”(cfr. ricorso, pag. 14).Indi esponeva che,viceversa, nella specie ricorre va l’ipotesi di cui alla lett. b) del 2° co. dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998,ossia l’ipotesi in cui lo straniero, benché privo dei requisiti per l’ingresso in Italia, “viene temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso” (cfr. ricorso, pag. 14), ipotesi al cospetto della quale il Questore territorialmente competente ha il potere-dovere di adottare un provvedimento di respingimento cosiddetto “differito”(cfr. ricorso, pag. 14). Esponeva che del resto l’erroneità del presupposto di fatto trovavariscontro nello stesso decreto di espulsione, ove si riferisce che, “sbarcato nel territorio dello Stato(…) dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, non è stato respinto poiché è stato sottoposto ad un periodo di quarantena per ragioni sanitarie (…)” (cfr. ricorso, pag. 14). Esponeva quindi che l’ipotesi di cui alla lett. a) cit. è integrata solo quando non è stato effettuato alcun controllo sull’ingressodello straniero nel territorio dello Stato da parte dell’autorità preposta mentre nella specie il controllo era stato eseguito(cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) . Esponeva in conclusione che la nullità dei decret i di espulsione e di trattenimento avrebbe imposto il diniego della proroga (cfr. ricorso, pag. 16). 3.Con decreto del 19.7.2021 il g.d.p. prorogava di trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino. Reputava il giudice di pace fondate le motivazioni addotte dalla Questura di Torino,che integralmente richiamava unitamente a verbale d’udienza , ove si rilevava che “il rientro c/o la Tunisia è ostacolato dal cittadino straniero che si rifiuta di fare il tampone”.4.Avverso il provvedimentodel giudice di pace in data 19.7.2021 ha proposto ricorsoLafik Mabrouk; ne ha chiesto sulla base di qu attro motivi la cassazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. LaQuestura di Torino non ha svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ric orrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 14, 4° co.,5° co. e 5 ° co. bis , del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente. Deduce che il g.d.p. si è limitato a recepire acriticamente le prospettazioni della pubblica amministrazione (cfr. ricorso, pag. 18)e non ha valutato i profili, ex adversoper nulla oggetto di contestazione, alla cui stregua si è opposto all’invocata proroga (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce altresìche la sua indisponibilità a sottoporsi al tampone “nasofarigeo” è inconferente, siccome non atta ad impedire il rimpatrio(cfr. ricorso, pag. 20). Deduce dunque che l’impugnato provvedimento è inficiato dal vizio di motivazione apparente, vizio viepiù rilevante siccome si versa in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale(cfr. ricorso, pagg. 18 e 19). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 6, 5° co., del d.lgs. n. 142/2015. Deduce, alla stregua dei rilievi in primo luogo addotti innanzi al g.d.p., che la proroga del trattenimento è stata nella specie disposta tardivamente, in data 19.7.2021, ossia cinque giorni dopo la scadenza – in data 14.7.2021 – dell’originario termine di trenta giorni del trattenimento convalidato dal Giudice di Pace di Roma con decreto in data 8.10.2020 (cfr. ricorso, pag. 21). 8.Con il terzo motivo il ricorrente denun cia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 13 Cost., dell’art. 5 della C.E.D.U. e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998. Deduce, alla stregua dei rilievi in secondo luogo addotti innanzi al g.d.p., che il suo trattenimento, limitatamente al periodo 20.9.2020 –6.10.2020, a bordo della “nave quarantena” è stato illegittimo(cfr. ricorso, pag. 23) . Deduce che, di conseguenza, sono illegittimi il decreto di sua espulsione in data 6.10.2020, il decreto di suo trattenimento in data 6.10.2020, il decreto di convalida del suo trattenimento del Giudice di Pace di Roma in data 8.10.2020. Deduce quindi che non vi era margine per far luogo alla proroga del suo trattenimento. Deduce segnatamente, con riferimento alla violazione della riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., che il suo trattenimento a bordo della “nave quarantena” è stato adottato nel quadro di disposizioni di rango primario che nondimeno rimandano ad un’ordinanza ministeriale e a un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (cfr. ricorso, pagg. 23 –24). 9.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 286/1998. Deduce, alla stregua dei rilievi in terzo luogo addotti innanzi al g.d.p., la nullità del decreto di sua espulsione, presupposto del suo trattenimento, per erroneità dei presupposti di fatto (cfr. ricorso, pag. 24).Deduce che il decreto di espulsione è stato pronunciato nei suoi confronti ai sensi della lett. a) del 2° co. dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, per essere “entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non [essere] stato respinto ai sensi dell’articolo 10”. Deduce che, viceversa, nella specie ricorre l’ipotesi di cui alla lett. b) del 2° co. dell’art. 13 cit., siccome è stato, benché privo dei requisiti per l’ingresso in Italia, “soccorso in mare e fotosegnalato al momento dello sbarco”, circostanza, questa, per nulla contestata ex adverso(cfr. ricorso, pag. 24). 10.Il primo motivo di ricorso va r igetta to. 11. Con il primo mezzo il ricorrente – al di là del mero riferimento alle condizioni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 – censura l’impugnato provvedimento essenzialmente per asserita apparente motivazione in ordine ai tre profili svolti con la memoria depositata innanzi al g.d.p. ed in precedenza – in primo, in secondo ed in terzo luogo –illustrati (cfr. ricorso, pag. 18) . Nondimeno si tratta di profiliche involgono questioni di puro diritto e per nulla comportano valutazioni in fatto. Cosicché soccorre la prerogativa di cui questa Corte è inv estita ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.(cfr. Cass. 25.10.2013, n. 24165, secondo cui, affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d’ufficio).Invero, si spiega chela mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, 2° co., Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta(cfr. Cass. 27.12.2013, n. 28663;Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731). 12.Ebbene, si diano per a ccertati i fatti e la relativa successione pr osp e tta t i daLafik Mabrouk con i rilievi in primo luogo addotti al giudice di pace. Tuttavia, per nulla è da condividere il postulato finale cui è addivenuto il ricorrente, secondo cuiil termine di efficacia del trattenimento disposto in data 6.10.2020 e convalidato dal Giudice di Pace di Roma in data 8.10.2020, limitatamente airesidui venti giorni, ha ripreso il suo decorso in data 24.6.2021, dì di pubblicazione del decreto con cui il Tribunale di Roma ha rigettato ilricorso exart. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008 , co sì da venire a scadenza in data 14.7.2021 e così, ulteriormente, da render tardivo il provvedimento di proroga – in data 19.7.2021 -in questa sede impugnato. Vi è da ritenere, invero,che l’effetto sospensivo ex art. 6 , 5° co., del d . l gs. n. 142/2015del termine di efficacia del trattenimento (convalidato) , correlato alla proposizione della domanda di protezione internazionale, non è destinato a venir meno con la pronuncia, da parte del tribunale,del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ma è destinato, viceversa, a protrarsi per il tempo necessa rio ai fini - nel quadro della previsione del 13° co. dell’art. 35 bisdel d.lgs. n. 25/2008 - della proposizione– entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del tribunale del decreto di rigetto – del ricorso per cassazione nonché ai fini della proposizione- entro il termine di cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione -dell’istanza di sospensione degli effetti del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale(si tenga conto, infatti,che, ai sensi del 13° co. dell’art. 35 bis cit., “l a sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 [del medesimo art. 35 bis], viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato). Vi è da ritenere, più esattamente,che l’effetto sospensivo ex art. 6, 5° co., del d.lgs. n. 142/2015 è destinato a protrarsi, quanto meno, fino alla decisione del tribunale in ordine all’istanza di sospensione -all’uopo proposta - degli effetti deldecreto di rigetto della domanda di protezione internazionale. 13. L a testé patrocinata opzione esegetica , evidentemente, si impone per ragioni di ordine logico-sistematico. Difatti,sarebbe del tutto incoerente assicurare, per un verso, al richiedente asilo la possibilità di conseguire, mercé l’istanza interinale, la sospensione degli effetti del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale –“con conseguente ripristino, in caso di sospensione del decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione” – ed esporre, per altro verso, il richiedente asilo all’ e venienza dell’immediata espulsione.14.Si dia parimenti per accertata la circostanza prospetta ta dal ricorrente a premessa dei fatti in secondoluogo addotti al giudice di pace (il riferimento , in particolare,è al trattenimento, limitatamente al periodo 20.9.2020 – 6.10.2020, sulla cosiddetta “nave quarantena”). 15.Ebbene, è vero senza dubbio che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998,in relazione all’art. 5,par. 1, della C . E . D . U . (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo ( che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero; cfr. Cass. (ord.) 31.10.2015, n. 24415; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5750). 16.E tuttavia nella specie, pur ad ipotizzare l’illegittimità del trattenimento del ricorrente sulla “nave quarantena” nel periodo compreso tra il 20.9.2020 ed il 6.10.2020,per la limitazione che ne è scaturita alla su a libertà personale e di circolazione, non si scorge alcun nesso di imprescindibile pregiudizialità - consequenzialità tra il trattenimento anzidetto ed i successivi provvedimenti di espulsione e trattenimento, rispettivamente, del Prefetto e del Questore di Trapani e ulteriormente tra il trattenimento sulla “nave quarantena” ed il provvedimento di proroga del trattenimento in questa sede impugnato. 17.Del pari, le ragioni di doglianza in terzo luogo prospettate dal ricorrente innanzi al giudice di pace non avrebbero potuto sortir esitofavorevole.Vero è che, in materia di immigrazioneed in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice è – si ribadisce - tenuto (alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, della C.E.D.U.)a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua spettanza, la manifesta illegittimitàdel decreto di espulsione , segnatamente qualora l ’ Amministrazione abbia agito al di fuori della propria competenza ovvero in mala fede(cfr. Cass. (ord.) 5.6.2014, n. 12609). E nondimeno, in questi termini, è da disconoscere che ilparametro della mala fede, pur a fronte dell’ampia proiezione che assicura al sindacato incidentale del giudice della convalida del trattenimento, valga a dar ragione della manifesta illegittimitàdel decreto di espulsione, allorché ne sia stat a disposta pronuncia “sulla base di una errata contestazione di fatto” (così ricorso, pag. 24; cfr. memoria, pag. 3)ovvero, nella specie, ai sensi della lett. a) anziché ai sensi della lett. b) del 2° co. dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, dunqueallorché sia erroneo il “presupposto di fatto assunto alla base del decreto di espulsione” (così ricorso, pag. 14). 18.Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono da disaminare contestualmentee da rigettare. Propriamente, i rilievi in diritto dapprima svolti, rilievi che evidentemente vanificano – nel segno dell’elaborazione in precedenza menzio nata (il riferimento è a Cass. n. 28663/2013 ed a Cass. sez. un. 2731/2017) - i vizi motivazionali addotti sub specie di “ motivazione inesistente / apparente ” , valgono ex se, al contempo ed in simmetria a dar ragione dell’insussistenza degli (asseriti)“errores” che, in corrispondenza con i tre profili di doglianza formulati innanzi al giudice di pace, sono veicolati, appunto, dal secondo, dal terzo e dal quarto mezzodi impugnazione. E tanto, ben vero, a prescindere dalla considerazioneper cui in particolare il secondo ed il terzo motivo sollecitano questa Corte a riscontri “in fatto” per nulla riflessi dall’impugnato provvedimento (è il caso, in particolare, de l trattenimento, limitatamente al periodo 20.9.2020 –6.10.2020, sulla cosiddetta “nave quarantena”). 19. Il Ministero dell’Interno, costituitosi tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, sostanzialmente non ha svoltodifese. Parimenti la Questura di Torino non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 20.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica perciò l’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma