CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 10305/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1239/2016 depositata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza che figura in esergo, definendo il giudizio d'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Benevento conseguente all'occupazione avvenuta in due riprese nel 1988 e nel 2006 da parte di questo di un'area di loro proprietà da destinarsi a strada pubblica, ha confermato il deliberato di prima istanza nella parte in cui, pur prendendo atto dell'usurpazione posta in essere dal Comune, aveva tuttavia respinto la domanda risarcitoria degli attori, intesa a conseguire il risarcimento del danno per l'impossibilità di procedere alla trasformazione edilizia del bene, per difetto di prova ed ha quindi dichiarato inammissibile per novità e comunque infondata per gli anni tra il 1988 ed il 2006 in cui l'area era rimasta nel possesso dei Mirra-Salerno la domanda dei medesimi volta a conseguire la condanna del Comune al risarcimento del danno per la protratta occupazione illecita dell'area. La Corte d'Appello, nel motivare le ragioni della propria decisione, con riguardo segnatamente alla domanda intesa a conseguire il ristoro del danno conseguente all'impossibilità della trasformazione edilizia dell'area, ha fatto previamente rilevare che, a seguito dell'approvazione del nuovo PRG del Comune di Benevento avvenuta nel 1986, la destinazione urbanistica dell'area era stata mutata da zona residenziale di completamento a strada pubblica e su questa premessa ha poi espresso la convinzione, rigettando perciò il relativo motivo di appello, che la perdita a tal riguardo lamentata dagli appellanti «non è stata conseguenza dell'occupazione del 1988 e del 2006 in quanto il fondo non aveva destinazione urbanistica edificabile fin dal 1986 e non era ipotizzabile nel 1988 e nel 2004 la RG 10305/17 Mirra-Comune di Benevento EstJon1. Marulli costruzione di edifici o box cui il ctu e gli appellanti hanno fatto riferimento nel determinare il danno da occupazione illegittima». Per la cassazione di detta sentenza i Mirra-Salerno si valgono di tre motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali non ha inteso resistere il Comune di Benevento. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso imputa alla sentenza in contestazione la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per essere andata ultra petita e la violazione del giudicato conseguente alle determinazioni adottate dal giudice di primo grado. In breve, deducono i ricorrenti, motivando la propria decisione con l'argomento secondo cui l'inedificabilità dell'area era conseguenza del "vincolo preordinato all'esproprio" risultante dalla mutata destinazione urbanistica dell'area decretata a mezzo della variante al PRG approvata nel 1986, il giudice di secondo grado ha, da un lato, travalicato i limiti della domanda e, dall'altro, ha infranto il giudicato seguito alla sentenza di primo grado che, respingendo la domanda risarcitoria per difetto di prova, aveva implicitamente ritenuto decaduto il predetto vincolo. 3. Il motivo non ha pregio. Come è noto l'appello rappresenta, in guisa di revisio proris istantiae, un mezzo di gravame che attribuisce al giudice di secondo grado il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. E' ben vero che, vigendo in questo ambito il principio del tantum devolutum quantum appellatum - giusta il quale il limite della cognizione consentita al giudice d'appello si esercita entro i motivi di gravame che si mostrino in grado di incrinare in quanto specifici il fondamento logico giuridico della decisione impugnata - si intende preclusa al giudice di appello RG 10305/17 Mirra-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. arulli l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel thema decidendum neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati. Ma quando dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto di appello risulti in maniera chiara la volontà dell'appellante di sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado circa la natura di un rapporto e i diritti e gli obblighi che ne derivano, il giudice di secondo grado deve riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente. Ne discende, di conseguenza, che come affermato stabilmente da questa Corte «il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass., Sez. IV, 11/01/2019, n. 513; Cass., Sez. IV, 24/03/2011, n. 6757; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652). 4. Allorchè i ricorrenti, impugnando la decisione di primo grado, deducendone l'erroneità per aver essa respinto la domanda risarcitoria proposta in quel giudizio per l'impossibilità, a seguito dell'occupazione operata dal Comune, di sfruttare edificatoriamente l'area in questione, ne hanno reclamato la riforma hanno in estito il RG 10305/17 Mirra-Comune di Benevento giudice d'appello del potere di riesaminare ex novo ed ad integrum l'intera vicenda oggetto del giudizio di primo grado, onde la decisione qui impugnata si sottrae alle denunciate violazioni di legge, essendosi essa esattamente attenuta allo scopo e alla funzione del giudizio di appello. 5. Il secondo motivo di ricorso imputa alla sentenza in contestazione il travisamento di un elemento dirimente, la falsa applicazione dei vincoli espropriativi e la falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. In breve, deducono i ricorrenti, motivando la propria decisione con l'argomento secondo cui l'inedificabilità dell'area era conseguenza del vincolo preordinato all'esproprio risultante dalla mutata destinazione urbanistica dell'area decretata a mezzo della variante al PRG approvata nel 1986, il giudice di secondo grado ha, da un lato, omesso di considerare che i vincoli espropriativi hanno «durata decennale» e dunque, essendo detto vincolo scaduto nel 1996, quando il Comune nel 2006 procedeva all'occupazione dell'area spossessava i ricorrenti di un'area che aveva riacquistato una limitata edificabilità; dall'altro, ha violato i diritti risarcitori dei medesimi posto che l'indisponibilità del bene conseguente all'usurpazione di esso conseguente alla sua occupazione nel 2006 è stata foriera di un danno la cui entità non può che essere determinata sulla base delle qualità intrinseche del bene e quindi della sua limitata edificabilità. 6. Il motivo è fondato, ma non è decisivo. E' ben vero che i vincoli preordinati all'esproprio, vale a dire i vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, hanno una durata limitata nel tempo, che l'art. 9, comma 2, d.P.R. 327/2001 fissa nel termine di cinque anni. Ma è anche vero, che una volta scaduto il vincolo e quando esso non venga reiterato, ciò non determina un'automatica riespansione dello ius aedificandi quale caratteristica intrinseca del diritto di proprietà, ma determina una condi 'one di c.d. RG 10305/17 Mirra-Comune di Benevento "vuoto urbanistico", ricadendo il bene precedentemente inciso nella c.d. "area bianca", rispetto alla quale il proprietario è titolare solo di un mero interesse legittimo alla sua riqualificazione urbanistica. In buona sostanza, come si è già osservato, «la scadenza del termine quinquennale del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio comporta il venir meno della regolamentazione urbanistica e l'applicazione delle norme di salvaguardia previste dalla disciplina generale delle attività edilizie (art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). La situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di piano è per sua natura provvisoria, avendo l'autorità comunale l'obbligo di reiterare il vincolo (con previsione di indennizzo) ovvero, in alternativa, di provvedere all'integrazione dello strumento pianificatori° divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova destinazione da assegnare all'area interessata. Qualora la P.A. rimanga inerte, la situazione conseguente non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, per cui nessuna aspettativa si crea nel proprietario in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie oltre quei limiti o, ancor meno, riguardo a possibili lottizzazioni. Egli, però, non resta senza tutela nei confronti dell'inerzia dell'ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio; solo in caso di persistente inerzia della P.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno» (Cass., Sez. I, 31/03/2008, n. 8384). Ma al fine conseguire questo effetto e ottenere il ristoro dell'interesse così leso - che si adi RG 10305/17 Mirra-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. ConsIM. ulli non è quello che si concretizza nello sfruttamento edificatorio dell'area, ma quello a che l'area sia urbanisticamente nuovamente qualificata - è necessario non solo che il privato non resti inerte, sollecitando per quanto di suo interesse la rinnovata iniziativa della P.A., ma pure che dimostri, alla stregua dell'interesse pretensivo che ne qualifica in questa cornice la condizione in rapporto alla specifica azione reclamata, «l'esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all'ottenimento del bene della vita che l'impugnazione del silenzio della P.A. è volta a raggiungere» (Cass., Sez. III, 17/12/2014, n. 26546). 7. E dunque, alla luce di queste considerazioni, la doglianza qui declinata non si rivela appunto decisiva perché non consta dalla sua illustrazione che, decaduto il vincolo nascente dalla variante al PRG del 1986, i ricorrenti abbiano sollecitato il Comune alla riqualificazione urbanistica dell'area e, perché, in ogni caso il ristoro reclamabile avrebbe potuto essere riconosciuto nei soli limiti dell'interesse tutelabile ovvero nei soli limiti intesi a conseguire una rinnovata qualificazione urbanistica dell'area. 8. Il terzo motivo di ricorso imputa alla sentenza in contestazione la falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. In breve, deducono i ricorrenti, censurando con il motivo il capo dell'impugnata decisione con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile la domanda intesa a conseguire il risarcimento del danno da occupazione illecita per novità di essa, l'assunto così esternato risulta erroneo. Introducendosi, infatti, il giudizio di primo grado si era chiesta la condanna del Comune al risarcimento del lucro cessante e si intendeva in tal modo chiedere la condanna del Comune anche al danno figurativo corrispondente al valore locativo dell'immobile in alternativa a quello conseguente all'impossibilità di sfruttare edificatoriamente l'area interessata. RG 10305/17 Mirra-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons ulli 9. Il motivo è inammissibile. E' ben vero che, sebbene l'error in procedendo di cui si fa debito alla sentenza impugnata attenga al piano dell'interpretazione della domanda, il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti. Tuttavia, come si è più volte affermato, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. I, 25/07/2019, n. 20181). 10. Ora, nella specie, la prospettazione ricorrente è assolutamente claudicante, poiché, in disparte dall'allegare che chiedendo la condanna del Comune al risarcimento per lucro cessante si intendeva anche conseguire la condanna del Comune al c.d. danno figurativo, il motivo non indica nessun altro elemento di ordine testuale o, più estesamente, argomentativo in grado di suffragare l'indagine postulata con la denunciata violazione di legge, di modo che sostenere che anche la domanda, della cui dichiarata inammissibilità ci si duole, fosse ricompresa nell'ambito di una generica richiesta di risarcimento del lucro cessante riconduce lo scrutinio nell'ambito del RG 10305/17 Mirra-Comune di Benevento sindacato interpretativo sulla domanda che è come detto ordinariamente precluso al giudice di legittimità. Il motivo onera dunque la Corte di Cassazione di un compito estraneo ai suoi poteri, sicché la doglianza che vi è espressa si rende conseguentemente inammissibile. 11. Il ricorso va dunque, conclusivamente, respinto. 12. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma n