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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08782/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto adottato inaudita altera parte, in data 06/12/2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava l'assenza, nell'elenco dei beni disponibili al c.d.

"sopravvitto" ("mod. 72"), di numerosi generi alimentari, soprattutto freschi, la cui mancanza non si giustifica con la disponibilità stagionale.

In premessa, il Magistrato osservava che, a seguito dell'accoglimento di numerosi reclami proposti dai detenuti e dell'interlocuzione per le vie brevi con l'[OSCURATO:PERSONA], la Direzione della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente esteso la parificazione del "mod. 72" dei detenuti comuni a tutti i detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., e che, tuttavia, risultava che la nuova disposizione non aveva trovato una corretta esecuzione da parte dell'impresa di manutenzione.

Ciò posto, il giudice a quo evidenziava che la corretta alimentazione del detenuto veniva comunque assicurata mediante il "carrello", il sopravvitto (pur carente), i generi alimentari inviati dalla famiglia, e il vitto speciale a lui fornito per ragioni di salute.

Non risultando la compressione di un diritto del detenuto, il Magistrato dichiarava inammissibile il reclamo, dopo averlo qualificato come generico, e contestualmente invitava la Direzione dell'Istituto penitenziario a vigilare affinché l'impresa di mantenimento fornisca regolarmente tutti i generi alimentari freschi disponibili per la stagione.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione, censurando la qualificazione del reclamo come generico, sebbene il medesimo fosse inerente la violazione del diritto alla salute, sul quale impatta la carenza nella somministrazione dei generi alimentari e la mancata somministrazione del vitto speciale, nonché la scelta del giudice di procedere de plano, in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 35-bis ord. pen. 3.

Il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va ribadito che il reclamo giurisdizionale in materia di diritti, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico di cui all'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).

Questo arresto, in motivazione, ha chiarito che laddove sia 'manifesta' l'assenza di tale carattere della pretesa, la domanda non è idonea ad attivare il procedimento di tutela giurisdizionale descritto dall'art. 35 bis ord. pen.

Dunque, il Magistrato di Sorveglianza è tenuto ad attivare il procedimento giurisdizionale in tutti i casi in cui la doglianza potrebbe - sia pure in astratto - riferirsi ad un diritto soggettivo, mentre nelle ipotesi in cui sia immediata e manifesta l'assenza di una qualsiasi correlazione tra la condotta dell'amministrazione e una posizione giuridica di diritto soggettivo della persona detenuta, l'istanza va ritenuta come sollecitazione all'esercizio dei generici poteri di controllo e verifica spettanti al Magistrato sull'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 35 ord. pen.

In tal caso, non vengono in rilievo le forme di cui all'art. 35 bis ord. pen. (neanche in rapporto alla declaratoria di inammissibilità, che presuppone in ogni caso la giurisdizionalità del procedimento) e il Magistrato di Sorveglianza agisce in rapporto ad un potere «deformalizzato», potendo chiedere chiarimenti, se del caso, all'[OSCURATO:PERSONA] secondo principi di leale collaborazione e per le finalità complessive di vigilanza di cui all'art. 69 co.1 ord. pen., estranee alla verifica giurisdizionale della specifica domanda del reclamante.

È chiaro altresì che la tutela accordata dal Magistrato di Sorveglianza in sede di reclamo giurisdizionale richiede che il pregiudizio lamentato sia concreto ed attuale (trattandosi di tutela inibitoria/preventiva tesa alla rimozione del limite posto alla fruizione piena del diritto), posto che solo in tal caso si giustifica l'ordine di fare rivolto alla amministrazione e dotato di coercibilità (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, Attanasio, Rv. 284433).

Ne consegue che il connotato di serietà del pregiudizio al diritto soggettivo del detenuto deve essere rappresentato nella domanda e, altresì, non apparire ictu ocuti assente.

3. La decisione impugnata rispetta i superiori principi ed è pertanto immune da censure.

Va evidenziato come sia ormai pacifico che, in tema di regime carcerario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., non possa ritenersi legittima la disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari.

Ciò in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794).

Nel caso in esame, tuttavia, la Direzione della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei beni al sopravvitto sulla base del principio giurisprudenziale, ma è l'impresa di manutenzione che non avrebbe provveduto ad eseguire correttamente la nuova disposizione.

Non si pone, dunque, un profilo di discriminazione ingiustificata tra detenuti, quanto l'eventuale lesione del diritto alla salute e alla corretta alimentazione.

Ebbene, il Collegio rileva che la motivazione del provvedimento impugnato si presenta esaustiva, non manifestamente illogica e non contraddittoria, avendo escluso in radice che [OSCURATO:PERSONA] abbia subito un pregiudizio ai propri diritti, avendo il medesimo accesso ad una pluralità di canali mediante i quali può procurarsi gli alimenti necessari, e avendo escluso che tale ipotetico pregiudizio sia ascrivibile ad un comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale si è adeguata ai principi giurisprudenziali enunciati in materia.

In tale scenario, non potrebbe trovare giustificazione alcuna l'ordine di fare rivolto all'[OSCURATO:PERSONA], alla quale il Magistrato di sorveglianza, nell'esercizio del proprio potere generale di controllo sugli Istituti, ha correttamente rivolto l'invito a vigilare sull'operato dell'impresa di mantenimento.

Il ricorso non introduce argomenti idonei ad inficiare la correttezza, in punto di fatto e di diritto, della decisione, mentre prospetta la violazione del diritto alla salute, profilo che neppure era stato posto a fondamento dell'istanza.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto adottato inaudita altera parte, in data 06/12/2022, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava l'assenza, nell'elenco dei beni disponibili al c.d. "sopravvitto" ("mod. 72"), di numerosi generi alimentari, soprattutto freschi, la cui mancanza non si giustifica con la disponibilità stagionale. In premessa, il Magistrato osservava che, a seguito dell'accoglimento di numerosi reclami proposti dai detenuti e dell'interlocuzione per le vie brevi con l'[OSCURATO:PERSONA], la Direzione della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente esteso la parificazione del "mod. 72" dei detenuti comuni a tutti i detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., e che, tuttavia, risultava che la nuova disposizione non aveva trovato una corretta esecuzione da parte dell'impresa di manutenzione. Ciò posto, il giudice a quo evidenziava che la corretta alimentazione del detenuto veniva comunque assicurata mediante il "carrello", il sopravvitto (pur carente), i generi alimentari inviati dalla famiglia, e il vitto speciale a lui fornito per ragioni di salute. Non risultando la compressione di un diritto del detenuto, il Magistrato dichiarava inammissibile il reclamo, dopo averlo qualificato come generico, e contestualmente invitava la Direzione dell'Istituto penitenziario a vigilare affinché l'impresa di mantenimento fornisca regolarmente tutti i generi alimentari freschi disponibili per la stagione. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione, censurando la qualificazione del reclamo come generico, sebbene il medesimo fosse inerente la violazione del diritto alla salute, sul quale impatta la carenza nella somministrazione dei generi alimentari e la mancata somministrazione del vitto speciale, nonché la scelta del giudice di procedere de plano, in violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 35-bis ord. pen. 3. Il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va ribadito che il reclamo giurisdizionale in materia di diritti, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico di cui all'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). Questo arresto, in motivazione, ha chiarito che laddove sia 'manifesta' l'assenza di tale carattere della pretesa, la domanda non è idonea ad attivare il procedimento di tutela giurisdizionale descritto dall'art. 35 bis ord. pen. Dunque, il Magistrato di Sorveglianza è tenuto ad attivare il procedimento giurisdizionale in tutti i casi in cui la doglianza potrebbe - sia pure in astratto - riferirsi ad un diritto soggettivo, mentre nelle ipotesi in cui sia immediata e manifesta l'assenza di una qualsiasi correlazione tra la condotta dell'amministrazione e una posizione giuridica di diritto soggettivo della persona detenuta, l'istanza va ritenuta come sollecitazione all'esercizio dei generici poteri di controllo e verifica spettanti al Magistrato sull'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 35 ord. pen. In tal caso, non vengono in rilievo le forme di cui all'art. 35 bis ord. pen. (neanche in rapporto alla declaratoria di inammissibilità, che presuppone in ogni caso la giurisdizionalità del procedimento) e il Magistrato di Sorveglianza agisce in rapporto ad un potere «deformalizzato», potendo chiedere chiarimenti, se del caso, all'[OSCURATO:PERSONA] secondo principi di leale collaborazione e per le finalità complessive di vigilanza di cui all'art. 69 co.1 ord. pen., estranee alla verifica giurisdizionale della specifica domanda del reclamante. È chiaro altresì che la tutela accordata dal Magistrato di Sorveglianza in sede di reclamo giurisdizionale richiede che il pregiudizio lamentato sia concreto ed attuale (trattandosi di tutela inibitoria/preventiva tesa alla rimozione del limite posto alla fruizione piena del diritto), posto che solo in tal caso si giustifica l'ordine di fare rivolto alla amministrazione e dotato di coercibilità (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, Attanasio, Rv. 284433). Ne consegue che il connotato di serietà del pregiudizio al diritto soggettivo del detenuto deve essere rappresentato nella domanda e, altresì, non apparire ictu ocuti assente. 3. La decisione impugnata rispetta i superiori principi ed è pertanto immune da censure. Va evidenziato come sia ormai pacifico che, in tema di regime carcerario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., non possa ritenersi legittima la disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari. Ciò in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794). Nel caso in esame, tuttavia, la Direzione della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei beni al sopravvitto sulla base del principio giurisprudenziale, ma è l'impresa di manutenzione che non avrebbe provveduto ad eseguire correttamente la nuova disposizione. Non si pone, dunque, un profilo di discriminazione ingiustificata tra detenuti, quanto l'eventuale lesione del diritto alla salute e alla corretta alimentazione. Ebbene, il Collegio rileva che la motivazione del provvedimento impugnato si presenta esaustiva, non manifestamente illogica e non contraddittoria, avendo escluso in radice che [OSCURATO:PERSONA] abbia subito un pregiudizio ai propri diritti, avendo il medesimo accesso ad una pluralità di canali mediante i quali può procurarsi gli alimenti necessari, e avendo escluso che tale ipotetico pregiudizio sia ascrivibile ad un comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale si è adeguata ai principi giurisprudenziali enunciati in materia. In tale scenario, non potrebbe trovare giustificazione alcuna l'ordine di fare rivolto all'[OSCURATO:PERSONA], alla quale il Magistrato di sorveglianza, nell'esercizio del proprio potere generale di controllo sugli Istituti, ha correttamente rivolto l'invito a vigilare sull'operato dell'impresa di mantenimento. Il ricorso non introduce argomenti idonei ad inficiare la correttezza, in punto di fatto e di diritto, della decisione, mentre prospetta la violazione del diritto alla salute, profilo che neppure era stato posto a fondamento dell'istanza. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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