CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33972/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15649/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - e sul ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente in via incidentale - contro • [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 647/1/15, depositata il 18 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Basilicata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di undici motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 647/1/15, depositata il 18 dicembre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l'appello proposto dallo stesso odierno ricorrente, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'Irpef dovuta dal contribuente, relativamente al periodo di imposta 2008, su emolumenti corrisposti a titolo di trasferta Italia; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e articola due motivi di ricorso incidentale. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che il ricorrente, - così come riscontrato dalla stessa Agenzia, - ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, depositando documentazione (-2 relativa alla domanda presentata, con versamento dell'importo dovuto e, così, concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo -è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 - risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, - in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, - deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 42 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le \g spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 15 giugno 2021. Il