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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 10477/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7830/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](in cui è stata incorporata per fusione la società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; già elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2674/2021,depositata il 20/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai Assicurazioni, deducendo di essere stato indotto con artifici e raggiri compiuti dal Bottarini, fratello di sua nuora e agente assicurativo, a sottoscrivere inconsapevolmente nel 2002 la cessione gratuita in favore del medesimo Bottarini della polizza assicurativa Vita, in precedenza stipulata sempre per il tramite del medesimoe a incrementare successivamente , nell ’ erronea convinzione di essere ancora intestatario della polizza, con ulteriori versamenti, il capitale di polizza fino ad euro 235.759,67.

Tanto dedotto, chiedeva: -accertarsi l ’ inesistenza, la nullità, l ’ annullabilità della scrittura di cessione datata 7.2.2002 della polizza assicurativa, l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della società assicurativa al pagamento dell’importo di euro 499.066,92, importo quantificato in base al rendimento previsto nelle condizioni di polizza alla data di richiesta di riscatto; - ovvero, in via alternativa principale, l ’ accertamento che le condotte del Bottarini costituivano un illecito ex art 2049 c.c. e la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA], solidalmente con Bottarini, al pagamento dell’importo di euro 499.066,92, oltre accessori e al risarcimento del danno anche non patrimoniale; - in subordine, formulava le medesime domande riducendo l’importo richiesto a euro 235.759,67 pari ai versamenti effettuati nella polizza suddetta.

Entrambi i convenuti si costituivano contestando la domanda attorea.

In particolare, la compagnia: in via preliminare, disconosceva la documentazione prodotta dalla controparte; nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, dovendo ritenersi il Bottarini unico responsabile; in via subordinata, insisteva per il riconoscimento di una corresponsabilità dello stesso attore ex art. 1227 c.c.; in ipotesi di condanna, chiedeva di essere manlevata dallo stesso Bottarini.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ctu contabile e interrogatorio formale del Bottarini e del Ciceri.

Il Tribunale di Lecco, con sentenza n.638/2019: -in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l’inesistenza del contratto di cessione e l’inefficacia dell’atto di riscatto della polizza assicurativa numero 0053196, poi trasformata nella polizza 3118913, e condannava la compagnia al pagamento in favore del Ciceri della somma di euro 363.813,84, oltre interessi legali dal 26 settembre 2013 al 7 marzo 2016 ed interessi ex articolo 1284, comma quarto, codice civile, dal 7 marzo 2016 al saldo; -in accoglimento della domanda di manleva, condannava altresì il Bottarini al pagamento in favore di compagnia della somma di euro 363.813,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza; - regolava infine le spese di lite condannando l ’ assicurazione a rifondere quelle sostenute dall’attore Ciceri ed il Bottarini a rifondere quelle sostenute dall’assicurazione.

Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Si costituiva il Ciceri, eccependo l’inammissibilità e infondatezza dell’impugnazione, mentre il Bottarini rimaneva contumace.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2674/2021, confermava la sentenza di primo grado, condannando la compagnia appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ciceri.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA](secondo la documentazione prodotta), nelle more deceduto.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze emesse dai giudici di merito.

1.1. In sintesi, il Tribunaleha: a) ritenuto provato che il Ciceri era stato indotto con l’inganno a sottoscrivere l’atto di variazione di contraenza, atto che qualificava nei termini di una mera dichiarazione di scienza; b) ritenuto mai avvenuto un negozio di cessione della polizza e, conseguentemente, c) dichiarato inefficace nei confronti del Ciceri la liquidazione della polizza, operata da Unipol in favore di Bottarini, ravvisando nella condotta della società assicurativa la colpa grave che, ai sensi dell’art. 1889 c.c., non libera l’assicurazione che abbia provveduto alla liquidazione al legittimato apparente; d) ritenuto i successivi versamenti del Ciceri imputabili al medesimo rapporto in ragione del contenuto delle quietanze rilasciate da Bottarini ed altresì del tenore confessorio delle dichiarazioni dell’agente assicurativo.

1.2. D’altra parte, la corte territoriale, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.: a) ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dal Bottarini in sede di interrogatorio formale ed aveva correttamente individuato in tali dichiarazioni e nella sentenza di patteggiamento per il reato di truffa, emessa nei confronti dell’assicuratore per il reato di truffa, elementi indiziari a suffragio della dolosa induzione alla sottoscrizione del modulo di richiesta di variazione dell’intestazione della polizza e della inconsapevolezza del Ciceri rispetto alla natura e funzione del documento che aveva sottoscritto; b) ha ritenuto che le ricevute, redatte su carta intestata della compagnia assicurativa e sottoscritte dal Bottarini, chiudevano il quadro probatorio, in quanto …il Bottarini non avrebbe avuto motivo di falsificare le ricevute dei versamenti effettuati a sue mani da Ciceri successivamente alla sottoscrizione della variazione di intestazione della polizza, se l’assicurato avesse consapevolmente e volontariamente firmato quel modulo… ; c) dopo aver espressamente richiamato, facendolo proprio, un passo motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la circostanza di fatto per cui il soggetto che avrebbe dovuto controllare la validità della variazione della intestazione di contraenza era lo stesso nuovo beneficiario, avrebbe dovuto indurre la compagnia ad utilizzare una maggiore cautela nel provvedere alla liquidazione a mani dell’agente, verificando tramite il precedente intestatario la correttezza della variazione; d) ha concluso affermando: d 1) la mancata efficacia liberatoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riscatto della polizza nelle mani del solo apparente legittimato Bottarini; d2) la responsabilità della compagnia ex art. 2049 c.c. per l’operato dell’agente anche per quanto attiene ai versamenti successivamente effettuati dal Ciceri e trattenuti dall’agente Bottarini.

2. La compagnia [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sette motivi. 2.1 Con il primo motivo, la compagnia denuncia: violazione e falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 n. 3 cpc art. 2729 c.c. cc, eventualmente anche in collegamento con l’art. 116 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha fondato la presunzione su fatti storici privi di gravità e/o precisone e/o concordanza laddove ha affermato che dal giudice di prime cure erano stati correttamente valorizzati gli elementi indiziari al fine di ritenere provata: da un lato, la dolosa induzione da parte del Bottarini alla sottoscrizione da parte del Ciceri della modulo di richiesta di variazione dell’intestazione di polizza; e, dall’altro, la inconsapevolezza del Ciceri rispetto alla natura e funzione del documento che aveva sottoscritto.Sottolinea che la corte territoriale ha enfatizzato la rilevanza ai sensi dell’art. 2729 c.c. di alcuni elementi (le dichiarazioni confessorie del Bottarini; la sentenza di patteggiamento; le ricevute redatte su carta intestata della Compagnia assicurativa sottoscritte dall’agente e prodotte in giudizio), che sarebbero privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Quanto alla dichiarazione confessoria del Bottarini, di cui al verbale di udienza del 9.5.2018 - che indica come ad essa non opponibile ad essa Compagnia -osserva che essa verte sui versamenti effettuati dopo il mutamento della contraenza e spiega come i resoconti venivano predisposti dallo stesso Bottarini, che poi tratteneva le somme ricevute, ma nulla dice né sulla variazione di contraenza né su come i rendiconti venivano proposti per la firma al Ciceri.

Sostiene che, in assenza di una univoca interpretazione del significato da fornire ai versamenti effettuati successivamente al mutamento di contraenza, non poteva dirsi provata la dolosa induzione alla sottoscrizione.

Tanto più che il Ciceri in sede stragiudiziale aveva disconosciuto la firma apposta sulla variazione di contraenza, così come in citazione, per poi in sede di giudizio di merito sostenere invece che la predetta variazione era stata firmata con altra documentazione che gli aveva sottoposto il Bottarini, di cui si fidava, con l’inganno.

Quanto alla sentenza di patteggiamento, invocando il principio affermato da Cass. n. 20170/2018, sostiene che essa, attesa la fragilità del quadro indiziario, nessun valore poteva rivestire nel giudizio civile di merito.

In definitiva, secondo la compagnia, l’evidente difetto di concordanza tra i vari elementi emergenti avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere non provata la dolosa induzione alla sottoscrizione della variazione di contraenza.

2.2. Con il secondo motivo, che indica strettamente connesso al precedente, la compagnia denuncia: vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5 c.p.c., con riferimento all’art. 1427 c.c.,avendo non correttamente il giudice di merito ritenuto essere sussistente la prova che il Ciceri fosse stato indotto con l’inganno a sottoscrivere il modulo di variazione di contraenza proprio in forza degli esaminati elementi indiziari, che in realtà, come visto, sono del tutto privi di valenza dimostrativa nel senso considerato .

Sottolinea che la corte di merito ha dedotto la dolosa induzione alla sottoscrizione della variazione di contraenza dal fatto che il Ciceri, continuando ad effettuare anche successivamente alla variazione di contraenza i versamenti sulla stessa polizza riscattata, non poteva che essere stato indotto con raggiri a sottoscriverla.

Osserva che non è dato di comprendere in che modo l’asserito raggiro abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare, con ciò difettando la prova necessaria a legittimare l’applicazione alla fattispecie de qua dell’art.1427 del codice civile.

2.3. Con il terzo motivo la compagnia denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 2733 cc e art. 116 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui la corte di merito, avvallando in toto il ragionamento del Giudice di primo grado, ha desunto l’esistenza della prova in punto di assenza da parte del Ciceri della volontà di sottoscrivere la variazione di contraenza della polizza a nome di [OSCURATO:PERSONA] dalla dichiarazione confessoria del Bottarini.

Ribadisce che le dichiarazioni confessorie del Bottarini vertevano sulla falsificazione della documentazione successiva al riscatto della polizza all’esito della variazione di contraenza e confermavano il trattenimento delle somme versate dal Ciceri successivamente al predetto riscatto; ma nulla dicevano in relazione alla variazione di contraenza.Sostiene che dalla dichiarazione confessoria la Corte avrebbe dovuto trarre argomenti a conforto della consapevolezza da parte del Ciceri della sottoscrizione della variazione di contraenza, in quanto il rilascio di quietanze riportanti quale contraente l’amico e parente [OSCURATO:PERSONA] sarebbero chiaro indice della consapevolezza da parte del Ciceri dell’effettuata variazione di contaenza (e, quindi, del suo colpevole affidamento).

2.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia: violazione dell’articolo 1189 cc in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cpc e difetto di motivazione ex art. 132 cpc e art. 360 co. 1, n. 5 cpc nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto (p. 17) mancata efficacia liberatoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], a titolo di riscatto di polizza, nelle mani del solo apparente legittimato Bottarini in quanto nell’apprezzamento della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] la società convenuta è palesemente incorsa in grave negligenza tale da integrare l’eccezione prevista dalle norme citate.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] nel verificare la regolarità della comunicazione ricevuta, non ha rispettato le cautele minime da essa stessa congegnate nella predisposizione del modulo, fondate sul controllo della effettività della sottoscrizione da parte di un proprio agente… .

Sostiene che: a) la problematica in essere tra cedente e cessionario (o meglio, in materia assicurativa, tra contraente cedente e colui nei confronti del quale è stata effettuata la variazione di contraenza) non coinvolge il debitore (la Compagnia); b) essendo il comportamento del debitore (Compagnia) giuridicamente dovuto ed essendo per questi indifferente la persona nelle mani della quale adempiere, il relativo credito sia liberamente trasferibile da parte del creditore; c) con la conseguenza che essa Compagnia, verificata la corretta variazione di contraenza, ben aveva effettuato il pagamento al richiedente il riscatto, non potendo ad essa essere opposta la problematica in ordine al consenso o alla volontarietà della sottoscrizione della contraenza.

In definitiva, secondo la compagnia, il pagamento era stato da essa effettuato correttamente a chi era legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, ovvero in base ad un atto di variazione di contraenza, correttamente sottoscritto dal precedente contraente e dal contraente cessionario, non essendo su onere effettuare accertamenti ulteriori in presenza della correttezza nella compilazione del modulo sottoposto al riscatto.

2.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 2733 cc e art. 116 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, in relazione all’assunta prova dei versamenti successivi al riscatto della polizza nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto provati anche i versamenti successivi alla variazione di contraenza, osservando al riguardo: la società appellante è infatti tenuta a rispondere in via oggettiva per i versamenti effettuati a mani dell’Agente dopo avere sottoscritto l’atto di variazione di intestazione della polizza attesa a) la dimostrazione dell’indebita appropriazione da parte dell’agente di tali somme, sulla base delle dichiarazioni confessorie dello stesso e della sentenza di patteggiamento, b) il rilievo che l’inserimento del Bottarini nella struttura commerciale della Compagnia ha favorito la commissione del reato, come dimostra l’utilizzo dei moduli di versamento e delle quietanze in uso alla società appellante .

Sottolinea che non vi è prova alcuna della volontarietà del Ciceri di effettuare versamenti ulteriori per investimenti sulla polizza che consapevolmente aveva riscattato il soggetto al quale egli stesso, consapevolmente, come emerso agli atti, aveva ceduto la contraenza sottoscrivendo l’atto di variazione .

Osserva che l’ex agente in sede di interpello formale ha ammesso di essersi sbagliato negli importi indicati nella quietanza, che alcuni importi venivano pagati in contanti, altri con assegni; ma che, a fronte del disconoscimento della documentazione da essa compagnia effettuato, il Ciceri avrebbe dovuto superare il richiesto disconoscimento o con un’istanza di verificazione o quantomeno con la prova degli esborsi (produzione degli estratti conti correnti).

Tanto più che molte delle quietanze dimesse agli atti riportavano quali contraente non più il Ciceri, bensì il Bottarini.

2.6. Con il sesto motivo la compagnia denuncia: violazione falsa applicazione dell’articolo 2049 cc e dell’articolo 119 DL 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 1227 cc ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 3 cpc. nonché dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente ritenuto (p. 18) che: indipendentemente dalla permanenza del vincolo contrattuale in capo a Unipol per effetto del mancato effetto liberatorio del pagamento all’apparente intestatario, la società appellante risponde del fatto illecito del proprio agente ex art. 2049 cc .

Sostiene che il preteso nesso di occasionalità è stato interrotto dalla anomala condotta dal Ciceri: l’intermediario era una persona di famiglia, frequentava la famiglia Ciceri da oltre sei anni, si recava direttamente a casa del [OSCURATO:PERSONA]; questi, ex imprenditore e libero professionista, era tutt’altro che sprovveduto, aveva sottoscritto la variazione di contraenza nella propria abitazione ed aveva ricevuto quietanzamenti per i versamenti successivi riportanti in gran parte, quale contraente, [OSCURATO:PERSONA].

Questi agiva con ampia autonomia organizzativa, neppure usufruendo dei locali preposti alla sua attività di Agente.

In definitiva, secondo la compagnia, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità ex articolo 2049 del codice civile, non solo per la accertata corretta attività di cambio contraenza della polizza, ma anche alla luce delle successive fasi dei rapporti che sono intercorsi interamente ed unicamente tra il Bottarini e il Ciceri: la particolare modalità con cui si erano realizzati gli illeciti da parte del Bottarini, probabilmente con la stessa complicità del Ciceri, erano tali da escludere qualsiasi sua concorrente responsabilità.

2.7. Con il settimo motivo, strettamente connesso al precedente, la compagnia denuncia: violazione falsa applicazione dell’articolo 1227 codice civile riferimento all’articolo 360, primo comma numero 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, esaminando un motivo del suo atto di appello, ha affermato: è pertanto da escludere, venendo al settimo e ultimo motivo, un concorso di colpa dell’assicurato poiché, come si afferma nella sentenza di primo grado, il rapporto si è svolto con sostanziale continuità, secondo modalità rimaste perlopiù inalterate nel tempo .

Si duole che la corte territoriale nulla ha argomentato in relazione al prospettato concorso di responsabilità ex articolo 1227 codice civile dello stesso Ciceri.

Sostiene che l’argomentata connivenza, se non acquiescenza da parte del Ciceri che è rimasto passivo spettatore alle macroscopiche inadempienze dell’ex agente e parente, relative ai versamenti successivi, avrebbero dovuto indurre la Corte a riformulare quanto meno sul punto la sentenza di primo grado, accogliendo richiesto concorso ex art. 1227 cc .

3. Il motivo quarto - che viene qui considerato per primo, in considerazione del suo carattere assorbente -è in parte infondato e in parte inammissibile.

3.1. Dal giudizio di merito è emerso che: a) il Bottarini ha operato come agente per la Winterthur (poi [OSCURATO:PERSONA]), presso un’agenzia di Monza, dal 1994 al 2012; e) [OSCURATO:PERSONA] (classe 1930) era amico di vecchia data del Bottarini, al quale era anche legato da rapporti di parentela, essendo il Bottarini il fratello della nuora; b) la polizza per cui è ricorso era un prodotto assicurativo trattato dalla compagnia ed i moduli utilizzati dal Bottarini con il Ciceri erano in uso presso la compagnia; c) gli incontri tra l’agente Bottarini e l’assicurato Ciceri si sono svolti al di fuori dei locali dell’agenzia (e, in particolare, presso l’abitazione del Ciceri).

Dal giudizio di merito è emerso altresì che: a) il Bottarini ha fatto sottoscrivere al Ciceri la polizza …196 con decorrenza dal 28 febbraio 1994 sulla quale erano confluiti versamenti per 102.500.000 delle vecchie lire; b) detta polizza è stata sostituitadalla polizza …913, con decorrenza dal 28 febbraio 1999, sulla quale sono stati effettuati versamenti per euro 83,255,43; c) nel 2002 è pervenuto alla compagnia l’atto di variazione di contraenza dal nome di [OSCURATO:PERSONA] al nome di [OSCURATO:PERSONA]; d) il Ciceri nell’atto introduttivo del giudizio di merito ha dedotto di non aver mai sottoscritto l’atto di variazione di contraenza, ma nel prosieguo del giudizio ha sostenuto che detto atto era stato da lui firmato con altra documentazione, che il Bottarini, di cui si fidava, gli aveva sottoposto con l’inganno; e) sempre nel 2002 la polizza è stata riscattata dal nuovo contraente Bottarini per l’importo di euro 121.484,50; e) successivamente al riscatto della polizza, il Ciceri ha effettuato ulteriori versamenti al parente/amico Bottarini, che in alcuni casi li ha falsamente quietanzati come relativi alla polizza (non più esistente), mentre in altri ha indicato in quietanza sé stesso come contraente.

Dal giudizio di merito, infine, è emerso che nell’atto di variazione viene previsto che: l’Agente deve compilare e fare sottoscrivere al nuovo contraente la scheda antiriciclaggio e per il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili allegata alla copia del presente modulo da inviare in direzione .

3.2. Orbene, nella impugnata sentenza, la corte di appello -dopo aver ritenuto provato: a) in relazione al momento della cessione della polizza, il fatto che il Bottarini aveva dolosamente indotto il Ciceri a sottoscrivere l’atto variazione di contraenza e, al contempo, il fatto che il Ciceri, nel sottoscrivere detto atto, fosse inconsapevole della natura e della funzione del documento sottoscritto; b) in relazione ai versamenti effettuati successivamente al riscatto della polizza, il fatto che il Bottarini, dopo aver riscattato a suo nome la polizza (che gli era stata ceduta dal Ciceri), ha continuato a ricevere dal Ciceri pagamenti di denaro, che tratteneva, simulando la persistenza della polizza, tanto da rilasciare al Ciceri ricevute su carta intestata della compagnia - ha comunque ritenuto che il pagamento, effettuato dalla compagnia, nelle mani del Bottarini, non ha avuto efficacia liberatoria, in quanto, come già rilevato dal giudice di primo grado (pp. 17-18): nell’apprezzamento della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], la società convenuta è palesemente incorsa in grave negligenza, tale da integrare l’eccezione prevista dalle norme citate.

Infatti UNIPOLSAI, nel verificare la regolarità della comunicazione ricevuta, non ha rispettato le cautele minime da essa stessa congegnate nella predisposizione del modulo, fondate sul controllo della effettività della sottoscrizione da parte di un proprio agente.

Tale cautela, a pena di cadere nella capziosità o nel più vuoto formalismo, corrisponde alla constatazione, da parte di un agente terzo, dell’apposizione spontanea e consapevole della firma e non può certo ridursi alla mera attestazione che la sottoscrizione è stata vergata dal cliente, a prescindere dal modo con cui è stata ottenuta.

Dunque nel caso di specie, la coincidenza tra cessionario della polizza ed agente “autenticatore” rendeva particolarmente evidente l’aggiramento del sistema di controllo predisposto dalla stessa Assicurazione.

Quindi la “richiesta di variazione” sarebbe dovuta essere considerata inidonea, con la possibilità di richiedere integrazioni o effettuare accertamenti diretti.

L’esposto accertamento di colpa grave in capo alla società convenuta non deriva dall’applicazione dell’art. 183, comma 1° lett. c) del Codice delle [OSCURATO:PERSONA], da escludere ratione temporis, ma dalla violazione delle cautele minime autoposte dalla Compagnia di Assicurazione, su cui ogni cliente poteva fare legittimo affidamento .

3.3. Orbene, il motivoquarto, qui in esame, è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 1189 c.c., in quanto parte ricorrente contesta al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata (quale per l’appunto è quella del pagamento a creditore apparente): tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto.

Il motivo è inoltre infondato nella parte in cui denuncia vizio motivazionale, in quanto la corte di merito -dopo aver riportato il passo argomentativo sopra indicato - ha sottolineato la peculiarità del caso (costituita dal fatto che il soggetto che avrebbe dovuto controllare la validità della variazione della intestazione di contraenza era lo stesso nuovo beneficiario) ed ha motivato la ritenuta mancata efficacia liberatoriadel pagamento, argomentando ulteriormente che proprio tale inusuale circostanza avrebbe dovuto indurre la compagnia assicurativa a utilizzare una maggiore cautela nel provvedere alla liquidazione a mani dell’agente, verificando tramite il precedente intestatario la correttezza della variazione .

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto la compagnia ricorrente, il dictum della corte di merito non è affatto privo di motivazione.D’altronde, il motivo sarebbe comunque inammissibile, in quanto l’affermazione che precede integraautonoma ratio, che non ha formato oggetto di censura da parte della compagnia ricorrente.

4. La reiezione del quarto motivo implica il consolidamento di una delle ragioni della decisione, di per sé sola idonea a sorreggere la conclusione raggiunta dalla gravata sentenza: tanto rende irrilevante l’evenienza della fondatezza delle censure avverso le altre ragioni, che non è, pertanto, neppure necessario prendere in esame.

5. Al rigetto del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7830/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](in cui è stata incorporata per fusione la società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; già elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2674/2021,depositata il 20/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai Assicurazioni, deducendo di essere stato indotto con artifici e raggiri compiuti dal Bottarini, fratello di sua nuora e agente assicurativo, a sottoscrivere inconsapevolmente nel 2002 la cessione gratuita in favore del medesimo Bottarini della polizza assicurativa Vita, in precedenza stipulata sempre per il tramite del medesimoe a incrementare successivamente , nell ’ erronea convinzione di essere ancora intestatario della polizza, con ulteriori versamenti, il capitale di polizza fino ad euro 235.759,67. Tanto dedotto, chiedeva: -accertarsi l ’ inesistenza, la nullità, l ’ annullabilità della scrittura di cessione datata 7.2.2002 della polizza assicurativa, l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della società assicurativa al pagamento dell’importo di euro 499.066,92, importo quantificato in base al rendimento previsto nelle condizioni di polizza alla data di richiesta di riscatto; - ovvero, in via alternativa principale, l ’ accertamento che le condotte del Bottarini costituivano un illecito ex art 2049 c.c. e la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA], solidalmente con Bottarini, al pagamento dell’importo di euro 499.066,92, oltre accessori e al risarcimento del danno anche non patrimoniale; - in subordine, formulava le medesime domande riducendo l’importo richiesto a euro 235.759,67 pari ai versamenti effettuati nella polizza suddetta. Entrambi i convenuti si costituivano contestando la domanda attorea. In particolare, la compagnia: in via preliminare, disconosceva la documentazione prodotta dalla controparte; nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, dovendo ritenersi il Bottarini unico responsabile; in via subordinata, insisteva per il riconoscimento di una corresponsabilità dello stesso attore ex art. 1227 c.c.; in ipotesi di condanna, chiedeva di essere manlevata dallo stesso Bottarini. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ctu contabile e interrogatorio formale del Bottarini e del Ciceri. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n.638/2019: -in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l’inesistenza del contratto di cessione e l’inefficacia dell’atto di riscatto della polizza assicurativa numero 0053196, poi trasformata nella polizza 3118913, e condannava la compagnia al pagamento in favore del Ciceri della somma di euro 363.813,84, oltre interessi legali dal 26 settembre 2013 al 7 marzo 2016 ed interessi ex articolo 1284, comma quarto, codice civile, dal 7 marzo 2016 al saldo; -in accoglimento della domanda di manleva, condannava altresì il Bottarini al pagamento in favore di compagnia della somma di euro 363.813,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza; - regolava infine le spese di lite condannando l ’ assicurazione a rifondere quelle sostenute dall’attore Ciceri ed il Bottarini a rifondere quelle sostenute dall’assicurazione. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Si costituiva il Ciceri, eccependo l’inammissibilità e infondatezza dell’impugnazione, mentre il Bottarini rimaneva contumace. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2674/2021, confermava la sentenza di primo grado, condannando la compagnia appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ciceri. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA](secondo la documentazione prodotta), nelle more deceduto.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze emesse dai giudici di merito. 1.1. In sintesi, il Tribunaleha: a) ritenuto provato che il Ciceri era stato indotto con l’inganno a sottoscrivere l’atto di variazione di contraenza, atto che qualificava nei termini di una mera dichiarazione di scienza; b) ritenuto mai avvenuto un negozio di cessione della polizza e, conseguentemente, c) dichiarato inefficace nei confronti del Ciceri la liquidazione della polizza, operata da Unipol in favore di Bottarini, ravvisando nella condotta della società assicurativa la colpa grave che, ai sensi dell’art. 1889 c.c., non libera l’assicurazione che abbia provveduto alla liquidazione al legittimato apparente; d) ritenuto i successivi versamenti del Ciceri imputabili al medesimo rapporto in ragione del contenuto delle quietanze rilasciate da Bottarini ed altresì del tenore confessorio delle dichiarazioni dell’agente assicurativo. 1.2. D’altra parte, la corte territoriale, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.: a) ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dal Bottarini in sede di interrogatorio formale ed aveva correttamente individuato in tali dichiarazioni e nella sentenza di patteggiamento per il reato di truffa, emessa nei confronti dell’assicuratore per il reato di truffa, elementi indiziari a suffragio della dolosa induzione alla sottoscrizione del modulo di richiesta di variazione dell’intestazione della polizza e della inconsapevolezza del Ciceri rispetto alla natura e funzione del documento che aveva sottoscritto; b) ha ritenuto che le ricevute, redatte su carta intestata della compagnia assicurativa e sottoscritte dal Bottarini, chiudevano il quadro probatorio, in quanto …il Bottarini non avrebbe avuto motivo di falsificare le ricevute dei versamenti effettuati a sue mani da Ciceri successivamente alla sottoscrizione della variazione di intestazione della polizza, se l’assicurato avesse consapevolmente e volontariamente firmato quel modulo… ; c) dopo aver espressamente richiamato, facendolo proprio, un passo motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la circostanza di fatto per cui il soggetto che avrebbe dovuto controllare la validità della variazione della intestazione di contraenza era lo stesso nuovo beneficiario, avrebbe dovuto indurre la compagnia ad utilizzare una maggiore cautela nel provvedere alla liquidazione a mani dell’agente, verificando tramite il precedente intestatario la correttezza della variazione; d) ha concluso affermando: d 1) la mancata efficacia liberatoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riscatto della polizza nelle mani del solo apparente legittimato Bottarini; d2) la responsabilità della compagnia ex art. 2049 c.c. per l’operato dell’agente anche per quanto attiene ai versamenti successivamente effettuati dal Ciceri e trattenuti dall’agente Bottarini. 2. La compagnia [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sette motivi. 2.1 Con il primo motivo, la compagnia denuncia: violazione e falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 n. 3 cpc art. 2729 c.c. cc, eventualmente anche in collegamento con l’art. 116 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha fondato la presunzione su fatti storici privi di gravità e/o precisone e/o concordanza laddove ha affermato che dal giudice di prime cure erano stati correttamente valorizzati gli elementi indiziari al fine di ritenere provata: da un lato, la dolosa induzione da parte del Bottarini alla sottoscrizione da parte del Ciceri della modulo di richiesta di variazione dell’intestazione di polizza; e, dall’altro, la inconsapevolezza del Ciceri rispetto alla natura e funzione del documento che aveva sottoscritto.Sottolinea che la corte territoriale ha enfatizzato la rilevanza ai sensi dell’art. 2729 c.c. di alcuni elementi (le dichiarazioni confessorie del Bottarini; la sentenza di patteggiamento; le ricevute redatte su carta intestata della Compagnia assicurativa sottoscritte dall’agente e prodotte in giudizio), che sarebbero privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Quanto alla dichiarazione confessoria del Bottarini, di cui al verbale di udienza del 9.5.2018 - che indica come ad essa non opponibile ad essa Compagnia -osserva che essa verte sui versamenti effettuati dopo il mutamento della contraenza e spiega come i resoconti venivano predisposti dallo stesso Bottarini, che poi tratteneva le somme ricevute, ma nulla dice né sulla variazione di contraenza né su come i rendiconti venivano proposti per la firma al Ciceri. Sostiene che, in assenza di una univoca interpretazione del significato da fornire ai versamenti effettuati successivamente al mutamento di contraenza, non poteva dirsi provata la dolosa induzione alla sottoscrizione. Tanto più che il Ciceri in sede stragiudiziale aveva disconosciuto la firma apposta sulla variazione di contraenza, così come in citazione, per poi in sede di giudizio di merito sostenere invece che la predetta variazione era stata firmata con altra documentazione che gli aveva sottoposto il Bottarini, di cui si fidava, con l’inganno. Quanto alla sentenza di patteggiamento, invocando il principio affermato da Cass. n. 20170/2018, sostiene che essa, attesa la fragilità del quadro indiziario, nessun valore poteva rivestire nel giudizio civile di merito. In definitiva, secondo la compagnia, l’evidente difetto di concordanza tra i vari elementi emergenti avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere non provata la dolosa induzione alla sottoscrizione della variazione di contraenza. 2.2. Con il secondo motivo, che indica strettamente connesso al precedente, la compagnia denuncia: vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5 c.p.c., con riferimento all’art. 1427 c.c.,avendo non correttamente il giudice di merito ritenuto essere sussistente la prova che il Ciceri fosse stato indotto con l’inganno a sottoscrivere il modulo di variazione di contraenza proprio in forza degli esaminati elementi indiziari, che in realtà, come visto, sono del tutto privi di valenza dimostrativa nel senso considerato . Sottolinea che la corte di merito ha dedotto la dolosa induzione alla sottoscrizione della variazione di contraenza dal fatto che il Ciceri, continuando ad effettuare anche successivamente alla variazione di contraenza i versamenti sulla stessa polizza riscattata, non poteva che essere stato indotto con raggiri a sottoscriverla. Osserva che non è dato di comprendere in che modo l’asserito raggiro abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all’esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare, con ciò difettando la prova necessaria a legittimare l’applicazione alla fattispecie de qua dell’art.1427 del codice civile. 2.3. Con il terzo motivo la compagnia denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 2733 cc e art. 116 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui la corte di merito, avvallando in toto il ragionamento del Giudice di primo grado, ha desunto l’esistenza della prova in punto di assenza da parte del Ciceri della volontà di sottoscrivere la variazione di contraenza della polizza a nome di [OSCURATO:PERSONA] dalla dichiarazione confessoria del Bottarini. Ribadisce che le dichiarazioni confessorie del Bottarini vertevano sulla falsificazione della documentazione successiva al riscatto della polizza all’esito della variazione di contraenza e confermavano il trattenimento delle somme versate dal Ciceri successivamente al predetto riscatto; ma nulla dicevano in relazione alla variazione di contraenza.Sostiene che dalla dichiarazione confessoria la Corte avrebbe dovuto trarre argomenti a conforto della consapevolezza da parte del Ciceri della sottoscrizione della variazione di contraenza, in quanto il rilascio di quietanze riportanti quale contraente l’amico e parente [OSCURATO:PERSONA] sarebbero chiaro indice della consapevolezza da parte del Ciceri dell’effettuata variazione di contaenza (e, quindi, del suo colpevole affidamento). 2.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia: violazione dell’articolo 1189 cc in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cpc e difetto di motivazione ex art. 132 cpc e art. 360 co. 1, n. 5 cpc nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto (p. 17) mancata efficacia liberatoria del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], a titolo di riscatto di polizza, nelle mani del solo apparente legittimato Bottarini in quanto nell’apprezzamento della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] la società convenuta è palesemente incorsa in grave negligenza tale da integrare l’eccezione prevista dalle norme citate. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] nel verificare la regolarità della comunicazione ricevuta, non ha rispettato le cautele minime da essa stessa congegnate nella predisposizione del modulo, fondate sul controllo della effettività della sottoscrizione da parte di un proprio agente… . Sostiene che: a) la problematica in essere tra cedente e cessionario (o meglio, in materia assicurativa, tra contraente cedente e colui nei confronti del quale è stata effettuata la variazione di contraenza) non coinvolge il debitore (la Compagnia); b) essendo il comportamento del debitore (Compagnia) giuridicamente dovuto ed essendo per questi indifferente la persona nelle mani della quale adempiere, il relativo credito sia liberamente trasferibile da parte del creditore; c) con la conseguenza che essa Compagnia, verificata la corretta variazione di contraenza, ben aveva effettuato il pagamento al richiedente il riscatto, non potendo ad essa essere opposta la problematica in ordine al consenso o alla volontarietà della sottoscrizione della contraenza. In definitiva, secondo la compagnia, il pagamento era stato da essa effettuato correttamente a chi era legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, ovvero in base ad un atto di variazione di contraenza, correttamente sottoscritto dal precedente contraente e dal contraente cessionario, non essendo su onere effettuare accertamenti ulteriori in presenza della correttezza nella compilazione del modulo sottoposto al riscatto. 2.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 2733 cc e art. 116 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, in relazione all’assunta prova dei versamenti successivi al riscatto della polizza nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto provati anche i versamenti successivi alla variazione di contraenza, osservando al riguardo: la società appellante è infatti tenuta a rispondere in via oggettiva per i versamenti effettuati a mani dell’Agente dopo avere sottoscritto l’atto di variazione di intestazione della polizza attesa a) la dimostrazione dell’indebita appropriazione da parte dell’agente di tali somme, sulla base delle dichiarazioni confessorie dello stesso e della sentenza di patteggiamento, b) il rilievo che l’inserimento del Bottarini nella struttura commerciale della Compagnia ha favorito la commissione del reato, come dimostra l’utilizzo dei moduli di versamento e delle quietanze in uso alla società appellante . Sottolinea che non vi è prova alcuna della volontarietà del Ciceri di effettuare versamenti ulteriori per investimenti sulla polizza che consapevolmente aveva riscattato il soggetto al quale egli stesso, consapevolmente, come emerso agli atti, aveva ceduto la contraenza sottoscrivendo l’atto di variazione . Osserva che l’ex agente in sede di interpello formale ha ammesso di essersi sbagliato negli importi indicati nella quietanza, che alcuni importi venivano pagati in contanti, altri con assegni; ma che, a fronte del disconoscimento della documentazione da essa compagnia effettuato, il Ciceri avrebbe dovuto superare il richiesto disconoscimento o con un’istanza di verificazione o quantomeno con la prova degli esborsi (produzione degli estratti conti correnti). Tanto più che molte delle quietanze dimesse agli atti riportavano quali contraente non più il Ciceri, bensì il Bottarini. 2.6. Con il sesto motivo la compagnia denuncia: violazione falsa applicazione dell’articolo 2049 cc e dell’articolo 119 DL 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 1227 cc ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 3 cpc. nonché dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente ritenuto (p. 18) che: indipendentemente dalla permanenza del vincolo contrattuale in capo a Unipol per effetto del mancato effetto liberatorio del pagamento all’apparente intestatario, la società appellante risponde del fatto illecito del proprio agente ex art. 2049 cc . Sostiene che il preteso nesso di occasionalità è stato interrotto dalla anomala condotta dal Ciceri: l’intermediario era una persona di famiglia, frequentava la famiglia Ciceri da oltre sei anni, si recava direttamente a casa del [OSCURATO:PERSONA]; questi, ex imprenditore e libero professionista, era tutt’altro che sprovveduto, aveva sottoscritto la variazione di contraenza nella propria abitazione ed aveva ricevuto quietanzamenti per i versamenti successivi riportanti in gran parte, quale contraente, [OSCURATO:PERSONA]. Questi agiva con ampia autonomia organizzativa, neppure usufruendo dei locali preposti alla sua attività di Agente. In definitiva, secondo la compagnia, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità ex articolo 2049 del codice civile, non solo per la accertata corretta attività di cambio contraenza della polizza, ma anche alla luce delle successive fasi dei rapporti che sono intercorsi interamente ed unicamente tra il Bottarini e il Ciceri: la particolare modalità con cui si erano realizzati gli illeciti da parte del Bottarini, probabilmente con la stessa complicità del Ciceri, erano tali da escludere qualsiasi sua concorrente responsabilità. 2.7. Con il settimo motivo, strettamente connesso al precedente, la compagnia denuncia: violazione falsa applicazione dell’articolo 1227 codice civile riferimento all’articolo 360, primo comma numero 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, esaminando un motivo del suo atto di appello, ha affermato: è pertanto da escludere, venendo al settimo e ultimo motivo, un concorso di colpa dell’assicurato poiché, come si afferma nella sentenza di primo grado, il rapporto si è svolto con sostanziale continuità, secondo modalità rimaste perlopiù inalterate nel tempo . Si duole che la corte territoriale nulla ha argomentato in relazione al prospettato concorso di responsabilità ex articolo 1227 codice civile dello stesso Ciceri. Sostiene che l’argomentata connivenza, se non acquiescenza da parte del Ciceri che è rimasto passivo spettatore alle macroscopiche inadempienze dell’ex agente e parente, relative ai versamenti successivi, avrebbero dovuto indurre la Corte a riformulare quanto meno sul punto la sentenza di primo grado, accogliendo richiesto concorso ex art. 1227 cc . 3. Il motivo quarto - che viene qui considerato per primo, in considerazione del suo carattere assorbente -è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1. Dal giudizio di merito è emerso che: a) il Bottarini ha operato come agente per la Winterthur (poi [OSCURATO:PERSONA]), presso un’agenzia di Monza, dal 1994 al 2012; e) [OSCURATO:PERSONA] (classe 1930) era amico di vecchia data del Bottarini, al quale era anche legato da rapporti di parentela, essendo il Bottarini il fratello della nuora; b) la polizza per cui è ricorso era un prodotto assicurativo trattato dalla compagnia ed i moduli utilizzati dal Bottarini con il Ciceri erano in uso presso la compagnia; c) gli incontri tra l’agente Bottarini e l’assicurato Ciceri si sono svolti al di fuori dei locali dell’agenzia (e, in particolare, presso l’abitazione del Ciceri). Dal giudizio di merito è emerso altresì che: a) il Bottarini ha fatto sottoscrivere al Ciceri la polizza …196 con decorrenza dal 28 febbraio 1994 sulla quale erano confluiti versamenti per 102.500.000 delle vecchie lire; b) detta polizza è stata sostituitadalla polizza …913, con decorrenza dal 28 febbraio 1999, sulla quale sono stati effettuati versamenti per euro 83,255,43; c) nel 2002 è pervenuto alla compagnia l’atto di variazione di contraenza dal nome di [OSCURATO:PERSONA] al nome di [OSCURATO:PERSONA]; d) il Ciceri nell’atto introduttivo del giudizio di merito ha dedotto di non aver mai sottoscritto l’atto di variazione di contraenza, ma nel prosieguo del giudizio ha sostenuto che detto atto era stato da lui firmato con altra documentazione, che il Bottarini, di cui si fidava, gli aveva sottoposto con l’inganno; e) sempre nel 2002 la polizza è stata riscattata dal nuovo contraente Bottarini per l’importo di euro 121.484,50; e) successivamente al riscatto della polizza, il Ciceri ha effettuato ulteriori versamenti al parente/amico Bottarini, che in alcuni casi li ha falsamente quietanzati come relativi alla polizza (non più esistente), mentre in altri ha indicato in quietanza sé stesso come contraente. Dal giudizio di merito, infine, è emerso che nell’atto di variazione viene previsto che: l’Agente deve compilare e fare sottoscrivere al nuovo contraente la scheda antiriciclaggio e per il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili allegata alla copia del presente modulo da inviare in direzione . 3.2. Orbene, nella impugnata sentenza, la corte di appello -dopo aver ritenuto provato: a) in relazione al momento della cessione della polizza, il fatto che il Bottarini aveva dolosamente indotto il Ciceri a sottoscrivere l’atto variazione di contraenza e, al contempo, il fatto che il Ciceri, nel sottoscrivere detto atto, fosse inconsapevole della natura e della funzione del documento sottoscritto; b) in relazione ai versamenti effettuati successivamente al riscatto della polizza, il fatto che il Bottarini, dopo aver riscattato a suo nome la polizza (che gli era stata ceduta dal Ciceri), ha continuato a ricevere dal Ciceri pagamenti di denaro, che tratteneva, simulando la persistenza della polizza, tanto da rilasciare al Ciceri ricevute su carta intestata della compagnia - ha comunque ritenuto che il pagamento, effettuato dalla compagnia, nelle mani del Bottarini, non ha avuto efficacia liberatoria, in quanto, come già rilevato dal giudice di primo grado (pp. 17-18): nell’apprezzamento della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], la società convenuta è palesemente incorsa in grave negligenza, tale da integrare l’eccezione prevista dalle norme citate. Infatti UNIPOLSAI, nel verificare la regolarità della comunicazione ricevuta, non ha rispettato le cautele minime da essa stessa congegnate nella predisposizione del modulo, fondate sul controllo della effettività della sottoscrizione da parte di un proprio agente. Tale cautela, a pena di cadere nella capziosità o nel più vuoto formalismo, corrisponde alla constatazione, da parte di un agente terzo, dell’apposizione spontanea e consapevole della firma e non può certo ridursi alla mera attestazione che la sottoscrizione è stata vergata dal cliente, a prescindere dal modo con cui è stata ottenuta. Dunque nel caso di specie, la coincidenza tra cessionario della polizza ed agente “autenticatore” rendeva particolarmente evidente l’aggiramento del sistema di controllo predisposto dalla stessa Assicurazione. Quindi la “richiesta di variazione” sarebbe dovuta essere considerata inidonea, con la possibilità di richiedere integrazioni o effettuare accertamenti diretti. L’esposto accertamento di colpa grave in capo alla società convenuta non deriva dall’applicazione dell’art. 183, comma 1° lett. c) del Codice delle [OSCURATO:PERSONA], da escludere ratione temporis, ma dalla violazione delle cautele minime autoposte dalla Compagnia di Assicurazione, su cui ogni cliente poteva fare legittimo affidamento . 3.3. Orbene, il motivoquarto, qui in esame, è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 1189 c.c., in quanto parte ricorrente contesta al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata (quale per l’appunto è quella del pagamento a creditore apparente): tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto. Il motivo è inoltre infondato nella parte in cui denuncia vizio motivazionale, in quanto la corte di merito -dopo aver riportato il passo argomentativo sopra indicato - ha sottolineato la peculiarità del caso (costituita dal fatto che il soggetto che avrebbe dovuto controllare la validità della variazione della intestazione di contraenza era lo stesso nuovo beneficiario) ed ha motivato la ritenuta mancata efficacia liberatoriadel pagamento, argomentando ulteriormente che proprio tale inusuale circostanza avrebbe dovuto indurre la compagnia assicurativa a utilizzare una maggiore cautela nel provvedere alla liquidazione a mani dell’agente, verificando tramite il precedente intestatario la correttezza della variazione . Dunque, contrariamente a quanto ritenuto la compagnia ricorrente, il dictum della corte di merito non è affatto privo di motivazione.D’altronde, il motivo sarebbe comunque inammissibile, in quanto l’affermazione che precede integraautonoma ratio, che non ha formato oggetto di censura da parte della compagnia ricorrente. 4. La reiezione del quarto motivo implica il consolidamento di una delle ragioni della decisione, di per sé sola idonea a sorreggere la conclusione raggiunta dalla gravata sentenza: tanto rende irrilevante l’evenienza della fondatezza delle censure avverso le altre ragioni, che non è, pertanto, neppure necessario prendere in esame. 5. Al rigetto del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’
Sentenza Cassazione n. 10477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris