CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 24877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1593/2025 CC - 07/05/2025 R.G.N. 9285/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24877/2025 Roma, lì, 07/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile e ha comunque rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la rettifica del fine pena indicato nel cumulo emesso in data 28 febbraio 2023, essendo stato detto provvedimento sostituito da un nuovo cumulo emesso in data 07 ottobre 2024, con conseguente cessazione dell'interesse ad una modifica dell'atto impugnato, ed avendo l'istante omesso di formulare osservazioni in merito alla correttezza del provvedimento emesso in sostituzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento all'art. 665 cod. proc. pen. Il ricorrente aveva eccepito l'incompetenza della quinta sezione della Corte di appello di Napoli, ritenendo competente la quarta sezione, che aveva emesso il provvedimento di continuazione tra varie condanne, a seguito del quale il pubblico ministero aveva emesso l'ordine di carcerazione in data 28 febbraio 2023, qui impugnato. La quinta sezione della Corte di appello ha, invece, assunto la propria decisione senza prendere in esame l'eccezione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la nullità o inesistenza del provvedimento emesso, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. La lentezza e i ritardi nel prendere in esame le doglianze del ricorrente configurano un diniego di giustizia, anche in merito alla procedura adottata dal giudice dell'esecuzione che, invece di valutare l'erroneità del provvedimento di cumulo impugnato, che non aveva detratto un lungo periodo di carcerazione presofferta, e di disporre la scarcerazione del ricorrente, ha trasmesso gli atti alla Procura affinché emettesse un nuovo provvedimento di cumulo, per poi dichiarare l'istanza inammissibile a causa del sopravvenire di tale nuovo cumulo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato inammissibile ovvero rigettato l'istanza solo a seguito del sopravvenire di un nuovo provvedimento di cumulo. Tale nuovo provvedimento è stato richiesto dal giudice stesso, che ha quindi provocato la causa della inammissibilità. L'ordinanza, inoltre, è errata nella parte in cui afferma che la difesa non ha proposto osservazioni in ordine al nuovo provvedimento di cumulo, perché il ricorrente ha depositato una nota in cui sosteneva l'impossibilità di verificare lo scorporo dei periodi di presofferto a causa della mancata acquisizione dei tabulati del DAP attestanti i suoi movimenti carcerari, e un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Viterbo, datata 01 giugno 2023, che attestava i periodi di detenzione di cui si chiedeva lo scorporo. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. L'ordinanza è nulla, per l'omessa partecipazione del condannato. Egli è stato ammesso a partecipare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante videoconferenza, mentre all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tale modalità non è stata attivata, impedendo così la sua partecipazione. La videoconferenza è stata di nuovo effettuata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma l'omessa partecipazione del condannato all'udienza precedente è causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato, in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La competenza «a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento», ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., è attribuita al «giudice che lo ha deliberato», termine che individua, come noto, non il singolo magistrato, e neppure la sezione di sua appartenenza, bensì l'ufficio giudiziario nel suo complesso, essendo le sentenze e gli altri provvedimenti esecutivi emessi dal tribunale ovvero dalla corte di appello del luogo territorialmente competente, indipendentemente dalla loro composizione. Competente a decidere gli incidenti di esecuzione relativi all'esecuzione di sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli, pertanto, è la Corte stessa, quale giudice dell'esecuzione, nella sua integrale composizione, non appartenendo tale competenza alla singola sezione che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero, come in questo caso, il provvedimento sulla base del quale il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione di pene concorrenti. L’eventuale violazione di regole attributive della competenza, interne al singolo ufficio giudiziario, non è peraltro causa di nullità, se non quando determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario (si veda Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270775), in quanto «Le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33, comma secondo, cod. proc. pen., e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Rv. 249450; Sez. 2, n. 27948 del 18/06/2008, Rv. 240697). Il ricorrente lamenta anche l'omessa valutazione dell'eccezione di incompetenza, ma la sua manifesta infondatezza impone di applicare il principio, dettato da questa Corte, secondo cui «In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745, tra le molte). Si è affermato, infatti, che la manifesta infondatezza di una eccezione esonera il giudice dall'obbligo di motivare il suo rigetto, ed anche il silenzio su di essa deve essere interpretato quale diniego, che non necessita di una specifica motivazione (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433). 3. Il secondo motivo di ricorso è generico, e manifestamente infondato. Il ricorrente deduce la violazione di legge processuale e l'omessa assunzione di prove decisive, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., senza indicare quali norme sarebbero state violate e di quali documenti, richiesti dal ricorrente, non sarebbe stata disposta l'acquisizione da parte del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente stesso riferisce, nel corpo del ricorso, che, a fronte della sua affermazione dell'avere il pubblico ministero omesso, nel provvedimento di cumulo impugnato, di sottrarre un periodo di carcerazione presofferta, il giudice dell'esecuzione ha acquisito documentazione del DAP relativa ai periodi di carcerazione da lui subita ed ha invitato il pubblico ministero ad emettere un nuovo provvedimento di cumulo, alla luce di tale documentazione. Il pubblico ministero ha pertanto emesso, in data 07/10/2024, un nuovo provvedimento, che ha sostituito quello precedente, oggetto di impugnazione. Erroneamente il ricorrente afferma, in questo motivo di ricorso, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, dal momento che in tale data, stante l'avvenuta emissione del nuovo cumulo, la Corte ha rinviato il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per consentire alla difesa di verificare la correttezza o meno del nuovo provvedimento. Il ricorrente lamenta una violazione dei propri diritti per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare gli eventuali vizi del provvedimento di cumulo impugnato, ma la procedura adottata non viola né limita alcun diritto difensivo. Essa, infatti, ha comportato l'eliminazione del provvedimento impugnato, che non può essere eseguito e dal quale, pertanto, non può derivare alcun pregiudizio al detenuto impugnante. Deve pertanto essere ritenuto superfluo e inutile un esame circa la sua correttezza o meno, trattandosi di un atto del tutto privo di effetti giuridici a seguito della scelta dell'organo che lo ha emesso di eliminarlo, e di sostituirlo con un diverso provvedimento, ritenuto privo dei vizi riscontrati nel precedente. La declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione promosso avverso il cumulo emesso in data 28/02/2023 è, pertanto, legittima e doverosa, dal momento che tale provvedimento è stato eliminato, prima della sua valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, e questi non può assumere decisioni in merito ad un provvedimento non più esistente, e deve anzi rilevare il venir meno dell'interesse della parte ad impugnarlo, avendo essa già ottenuto l'effetto richiesto, quello della sua eliminazione. 4. Anche il terzo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua genericità e manifesta infondatezza. E' manifestamente infondata l'affermazione di una contraddittorietà e illogicità dell'ordinanza per avere il giudice dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza tenere conto dell'avere egli stesso provocato tale inammissibilità sollecitando il pubblico ministero ad emettere un nuovo provvedimento di cumulo. La declaratoria di inammissibilità per una causa sopravvenuta, come in questo caso, non certifica un'erroneità della proposizione dell'incidente di esecuzione, né attribuisce una “colpa” alla parte privata, la quale infatti non è stata condannata al pagamento delle spese processuali; tale declaratoria, peraltro, è doverosa, come rilevato nel paragrafo precedente, perché il cumulo impugnato dal ricorrente è stato sostituito da un provvedimento avente un contenuto diverso, che apparentemente tiene conto delle obiezioni che il ricorrente aveva mosso rispetto al cumulo impugnato, e quindi da un lato è venuto meno l'interesse all'impugnazione, dal momento che il provvedimento ritenuto errato è stato eliminato, e dall'altro lato è venuta meno la possibilità per il giudice dell'esecuzione di adottare una decisione in merito all'atto impugnato, non essendo questo più efficace ed operante. E' generica e manifestamente infondata anche l'affermazione di una erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha rilevato l'assenza di contestazioni circa la correttezza del provvedimento di cumulo emesso, in sostituzione, in data 07/10/2024. Il ricorrente sostiene di avere dichiarato di non poter valutare la correttezza di tale provvedimento per non essere stati acquisiti i tabulati attestanti i movimenti carcerari del detenuto istante, ma non indica quale contenuto essi potrebbero avere, diverso dalla storia carceraria riassunta dal DAP nei documenti acquisiti dal giudice dell'esecuzione e tale da poter far emergere l'erroneità di questi ultimi in relazione ai periodi di carcerazione subiti dal ricorrente, documenti sulla base dei quali è stato emesso il nuovo provvedimento di cumulo. In particolare, è infondata e non plausibile l'affermazione di non potersi verificare, attraverso i soli documenti acquisiti, se i periodi di carcerazione presofferta siano stati effettivamente e correttamente calcolati e sottratti, dal momento che il ricorrente ha effettuato tale verifica in relazione all'ordine di carcerazione emesso in data 28/02/2023, oggetto dell'incidente di esecuzione, quando egli, evidentemente, possedeva tutta la documentazione necessaria per l'accertamento richiesto. Anche in questo motivo di ricorso, peraltro, il ricorrente non indica eventuali errori o vizi dell'ordine di carcerazione emesso in data 07/10/2024 né, come detto, precisa quali verifiche non sono rese possibili dalla documentazione acquisita dal giudice dell'esecuzione, per cui il provvedimento impugnato non è contraddittorio né illogico laddove ha preso atto dell'assenza di osservazioni del ricorrente rispetto al nuovo provvedimento di cumulo. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La nullità derivante dall'omessa partecipazione del detenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la mancata predisposizione del servizio di videoconferenza, è una nullità di ordine generale a regime intermedio, come affermato da Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023, dep. 2024, Rv. 285551: «In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» Tale nullità deve essere eccepita o rilevata nei termini stabiliti dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., e quindi prima della deliberazione nel procedimento in questione, essendo altrimenti sanata (vedi Sez. 1, n. 50456 del 15/06/2018, Rv. 274526): in questo caso essa doveva essere eccepita o rilevata alla stessa udienza del 07/10/2024, a cui il difensore era presente, oppure alla successiva udienza del 02/12/2024, a cui anche il ricorrente era presente in videoconferenza, oltre al suo difensore. Peraltro la mancata presenza del ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha leso, in concreto, alcun suo diritto, né egli stesso ha indicato quale interesse aveva a partecipare a tale udienza: essa, infatti, ha avuto ad oggetto solo il deposito, da parte del pubblico ministero, del nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso in quella stessa data, a seguito del quale il difensore chiese immediatamente un rinvio al fine di poterlo esaminare. Tale richiesta venne accolta e il procedimento venne immediatamente rinviato alla udienza del 02/12/2024 a cui, come detto, il ricorrente ha personalmente partecipato. Nell'udienza a cui il ricorrente non era presente, pertanto, non sono state assunte iniziative in contrasto con i suoi interessi, o sulle quali egli potesse interloquire, essendo stata, al contrario, accolta l'unica richiesta formulata dal suo difensore, disponendo immediatamente un rinvio. La nullità eccepita, pertanto, è in realtà insussistente perché il ricorrente non aveva interesse a partecipare a tale udienza, di mero rinvio, né egli ha indicato una specifica ragione per cui avrebbe voluto presenziare; in ogni caso, essa è sanata perché non eccepita o rilevata nei termini stabiliti dalla legge. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogini