Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08767/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.3819/2024 depositata il 07/06/2024.Numero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc: CGT2),con la sentenza n. 3819/2024 depositata in data 07/06/2024, ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.1224/2022, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Romaaveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA].(hinc: il contribuente o la curatela della società contribuente o la curatela)contro il diniego di rimborso dell’IVA, la cui richiesta concerneva, a normadell’art. 30, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972, l’eccedenza detraibilerisultante dalla dichiarazione annuale riguardante l’anno d’imposta 2019,posto che dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultavano eccedenzedetraibili.

Queste ultime rimontavano a un credito asseritamente sorto nel2004 della fattura relativa al quale (la n. 6 del 27/07/2004), peraltro, lacuratela assumeva di essere venuta a conoscenza solo “in corrispondenzadelle formalità di ammissione allo stato passivo, a seguito della data dideposito della domanda di insinuazione al fallimento, ossia il 01/04/2005”.2.

In sintesi, la CGT2 ha ritenuto irrilevante la questione circal’acquiescenza dell’amministrazione finanziaria, che anche nell’atto diappello aveva richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità,secondo la quale, in caso di incertezza sulla spettanza del credito, l’oneredella prova a carico del contribuente non può essere soddisfatto dalla meraesposizione in dichiarazione del credito di cui è chiesto rimborso, dalmomento che quest’ultimo scaturisce dal meccanismo fisiologico diapplicazione del tributo previsto dalla legge.2.1.

Il giudice d’appello ha, poi, evidenziato come il vero focus dellacontroversia fosse incentrato sul fatto se fosse o meno addebitabile alfallimento il mancato espletamento di un incombente originatoanteriormente all’apertura della procedura concorsuale.

A tal fine haNumero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/2026richiamato il contenuto dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1988 per evidenziareche, in tema di adempimento degli obblighi IVA, il curatore deve farsi cariconon solo delle operazioni realizzate successivamente all’apertura dellaprocedura, ma anche di quelle della società in bonis riferibili sia allafrazione di anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, siaall’anno precedente (in quest’ultimo caso, tuttavia, a condizione che itermini non siano scaduti e non abbia già provveduto il fallito).Non può essere dirimente il fatto che la curatela avesse avuto conoscenzadella fattura del 2004 solo il 01/04/2005: il biennio che il curatore è tenutoa rispettare non può che essere scaduto nel 2006.

Non sono, quindi,accoglibili interpretazioni circa la decorrenza dell’esigibilità dell’imposta.Tanto più che, aderendo alla prospettazione di una (inammissibile)collocazione temporale ambulatoria del termine iniziale di insorgenzadell’agevolazione fiscale (sganciata dall’effettiva attestazione in fatturadella realizzazione dell’operazione a base della stessa), si contravvieneanche alla giurisprudenza unionale, secondo cui l’esercizio, senza limiti ditempo, del diritto alla detrazione contrasta con il principio di certezza deldiritto (CGUE, 12/07/2021, EMS [OSCURATO:PERSONA], causa C-284/11 §§48 e 49; CGUE, 21/06/2012, Elsacom, causa C-294/11, § 20).2.2.

La CGT2 ha, quindi, concluso che il diritto alla detrazione, anche incaso di fallimento, deve essere esercitato entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto è sorto e l’imposta diviene esigibile, ai sensi dell’art.8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998 e 19, primo comma, secondo periodo,d.P.R. n. 633 del 1972.

Ne consegue che nella specie non risultanorispettati tali termini, dal momento che la fattura risalente al 2004 erastata annotata nel registro IVA 2007, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 6331972.

Il diritto alla detrazione sorto nel 2004 è stato, quindi, esercitato conil modello IVA presentato per l’anno 2007, oltre il biennio previsto per ladetrazione dell’IVA addebitata in rivalsa.Numero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

Contro la sentenza della CGT2 la curatela della società contribuente haproposto ricorso in cassazione con sette motivi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la «violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. (art. 360, I comma, n. 5 c.p.c.) edell’art. 2909 c.c. (art. 360, I comma n. 4 c.p.c.)».2.

Con il secondo motivo è stata denunciata la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360n. 4 c.p.c.)».3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la «Violazione efalsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. (art. 360, I comma, nn.3 e 4).»4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la «Violazione efalsa applicazione degli artt. 1175, 1147, 1375 e 2697 c.c. e degli artt.101, II comma, 112, 115 e 116 c.p.c. (Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.)».5.

Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata la «violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c (art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.) edell’art. 101, II comma, c.p.c. (art. 360, I comma, n.4 c.p.c.) [nonchédegli artt. 8, quarto comma, del DPR n. 322/1998, 19 del DPR n.633/1972, della VI Direttiva IVA e dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 115c.p.c. (art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.)].»6.

Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la «violazione efalsa applicazione degli artt. 8, quarto comma, del DPR n. 322/1998, 19del DPR n. 633/1972, della VI Direttiva IVA e dell’art. 12 delle preleggi(art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.), dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.(art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.).»7.

Con il settimo motivo è stata denunciata la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, terzo comma del DPR n. 322/1998, degli artt. 19,Numero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/202625 e 30 del DPR n. 633/1972 (nel testo ratione temporis applicabile), dellaDirettiva 7/388/CEE [77/388/CE] del Consiglio del 17 maggio 1977 (sestadirettiva IVA) nonché della successiva Direttiva 2006/112/CE del 28novembre 2006, della sentenza della Corte di Giustizia UE n.

C-152/02 del29/04/04, della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 /E del 27 gennaio2018 e dell’art. 12 delle preleggi (art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.).»8.

Il collegio, con particolare riferimento al settimo motivo di ricorsoritiene opportuno fissare alle parti un termine ex art. 384, comma 3,c.p.c., al fine di interloquire sulle pronunce della giurisprudenza unionalesopravvenute rispetto all’adunanza camerale.8.1.

In particolare, in data 11/02/2026 è stata emessa sentenza dalTribunale dell’Unione europea (causa T-689/24, attualmente oggetto diriesame nella causa C-167/26), che si è occupata della questione relativaalle condizioni formali e sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione,determinando la riapertura della camera di consiglio.9.

Successivamente, in data 12/03/2026 è intervenuta un’ulteriorepronuncia della Corte di giustizia (causa C-521/24) sempre in materia dicondizioni formali e sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione, conimportanti precisazioni in ordine alle modalità temporali per l’esercizio ditale diritto.10.

Si tratta di pronunce che vengono in rilievo ai fini della decisionesul settimo motivo di ricorso, intervenute successivamente all’adunanzacamerale del 29 ottobre 2025.11.

È pertanto necessario fissare alle parti termine di giorni 60 dallacomunicazione del presente provvedimento per interloquire in ordine allepronunce unionali sopra riportate, rimettendo la decisione alla scadenzadel termine.

P.Q.Mla Corte fissa alle parti termine di sessanta giorni per l’eventuale depositodi memorie relative alle pronunce della giurisprudenza unionale richiamateNumero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella motivazione del presente provvedimento, rimettendo la decisionealla scadenza di tale termine.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 29/10/2025 e, in sede diriconvocazione del 03/03/2026 e del 30/03/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.3819/2024 depositata il 07/06/2024.Numero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc: CGT2),con la sentenza n. 3819/2024 depositata in data 07/06/2024, ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.1224/2022, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Romaaveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA].(hinc: il contribuente o la curatela della società contribuente o la curatela)contro il diniego di rimborso dell’IVA, la cui richiesta concerneva, a normadell’art. 30, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972, l’eccedenza detraibilerisultante dalla dichiarazione annuale riguardante l’anno d’imposta 2019,posto che dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultavano eccedenzedetraibili. Queste ultime rimontavano a un credito asseritamente sorto nel2004 della fattura relativa al quale (la n. 6 del 27/07/2004), peraltro, lacuratela assumeva di essere venuta a conoscenza solo “in corrispondenzadelle formalità di ammissione allo stato passivo, a seguito della data dideposito della domanda di insinuazione al fallimento, ossia il 01/04/2005”.2. In sintesi, la CGT2 ha ritenuto irrilevante la questione circal’acquiescenza dell’amministrazione finanziaria, che anche nell’atto diappello aveva richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità,secondo la quale, in caso di incertezza sulla spettanza del credito, l’oneredella prova a carico del contribuente non può essere soddisfatto dalla meraesposizione in dichiarazione del credito di cui è chiesto rimborso, dalmomento che quest’ultimo scaturisce dal meccanismo fisiologico diapplicazione del tributo previsto dalla legge.2.1. Il giudice d’appello ha, poi, evidenziato come il vero focus dellacontroversia fosse incentrato sul fatto se fosse o meno addebitabile alfallimento il mancato espletamento di un incombente originatoanteriormente all’apertura della procedura concorsuale. A tal fine haNumero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/2026richiamato il contenuto dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1988 per evidenziareche, in tema di adempimento degli obblighi IVA, il curatore deve farsi cariconon solo delle operazioni realizzate successivamente all’apertura dellaprocedura, ma anche di quelle della società in bonis riferibili sia allafrazione di anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, siaall’anno precedente (in quest’ultimo caso, tuttavia, a condizione che itermini non siano scaduti e non abbia già provveduto il fallito).Non può essere dirimente il fatto che la curatela avesse avuto conoscenzadella fattura del 2004 solo il 01/04/2005: il biennio che il curatore è tenutoa rispettare non può che essere scaduto nel 2006. Non sono, quindi,accoglibili interpretazioni circa la decorrenza dell’esigibilità dell’imposta.Tanto più che, aderendo alla prospettazione di una (inammissibile)collocazione temporale ambulatoria del termine iniziale di insorgenzadell’agevolazione fiscale (sganciata dall’effettiva attestazione in fatturadella realizzazione dell’operazione a base della stessa), si contravvieneanche alla giurisprudenza unionale, secondo cui l’esercizio, senza limiti ditempo, del diritto alla detrazione contrasta con il principio di certezza deldiritto (CGUE, 12/07/2021, EMS [OSCURATO:PERSONA], causa C-284/11 §§48 e 49; CGUE, 21/06/2012, Elsacom, causa C-294/11, § 20).2.2. La CGT2 ha, quindi, concluso che il diritto alla detrazione, anche incaso di fallimento, deve essere esercitato entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo aquello in cui il diritto è sorto e l’imposta diviene esigibile, ai sensi dell’art.8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998 e 19, primo comma, secondo periodo,d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che nella specie non risultanorispettati tali termini, dal momento che la fattura risalente al 2004 erastata annotata nel registro IVA 2007, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 6331972. Il diritto alla detrazione sorto nel 2004 è stato, quindi, esercitato conil modello IVA presentato per l’anno 2007, oltre il biennio previsto per ladetrazione dell’IVA addebitata in rivalsa.Numero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/20263. Contro la sentenza della CGT2 la curatela della società contribuente haproposto ricorso in cassazione con sette motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la «violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. (art. 360, I comma, n. 5 c.p.c.) edell’art. 2909 c.c. (art. 360, I comma n. 4 c.p.c.)».2. Con il secondo motivo è stata denunciata la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360n. 4 c.p.c.)».3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la «Violazione efalsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. (art. 360, I comma, nn.3 e 4).»4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la «Violazione efalsa applicazione degli artt. 1175, 1147, 1375 e 2697 c.c. e degli artt.101, II comma, 112, 115 e 116 c.p.c. (Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.)».5. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata la «violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c (art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.) edell’art. 101, II comma, c.p.c. (art. 360, I comma, n.4 c.p.c.) [nonchédegli artt. 8, quarto comma, del DPR n. 322/1998, 19 del DPR n.633/1972, della VI Direttiva IVA e dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 115c.p.c. (art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.)].»6. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la «violazione efalsa applicazione degli artt. 8, quarto comma, del DPR n. 322/1998, 19del DPR n. 633/1972, della VI Direttiva IVA e dell’art. 12 delle preleggi(art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.), dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.(art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.).»7. Con il settimo motivo è stata denunciata la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, terzo comma del DPR n. 322/1998, degli artt. 19,Numero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/202625 e 30 del DPR n. 633/1972 (nel testo ratione temporis applicabile), dellaDirettiva 7/388/CEE [77/388/CE] del Consiglio del 17 maggio 1977 (sestadirettiva IVA) nonché della successiva Direttiva 2006/112/CE del 28novembre 2006, della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C-152/02 del29/04/04, della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 /E del 27 gennaio2018 e dell’art. 12 delle preleggi (art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.).»8. Il collegio, con particolare riferimento al settimo motivo di ricorsoritiene opportuno fissare alle parti un termine ex art. 384, comma 3,c.p.c., al fine di interloquire sulle pronunce della giurisprudenza unionalesopravvenute rispetto all’adunanza camerale.8.1. In particolare, in data 11/02/2026 è stata emessa sentenza dalTribunale dell’Unione europea (causa T-689/24, attualmente oggetto diriesame nella causa C-167/26), che si è occupata della questione relativaalle condizioni formali e sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione,determinando la riapertura della camera di consiglio.9. Successivamente, in data 12/03/2026 è intervenuta un’ulteriorepronuncia della Corte di giustizia (causa C-521/24) sempre in materia dicondizioni formali e sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione, conimportanti precisazioni in ordine alle modalità temporali per l’esercizio ditale diritto.10. Si tratta di pronunce che vengono in rilievo ai fini della decisionesul settimo motivo di ricorso, intervenute successivamente all’adunanzacamerale del 29 ottobre 2025.11. È pertanto necessario fissare alle parti termine di giorni 60 dallacomunicazione del presente provvedimento per interloquire in ordine allepronunce unionali sopra riportate, rimettendo la decisione alla scadenzadel termine. P.Q.Mla Corte fissa alle parti termine di sessanta giorni per l’eventuale depositodi memorie relative alle pronunce della giurisprudenza unionale richiamateNumero registro generale 1100/2025Numero sezionale 7288/2025Numero di raccolta generale 8767/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella motivazione del presente provvedimento, rimettendo la decisionealla scadenza di tale termine.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 29/10/2025 e, in sede diriconvocazione del 03/03/2026 e del 30/03/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]