CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 48802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]\che ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA]° propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso l'ordinanza con cui in data 24/7/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ope- rata il 27/6/2022 dal medesimo Tribunale di Napoli (ammissione che era avvenuta il 22/2/2022 nell'ambito del procedimento penale RGNR 11276/2017) essendo pervenute dall'ufficio finanziario le informazioni relative all'anno fiscale di riferi- mento che attestavano come il nucleo familiare dell'Oliviero percepisse redditi su- periori al limite previsto per l'ammissione al beneficio. Il ricorrente lamenta che il ricorso, che era stato proposto ai sensi dell'art. 702bis cod. proc. civ. sia stato trattato dal giudice penale, disattendendo le dispo- sizioni interne emesse dal Presidente del Tribunale di Napoli, e la violazione dell'art. 360 co. 1 e 5 cod. proc. civ. avendo il giudice dell'impugnazione del tutto ignoratola richiesta di prova testimoniale tesa a provare che la suocera dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], pur abitando nel medesimo condominio, ma in altra scala, non apparteneva al nucleo familiare del Cristiano e non concorreva con i propri mezzi economici al sostentamento della famiglia dello stesso. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorrente trascura il consolidato dictum di questa Corte di legit- timità, ben precedente alla proposizione dell'odierno ricorso per Cassazione, per cui, ai sensi del dpr 115/2002, la competenza a decidere spetta al giudice penale (cfr. ex multis Sez. 4, n. 13230 del 27/1/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283018) - Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale (cfr. la recente Sez. 4, n. 40478 del 27/9/2023, Anyanwu, Rv. 285068 alla cui condivisibile motivazione si rimanda). Del tutto destituita di fondamento, pertanto, appare la doglianza relativa alla mancata ammissione di un mezzo istruttorio disciplinato dal rito civile. Il giudice penale competente per il reclamo, con provvedimento che appare immune da vizi di legittimità, ha dato atto che all'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, correttamente in data 23/6/2022 il G.M. del medesimo tribu- nale aveva revocato il decreto di. ammissione sul presupposto che gli accertamenti espletati avevano evidenziato che il reddito del nucleo familiare dell'imputato per l'annualità 2020 era di molto superiore al. limite richiesto ai fini del gratuito pa- trocinio.A norma dell'art. 76 DPR n. 115/02, condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il possesso di un reddito imponibile ai fini dell'imposta per- sonale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, al momento della presenta- zione della domanda, non superiore ad C 11.493,82 riferito all'anno 2020 e di 11.746,68 riferito all'anno 2021. Conferente appare il richiamo a Sez. 4 21313/2022 che ha precisato che, per l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, l'ultima di- chiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma dell'art. 76 del D.P.R n. 115/2002 è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, L'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (cfr anche Sez. 4, n.15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239). 4. Quindi, posto che l'istanza di ammissione era stata presentata il 9/2/2022, l'ultima dichiarazione per la quale era già maturato l'obbligo di presentazione era quella relativa al reddito percepito nell'anno 2020, considerato che la relativa di- chiarazione dei redditi poteva essere presentata dal 10/5/2021 al 30/11/2021. Quanto, invece, ai redditi percepiti nell'anno 2021, l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi è sorto solo il 23/5/2022 momento a partire dal quale è stato possibile presentare la 15redetta dichiarazione. Pertanto, il giudice partenopeo ha correttamente ritenuto che gli accertamenti della Guardia di Finanza fossero stati a ragione incentrati sull'anno 2020, con rife- rimento al quale i redditi percepiti dal nucleo familiare dell'istante - del quale ha fatto parte fino al 21.12.2021 anche [OSCURATO:PERSONA] (come dalla comunicazione stato di famiglia storico allegato all'informativa della GdF) - sono stati pari a 32.660,20 euro, dunque di gran lunga superiori al limite massimo consentito per l'accesso al patrocinio a carico dello. Stato relativamente ad un nucleo familiare composto da quattro persone. Corretto appare anche il rilievo che nulla vietava all'imputato, che in seguito si fosse trovato in condizioni reddituali tali da consentirgli, di accedere al patrocinio a spese dello Stato, di avanzare una successiva e nuova istanza di ammissione, circostanza che si ricava - a contrario - dall'impegno ex art. 79 Co. I lett. d) DPR n. 115/2022 di comunicare - in ipotesi di ammissione - fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno prece- dente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla di presen- tazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. Coerente appare, infine, il rilievo che si legge nel provvedimento impugnato secondo cui non rilevano ai fini dell'accoglimento dell'opposizione le asserzioni - contenute a pag. 4 dell'opposizione - laddove si sostiene che la Trota, usufruttuaria di tre immobili ubicati a Portici, non concorra al sostentamento della famiglia dell'opponente, considerato che è onere del dichiarante informarsi, tenuto conto della responsabilità penale connessa alla veridicità o meno della dichiarazione pre- sentata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della consistenza red- dituale di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso i