CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 10364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche non sono consentiti perchè si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, i corretti e persuasivi argomenti riportati alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata su tutti i punti oggetto di censura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Rr1dente