CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022
Cassazione n. 36832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30382-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 9169/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9169 del 24 maggio 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine 30 giorni di cui all’art. 7 d. lgs. n. 150 del 2011 dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’estratto di ruolo; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.112, 615 c.p.c., 2948 c.c. e dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c., assumendo l’erroneità della statuizione impugnata per non avere considerato che l’opponente, deducendo l’omessa notifica della cartella di pagamento, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione, non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: dall’esposizione del ricorso risulta che l’opposizione avanzata dall’odierno ricorrente ha avuto ad oggetto l’estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza soltanto attraverso la visura dell’estratto di ruolo; sulla base di tale premessa, appare assorbente rispetto all’esame del ricorso, il rilievo della inammissibilità della domanda avanzata dal Luciani, in quanto diretta avverso l’estratto di ruolo; l’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, ha aggiunto il comma 4 bis all’’art. 12 l D.P.R. n. 602/73, che così dispone: “ L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; tale disposizione riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, questa Corte ha dichiarato applicabile la suddetta norma di legge anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; non avendo il ricorrente dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata, non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenere una tutela immediata in giudizio; la rilevata mancanza dell’interesse ad agire, che quale condizione dell’azione, può essere accertate in ogni stato o grado del giudizio, anche d’ufficio dal giudice, non trova nella specie ostacolo dalla formazione di un giudicato interno in ordine alla sua sussistenza, avendo la sentenza di primo grado rilevato l’inammissibilità dell’opposizione per tardività; il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio con riferimento ai gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, tenuto conto dell’esito del giudizio, si dichiarano irripetibili; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.