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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35074/2026

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r [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto le censure dirette a contestare l'insussistenza dei costituti propri della resistenza ex art 337 cp ascritta all'imputato- sotto il versante della non idoneità minatoria della condotta oppositiva, assertivamente risoltasi in una mera resistenza passiva, sono meramente riproduttive di rimarcate criticità già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, estranee a qualsivoglia decisivo travisamento oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre è manifestamente inconferente l'ulteriore tema riguardante la sostituzione della pena della reclusione con i lavori di pubblica utilità, atteso che nel caso è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale, il che impediva comunque l'accoglimento della relativa sollecitazione difensiva ex art 58, comma 1, legge 689 del 1981 ( nella versione attualmente vigente alla luce della data di consumazione del reato in contestazione , successivaal 30 dicembre 2022), rendendo indifferenti, sul punto, le valutazioni rese dalla Corte del merito, nel rigettare il relativo motivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] C L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K CLdI ente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto le censure dirette a contestare l'insussistenza dei costituti propri della resistenza ex art 337 cp ascritta all'imputato- sotto il versante della non idoneità minatoria della condotta oppositiva, assertivamente risoltasi in una mera resistenza passiva, sono meramente riproduttive di rimarcate criticità già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, estranee a qualsivoglia decisivo travisamento oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre è manifestamente inconferente l'ulteriore tema riguardante la sostituzione della pena della reclusione con i lavori di pubblica utilità, atteso che nel caso è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale, il che impediva comunque l'accoglimento della relativa sollecitazione difensiva ex art 58, comma 1, legge 689 del 1981 ( nella versione attualmente vigente alla luce della data di consumazione del reato in contestazione , successivaal 30 dicembre 2022), rendendo indifferenti, sul punto, le valutazioni rese dalla Corte del merito, nel rigettare il relativo motivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] C L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K CLdI ente 2
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