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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04390/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12604/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 139, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 22903/2021depositata il 13/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 22903/2021 del 13.08.2021, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf.

Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M.

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge la statuizione sulle spese di lite contenuta nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 22903/2021, depositata il 13.08.2021 nei seguenti termini: nella parte finale del dispositivo, dopo le parole “accessori di legge”, va aggiunta la dicitura ”da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12604/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 139, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 22903/2021depositata il 13/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 22903/2021 del 13.08.2021, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M. Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge la statuizione sulle spese di lite contenuta nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 22903/2021, depositata il 13.08.2021 nei seguenti termini: nella parte finale del dispositivo, dopo le parole “accessori di legge”, va aggiunta la dicitura ”da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]
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