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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 28356/2026

Testo disponibile della fonte

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inanza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleROBERTO PATSCOT, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di Latina, sezione per il riesame, che in data 27/11/2025 ha confermatoil decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero il 24/10/2025 ed eseguitoil 28/10/2025 in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis, 648-bis, 648-ter, 318 cod. pen. e 12D.

Lgs. 286/1998, nonché il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal pubblicoministero il 30/10/2025.2.

Con un unico ed articolato motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la violazionedi legge per difetto assoluto di incolpazione provvisoria, ed irragionevolezza, genericità e carenzadi motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto tre profili:2.1.

Si dolgono i ricorrenti che il decreto di sequestro indicava “una serie affastellata di titolidi reato”, commessi da soggetti imprecisati nel corso del 2025, epoca poi modificata nell’atto diconvalida con la frase ”dal 31/5/2021 con condotta in atto”.

Lungi dall’indicare quale fosse lacondotta in concreto contestata, ad avviso dei ricorrenti l’ordinanza impugnata si riferisce al fattodi reato ritenuto “astrattamente” configurabile.2.2.

L’ordinanza impugnata, inoltre, ad avviso dei ricorrenti avrebbe ritenuto la pienalegittimità dell’utilizzazione di mere formule di stile per indicare le esigenze probatorie sotteseal sequestro.2.3.

Con motivazione illogica, l’ordinanza impugnata avrebbe integrato il provvedimentoimpugnato individuando un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non specificato nel provvedimento diconvalida, e collegato invece alla sua residenza presso l’abitazione di altra indagata per un reatonon specificato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunquenon consentiti nella presente sede.Va premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione èconsentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende,secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “inprocedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18952 del14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).Nel caso di specie, nessuna violazione di legge può riscontrarsi nel provvedimentoimpugnato, essendosi questo conformato al principio di diritto secondo cui l'obbligo dimotivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordinealla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinentie alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulatoda parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto ilfatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del beneche si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza,tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsicorpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01).1.1.

In coerenza con tali princìpi, con il provvedimento impugnato il Tribunale di Latina hacorrettamente osservato che il decreto di perquisizione e sequestro non si è limitato ad indicaregli articoli di legge violati ma, sia pure senza articolare un vero e proprio capo di imputazione,ha ben specificato, in modo succinto nei limiti di quanto richiesto ad un provvedimento in temadi sequestro, le condotte illecite ipotizzate, con particolare riferimento al favoreggiamentodell’immigrazione clandestina realizzato anche per mezzo della documentazione che si intendevaacquisire agli atti del procedimento attraverso la perquisizione ed il sequestro.L’ordinanza impugnata, in particolare, ha evidenziato come siano stati esplicitati gli elementiindividuati a carico degli indagati, costituiti dalle anomalie riscontrate in un rilevante numero dirichieste di nulla osta al lavoro di cittadini stranieri presentate da parte della società J.P.

Sonssrl., che ha dichiarato di dare alloggio agli stessi in un immobile ove è la sede legale dellamedesima società, non destinata ad usi abitativi, mentre il legale rappresentante di questarisulta risiedere presso un’abitazione di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Gli indizi a caricodi [OSCURATO:PERSONA] sono stati, invece, desunti dalla denuncia e dalle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], che hariferito che il predetto si era offerto di aiutarlo nelle pratiche relative all’assunzione di cittadinistranieri, ed egli gli aveva anche conferito un incarico in tal senso, poi revocato, ma lo stessoera rimasto in possesso di copia dei suoi documenti personali e dei documenti di soggetti daassumere, sicché doveva ipotizzarsi l’effettuazione di assunzioni utilizzando copia contraffatta ditali documenti.Sulla base di tali elementi il provvedimento impugnato ha dato sufficiente conto dellasussistenza del fumus del reato di cui all’art. 12 del D. Lgs. 286/1998.1.2.

Tutt’altro che meramente apparente, inoltre, è la motivazione in ordine alle esigenzeprobatorie perseguite, atteso che l’ordinanza impugnata ha richiamato le espressioni con le qualiil pubblico ministero aveva evidenziato la finalità di acquisire “documentazione utile a procurarel'ingresso illegale di stranieri nel territorio italiano mediante fittizie istanze relative ai decretiflussi”, nella disponibilità degli indagati, ed ha evidenziato le ragioni sottese alla richiesta,costituite dalle anomalie riscontrate in un rilevante numero di richieste di nulla osta al lavoro daparte della società [OSCURATO:SOCIETA]. e nell’indicazione di abitazioni di alcuni di questi in immobili inrealtà non destinati ad uso abitativo.

Nel rispetto del profilo della proporzionalità, poi, l’ordinanzaimpugnata (alle pagg. 3 e 4) ha indicato anche i criteri di selezione da eseguirenell’estrapolazione dei dati dai dispositivi in sequestro.1.3.

La censura volta a sostenere l’illogicità dell’ordinanza impugnata per avere individuatoun ruolo di [OSCURATO:PERSONA] collegandolo alla sua residenza presso l’abitazione di altra indagataper un reato non specificato è inammissibile perché non prospetta alcuna violazione di legge,oltre che per la sua aspecificità, in quanto non si confronta con l’ordinanza del Tribunale delriesame che, invece, ha ipotizzato il coinvolgimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nell’attivitàvolta a favorire l’ingresso illegale di stranieri nel territorio italiano nel rilievo che pressoun’abitazione di proprietà del predetto risulta risiedere il legale rappresentante della società cheha presentato un rilevante numero di anomale richieste di nulla osta al lavoro di cittadinistranieri.2.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma,che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleROBERTO PATSCOT, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di Latina, sezione per il riesame, che in data 27/11/2025 ha confermatoil decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero il 24/10/2025 ed eseguitoil 28/10/2025 in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis, 648-bis, 648-ter, 318 cod. pen. e 12D. Lgs. 286/1998, nonché il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal pubblicoministero il 30/10/2025.2. Con un unico ed articolato motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la violazionedi legge per difetto assoluto di incolpazione provvisoria, ed irragionevolezza, genericità e carenzadi motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto tre profili:2.1. Si dolgono i ricorrenti che il decreto di sequestro indicava “una serie affastellata di titolidi reato”, commessi da soggetti imprecisati nel corso del 2025, epoca poi modificata nell’atto diconvalida con la frase ”dal 31/5/2021 con condotta in atto”. Lungi dall’indicare quale fosse lacondotta in concreto contestata, ad avviso dei ricorrenti l’ordinanza impugnata si riferisce al fattodi reato ritenuto “astrattamente” configurabile.2.2. L’ordinanza impugnata, inoltre, ad avviso dei ricorrenti avrebbe ritenuto la pienalegittimità dell’utilizzazione di mere formule di stile per indicare le esigenze probatorie sotteseal sequestro.2.3. Con motivazione illogica, l’ordinanza impugnata avrebbe integrato il provvedimentoimpugnato individuando un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non specificato nel provvedimento diconvalida, e collegato invece alla sua residenza presso l’abitazione di altra indagata per un reatonon specificato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunquenon consentiti nella presente sede.Va premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione èconsentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende,secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “inprocedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18952 del14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).Nel caso di specie, nessuna violazione di legge può riscontrarsi nel provvedimentoimpugnato, essendosi questo conformato al principio di diritto secondo cui l'obbligo dimotivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordinealla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinentie alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulatoda parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto ilfatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del beneche si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza,tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsicorpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01).1.1. In coerenza con tali princìpi, con il provvedimento impugnato il Tribunale di Latina hacorrettamente osservato che il decreto di perquisizione e sequestro non si è limitato ad indicaregli articoli di legge violati ma, sia pure senza articolare un vero e proprio capo di imputazione,ha ben specificato, in modo succinto nei limiti di quanto richiesto ad un provvedimento in temadi sequestro, le condotte illecite ipotizzate, con particolare riferimento al favoreggiamentodell’immigrazione clandestina realizzato anche per mezzo della documentazione che si intendevaacquisire agli atti del procedimento attraverso la perquisizione ed il sequestro.L’ordinanza impugnata, in particolare, ha evidenziato come siano stati esplicitati gli elementiindividuati a carico degli indagati, costituiti dalle anomalie riscontrate in un rilevante numero dirichieste di nulla osta al lavoro di cittadini stranieri presentate da parte della società J.P. Sonssrl., che ha dichiarato di dare alloggio agli stessi in un immobile ove è la sede legale dellamedesima società, non destinata ad usi abitativi, mentre il legale rappresentante di questarisulta risiedere presso un’abitazione di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Gli indizi a caricodi [OSCURATO:PERSONA] sono stati, invece, desunti dalla denuncia e dalle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA], che hariferito che il predetto si era offerto di aiutarlo nelle pratiche relative all’assunzione di cittadinistranieri, ed egli gli aveva anche conferito un incarico in tal senso, poi revocato, ma lo stessoera rimasto in possesso di copia dei suoi documenti personali e dei documenti di soggetti daassumere, sicché doveva ipotizzarsi l’effettuazione di assunzioni utilizzando copia contraffatta ditali documenti.Sulla base di tali elementi il provvedimento impugnato ha dato sufficiente conto dellasussistenza del fumus del reato di cui all’art. 12 del D. Lgs. 286/1998.1.2. Tutt’altro che meramente apparente, inoltre, è la motivazione in ordine alle esigenzeprobatorie perseguite, atteso che l’ordinanza impugnata ha richiamato le espressioni con le qualiil pubblico ministero aveva evidenziato la finalità di acquisire “documentazione utile a procurarel'ingresso illegale di stranieri nel territorio italiano mediante fittizie istanze relative ai decretiflussi”, nella disponibilità degli indagati, ed ha evidenziato le ragioni sottese alla richiesta,costituite dalle anomalie riscontrate in un rilevante numero di richieste di nulla osta al lavoro daparte della società [OSCURATO:SOCIETA]. e nell’indicazione di abitazioni di alcuni di questi in immobili inrealtà non destinati ad uso abitativo. Nel rispetto del profilo della proporzionalità, poi, l’ordinanzaimpugnata (alle pagg. 3 e 4) ha indicato anche i criteri di selezione da eseguirenell’estrapolazione dei dati dai dispositivi in sequestro.1.3. La censura volta a sostenere l’illogicità dell’ordinanza impugnata per avere individuatoun ruolo di [OSCURATO:PERSONA] collegandolo alla sua residenza presso l’abitazione di altra indagataper un reato non specificato è inammissibile perché non prospetta alcuna violazione di legge,oltre che per la sua aspecificità, in quanto non si confronta con l’ordinanza del Tribunale delriesame che, invece, ha ipotizzato il coinvolgimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nell’attivitàvolta a favorire l’ingresso illegale di stranieri nel territorio italiano nel rilievo che pressoun’abitazione di proprietà del predetto risulta risiedere il legale rappresentante della società cheha presentato un rilevante numero di anomale richieste di nulla osta al lavoro di cittadinistranieri.2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma,che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 marzo 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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