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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16919/2022

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G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 12631-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data 13.4.2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall. la [OSCURATO:SOCIETA]. depositava in data 11.10.2007 opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l’insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di vari crediti azionati in sede endoconcorsuale. 2.Con provvedimento datato 24.1.2008 il Tribunale di Trento dichiarava tuttavia inammissibile la proposta opposizione e la Corte di Cassazione, adita in relazione all’impugnazione del predetto provvedimento, con la sentenza n. 2666/15 cassava il decreto impugnato rinviando innanzi al Tribunale di Trento presso il quale il giudizio veniva dunque riassunto.

3. L’opponente chiedeva pertanto l’ammissione al passivo fallimentare dei seguenti crediti non ammessi dal g.d.: i) euro 21.354,93 a titolo di canone/indennizzo per l’occupazione dell’immobile dalla data del fallimento al rilascio; ii) euro 1.834.000,00, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2764 cod. civ., per differenze inventariali, ai sensi degli artt. 2561 e 2562 cod. civ.; iii) euro 173.933,76, in via privilegiata, a titolo di canone o indennizzo per l’utilizzo dell’azienda fino alla data del fallimento; iv) euro 2.000.000,00, a titolo di risarcimento del danno ed indennizzo per la cessione dell’argilla a terzi ovvero l’utilizzo improprio della stessa proveniente dalla cava oggetto di affitto d’azienda, in via privilegiata ex art. 2764, 2 comma, cod. civ.; v) euro 6.754 in via chirografaria per Iva già versata; vi) euro 1.437.000, a titolo di equo indennizzo per recesso dal contratto di affitto d’azienda, ai sensi dell’art. 80 bis l. fall.; vii) euro 28.032,00 a titolo di Iva su pagamenti vari.

4. Con il decreto qui di nuovo impugnato il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed avverso il provvedimento di rigetto del g.d., ha, in primo luogo, dato atto della già intervenuta ammissione in via prededuttiva del credito di euro 21.354,93 ed ha ammesso la società istante, in via chirografaria, per il minor importo pari ad euro 173.933,76 e pari ad euro 34.396, rigettando nel resto la proposta opposizione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Il Tribunale ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che: a) quanto alla questione delle differenze inventariali tra l’inizio del contratto di affitto d’azienda ed il termine dello stesso, era emerso che, nel corso di un giudizio arbitrale irrituale introdotto nel 1995 e definito con lodo, era stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio da parte dell’Ing.

Maschio (che tuttavia non era stata depositata tempestivamente in giudizio) e che altra consulenza era stata in verità espletata dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento arbitrale, introdotto nel 2004 e definito con dichiarazione di improcedibilità per l’intervenuta dichiarazione di fallimento e che infine una terza perizia era stata redatta nel corso di un procedimento per accertamento tecnico d’ufficio da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], accertamento introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; b) tutte e tre le perizie contenevano valutazioni in ordine alla differenza delle consistenze dell’azienda all’inizio e al termine del contratto di affitto d’azienda; b) le due perizie redatte dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] erano utilizzabili probatoriamente posto che, pur essendo state svolte all’interno di altri procedimenti, erano state comunque assunte nel contraddittorio delle parti; c) era stato contrattualmente stabilita la concessione in affitto degli immobili, impianti, macchinari, attrezzature costituenti lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA] e che, alla clausola 5, era stato pattuito che, alla scadenza del contratto, gli impianti, i macchinari e le attrezzature avrebbero dovuto essere riconsegnati alla locatrice nello stesso stato come indicato nella clausola 1, “salvo il normale degrado derivante dall’uso e dalla vetustà, oltre alle migliorie apportate da valutarsi”; d) dalle valutazioni estraibili dalle predette perizie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nessun credito avrebbe potuto vantare la società istante [OSCURATO:SOCIETA]., già titolare ed affittante dell’azienda sopra indicata, nei confronti dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, poi dichiarata fallita, stante il valore delle migliorie apportate nel corso del tempo all’azienda che determinava addirittura un credito del fallimento quale differenze di inventario rapportate al momento iniziale e a quello finale dell’affitto d’azienda; e) le considerazioni in senso contrario articolate dalla società opponente non erano condivisibili posto che, da un lato, l’andamento negativo dei bilanci degli ultimi anni della società [OSCURATO:SOCIETA]. non rilevava, non avendo potuto quest’ultima società utilizzare l’argilla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 proveniente dalla cava limitrofa e che, dall’altro, la relazione del consulente di parte della società opponente S.It.

Val. non era comunque attendibile; f) era invece fondata la domanda di insinuazione relativa al credito quale indennizzo per la mancata restituzione dell’azienda sino al momento della dichiarazione di fallimento, stante la scadenza del contratto al 10.12.2003, indennizzo da rapportarsi all’importo del canone di locazione; g) il contratto originario intercorso tra le parti prevedeva, quanto alla sua durata, un periodo di 15 anni, rinnovabili con accordi da definire almeno un anno prima della scadenza per altri 15 anni; h) con successivo accordo integrativo intervenuto in data 2.8.1989, le parti avevano stabilito che la durata del contratto stipulato in data 11.12.1985 dovesse prolungarsi per ulteriore tre anni sicchè la durata complessiva del contratto doveva considerarsi stabilita in 18 anni, con la conseguente scadenza naturale alla data del 10.12.2003; i) il contratto prevedeva infatti solo una clausola negoziale di opzione, senza tuttavia alcun obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA]. di prorogare il contratto e che nessuna parte aveva neanche offerto di provare di aver tentato di intavolare trattative per la proroga del contratto per altri 15 anni, con la conseguente conclusione che non si era verificata alcuna situazione di fatto dalla quale poter argomentare il rinnovo del contratto di affitto; l) non poteva neanche ritenersi che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse, con comportamento concludente, determinato la proroga del contratto, posto che la detta società aveva incassato gli importi, nella misura pari al canone pattuito, dovuti successivamente alla scadenza del contratto, non a titolo di canone del contratto d’affitto, bensì a titolo di “indennità per mancata restituzione d’azienda”, come emergeva dalla lettura delle fatture; m) era dunque dovuto il complessivo importo pari ad euro 173.933,76, quale indennità dovuta per la mancata riconsegna dell’azienda; n) infondata doveva invece ritenersi l’ulteriore domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 80bis l. fall., atteso che tale diritto presupporrebbe che il contratto di affitto si fosse rinnovato dopo il 2003, circostanza invece esclusa per le ragioni sopra esposte e che a nulla rilevava che il curatore fallimentare avesse comunicato in data 17.4.2007 il recesso dal contratto di affitto d’azienda; o) non era fondata neanche la domanda volta ad ottenere il ristoro risarcitorio F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 di 2 milioni di euro per la cessione di argilla a terzi, come previsto dalla clausola 6 del contratto integrativo del 2.8.1989, posto che le istanze istruttorie proposte dalla società ricorrente per dimostrare la fondatezza della sua pretesa erano inammissibili; p) unico credito da riconoscersi all’opponente a tale ultimo titolo era quello pari ad euro 34.396, come stabilito nel lodo arbitrale divenuto definitivo tra le parti; q) non poteva neanche disporsi la riunione tra il giudizio di opposizione e quello pendente innanzi al Tribunale di Trento (rg. n. 2609/2008) - introdotto dal fallimento per il riconoscimento di innovazioni e miglioramenti apportati all’azienda e di cui era stata disposta la sospensione -, posto che la riunione avrebbe determinato la riattivazione del giudizio sospeso e dunque la revoca dell’ordinanza che aveva disposto tale sospensione, e ciò in violazione dell’art. 177 n. 3 cod. proc. civ., in ragione della previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (ricorso per cassazione ex art. 42 cod. proc. civ.).

2. Il decreto, pubblicato il 13.4.2016, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 cod. civ.; nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362 e seguenti, con riferimento più in particolare agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371, nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Osserva la ricorrente che il Tribunale avrebbe confuso i concetti di “differenza nelle consistenze inventariali” e di “migliorie”, facendo in tal modo un’applicazione della disciplina contrattuale e di quella codicistica del tutto errata ed illogica.

Si ricorda che il dato contrattuale prevedeva espressamente che “Spetta alla società conduttrice la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili e mobili affittati per tutta la durata del contratto (…).

Alla scadenza del contratto tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stesso stato” risultante dall’inventario “salvo il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 normale degrado derivante dall’uso e dalla vetustà, oltre le migliorie da valutarsi”.

Osserva ancora la ricorrente che il contenuto della predetta clausola negoziale non aveva alcun significato dissimile ovvero derogatorio rispetto alla previsione del combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 cod. civ. secondo i quali le differenze tra le consistenze di inventario all’inizio e al termine dell’affittanza erano da regolarsi in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’affitto d’azienda.

Avrebbe errato il Tribunale – aggiunge la ricorrente – nel ritenere di sommare alla differenza di valore delle due consistenze, iniziali e finali, le “migliorie”, posto che laddove il dato contrattuale prevedeva che “gli impianti, macchinari ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stesso stato” risultante dall’inventario “salvo il normale degrado derivante dall’uso e dalla vetustà, oltre le migliorie da valutarsi” occorreva intendersi che, al fine del calcolo delle predetta differenza, le consistenze iniziali dovessero essere “decrementate” del degrado dovuto all’uso e alla vetustà e maggiorate della migliorie apportate, e che pertanto le consistenze finali non potessero essere invece “maggiorate” da fantomatiche “migliorie”, con l’ulteriore conseguenza che neanche rilevavano le somme spese nel corso del rapporto contrattuale per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria.

Evidenzia ancora la ricorrente che il Tribunale non avrebbe valutato le “consistenze” bensì avrebbe erroneamente stimato le “migliorie”, basandosi per tale valutazione su due perizie che avevano considerato i costi storici dei diversi interventi effettuati dall’affittuaria sugli impianti e applicato un “tasso di decremento” dell’utilità di questi interventi, deducendone che, in tutti i casi in cui il “tasso di decremento” non azzerava le spese, occorresse far sopravvivere una residua utilità.

Si evidenzia ancora che il valore apportato al bene dall’intervento migliorativo dell’affittuario non avrebbe potuto mai essere maggiore del valore della cosa stessa posto che il primo valore non poteva che essere una parte del secondo. 1.1 Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 1.1.1 Quanto a quest’ultimo profilo la sentenza impugnata si pone in linea con gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame, rendendo le doglianze avanzate dalla società ricorrente in relazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 alla denunciata violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui Data pubblicazione 25/05/2022 agli artt. 2561 e 2562 cod. civ. infondate.

Sul punto è necessario ricordare che, secondo gli insegnamenti espressi da questa Corte (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10623 del 09/05/2007), la disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno "ius tollendi" in capo all'affittuario al termine del rapporto.

Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, quarto comma, e 2562 cod. civ., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 13/04/1977).

Orbene, il decreto impugnato - sulla base degli accertamenti delle due perizie tempestivamente acquisite in giudizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - ha verificato le consistenze aziendali all’inizio e al termine del contratto di affitto, determinando una plusvalenza di valore delle stesse al termine del contratto e così escludendo in radice l’esistenza di un credito in favore della società concedente il bene in affitto nei confronti dell’affittuaria.

Si tratta di accertamenti in fatto che non possono essere rimessi in discussione innanzi al giudice di legittimità, se non attraverso il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti perimetrati da Cass. ss.uu. n. 8053/2014, vizio qui neanche adeguatamente formulato – per quanto tra breve si dirà – dalla società ricorrente nei motivi qui in esame.

Detto altrimenti, nel caso di affitto di azienda, la differenza fra le consistenze d'inventario all'inizio ed alla fine del rapporto - che, a norma dell'art 2562 cod. civ., vanno regolate in danaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto - corrisponde alla differenza esistente fra l'entità ed il modo di essere degli elementi che strutturano l'azienda all'inizio ed alla fine dell'affitto, dovendosi valutare tali elementi non solo nel loro aspetto quantitativo, con riguardo, cioè, alle eventuali perdite o addizioni, ma anche nel loro aspetto qualitativo, con riferimento ai loro deterioramenti o miglioramenti (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 28/01/2002).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 A tali parametri valutativi si è attenuto il Tribunale nello scrutinio delle Data pubblicazione 25/05/2022 consistenze aziendali all’inizio e al termine del contratto di affitto, pervenendo pertanto ad un risultato ricostruttivo conforme al dettato degli artt. 2651 e 2562 cod. civ. e dunque esente dai lamentati vizi di legittimità. 1.1.2 Per il resto le doglianze si compongono di irricevibili richieste di rilettura degli atti istruttori documentali per addivenire innanzi al giudice di legittimità ad un diverso apprezzamento delle predette risultanze attraverso un sindacato che invece è inibito a questa Corte.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale – nel valutare le consistenze inventariali – avrebbe erroneamente scrutinato le due perizie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza la valutazione delle osservazioni proposte dalle parti. 2.1 Il motivo – così formulato – è in realtà inammissibile.

Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del motivo.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 177 e 42 cod. proc. civ., nonché per vizio di omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel non adottare il provvedimento di riunione a sé del diverso giudizio incardinato sempre innanzi al Tribunale di Trento da parte della curatela fallimentare (e diretto ad accertare il diritto di credito vantato nei confronti della società concedente l’affitto per le addizioni e le migliorie), giudizio già oggetto di provvedimento di sospensione per la contemporanea celebrazione del presente giudizio. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la mancata riunione di cause non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione; la relativa facoltà configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 2649 del 11/02/2004; Sez.

L, Sentenza n. 16943 del 21/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 671 del 22/01/1997; Sez. 1, Ordinanza n. 571 del 18/06/1998).

Del resto, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di impugnazione, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice Data pubblicazione 25/05/2022 innanzi al quale i procedimenti pendono (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014).

4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80bis l. fall., poi art. 79, , nonché violazione e falsa applicazione del disposto dell’art.55 l. fall. e degli artt. 1362 e seg. (1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371 cod. civ.), nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che erroneamente il Tribunale avrebbe negato il diritto della ricorrente al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 80bis in ragione del recesso dal contratto di affitto d’azienda azionato dal curatore fallimentare. 4.1 La doglianza è inammissibile.

Invero, la ricorrente non censura la ratio decidendi del contestato provvedimento di diniego della richiesta indennità, e cioè che l’affermazione del predetto diritto presupporrebbe che il contratto di affitto si fosse rinnovato dopo il 2003, sino a renderlo ancora pendente al momento della dichiarazione di fallimento, circostanza invece esclusa per le ragioni sopra esposte e cioè perché il contratto doveva intendersi sciolto in data 10.12.2003 per scadenza contrattuale.

5. La ricorrente propone inoltre un quinto motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 55 l. fall, nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371 cod. civ. e vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al diniego del richiesto risarcimento dei danni e del previsto indennizzo per la cessione dell’argilla a terzi o per l’utilizzo improprio dell’argilla proveniente dalla cava affittata.

Ricorda la società ricorrente che, secondo il contratto di affitto, la società affittuaria Ton avrebbe potuto utilizzare l’argilla solo per la sua produzione e non già per la vendita a terzi della stessa.

Si evidenzia che aveva dimostrato l’esistenza e la consistenza di tale credito risarcitorio anche tramite una consulenza di parte depositata nel giudizio di opposizione. 5.1 La censura è inammissibile.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Anche in questo caso la ricorrente dimentica di censurare la ratio decidendiData pubblicazione 25/05/2022 principale posta a sostegno del contestato diniego di ammissione al passivo fallimentare in relazione alla posta creditoria qui da ultimo in esame, e cioè la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato per il deposito tardivo della documentazione (bolle di consegna dell’argilla) che avrebbe dovuto dimostrare l’illecita sottrazione dell’argilla dalla cava, così determinando il diritto al ristoro indennitario contrattualmente previsto.

Ebbene tale ratio non è stata censurata dalla società ricorrente che pertanto rende inammissibili le censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame le quali per altro si compongono solo di irricevibili richieste di riesame del merito della decisione tramite rilettura degli atti istruttori.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 12631-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato in data 13.4.2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall. la [OSCURATO:SOCIETA]. depositava in data 11.10.2007 opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l’insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di vari crediti azionati in sede endoconcorsuale. 2.Con provvedimento datato 24.1.2008 il Tribunale di Trento dichiarava tuttavia inammissibile la proposta opposizione e la Corte di Cassazione, adita in relazione all’impugnazione del predetto provvedimento, con la sentenza n. 2666/15 cassava il decreto impugnato rinviando innanzi al Tribunale di Trento presso il quale il giudizio veniva dunque riassunto. 3. L’opponente chiedeva pertanto l’ammissione al passivo fallimentare dei seguenti crediti non ammessi dal g.d.: i) euro 21.354,93 a titolo di canone/indennizzo per l’occupazione dell’immobile dalla data del fallimento al rilascio; ii) euro 1.834.000,00, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2764 cod. civ., per differenze inventariali, ai sensi degli artt. 2561 e 2562 cod. civ.; iii) euro 173.933,76, in via privilegiata, a titolo di canone o indennizzo per l’utilizzo dell’azienda fino alla data del fallimento; iv) euro 2.000.000,00, a titolo di risarcimento del danno ed indennizzo per la cessione dell’argilla a terzi ovvero l’utilizzo improprio della stessa proveniente dalla cava oggetto di affitto d’azienda, in via privilegiata ex art. 2764, 2 comma, cod. civ.; v) euro 6.754 in via chirografaria per Iva già versata; vi) euro 1.437.000, a titolo di equo indennizzo per recesso dal contratto di affitto d’azienda, ai sensi dell’art. 80 bis l. fall.; vii) euro 28.032,00 a titolo di Iva su pagamenti vari. 4. Con il decreto qui di nuovo impugnato il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed avverso il provvedimento di rigetto del g.d., ha, in primo luogo, dato atto della già intervenuta ammissione in via prededuttiva del credito di euro 21.354,93 ed ha ammesso la società istante, in via chirografaria, per il minor importo pari ad euro 173.933,76 e pari ad euro 34.396, rigettando nel resto la proposta opposizione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Il Tribunale ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che: a) quanto alla questione delle differenze inventariali tra l’inizio del contratto di affitto d’azienda ed il termine dello stesso, era emerso che, nel corso di un giudizio arbitrale irrituale introdotto nel 1995 e definito con lodo, era stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio da parte dell’Ing. Maschio (che tuttavia non era stata depositata tempestivamente in giudizio) e che altra consulenza era stata in verità espletata dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento arbitrale, introdotto nel 2004 e definito con dichiarazione di improcedibilità per l’intervenuta dichiarazione di fallimento e che infine una terza perizia era stata redatta nel corso di un procedimento per accertamento tecnico d’ufficio da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], accertamento introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; b) tutte e tre le perizie contenevano valutazioni in ordine alla differenza delle consistenze dell’azienda all’inizio e al termine del contratto di affitto d’azienda; b) le due perizie redatte dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] erano utilizzabili probatoriamente posto che, pur essendo state svolte all’interno di altri procedimenti, erano state comunque assunte nel contraddittorio delle parti; c) era stato contrattualmente stabilita la concessione in affitto degli immobili, impianti, macchinari, attrezzature costituenti lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA] e che, alla clausola 5, era stato pattuito che, alla scadenza del contratto, gli impianti, i macchinari e le attrezzature avrebbero dovuto essere riconsegnati alla locatrice nello stesso stato come indicato nella clausola 1, “salvo il normale degrado derivante dall’uso e dalla vetustà, oltre alle migliorie apportate da valutarsi”; d) dalle valutazioni estraibili dalle predette perizie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nessun credito avrebbe potuto vantare la società istante [OSCURATO:SOCIETA]., già titolare ed affittante dell’azienda sopra indicata, nei confronti dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, poi dichiarata fallita, stante il valore delle migliorie apportate nel corso del tempo all’azienda che determinava addirittura un credito del fallimento quale differenze di inventario rapportate al momento iniziale e a quello finale dell’affitto d’azienda; e) le considerazioni in senso contrario articolate dalla società opponente non erano condivisibili posto che, da un lato, l’andamento negativo dei bilanci degli ultimi anni della società [OSCURATO:SOCIETA]. non rilevava, non avendo potuto quest’ultima società utilizzare l’argilla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 proveniente dalla cava limitrofa e che, dall’altro, la relazione del consulente di parte della società opponente S.It. Val. non era comunque attendibile; f) era invece fondata la domanda di insinuazione relativa al credito quale indennizzo per la mancata restituzione dell’azienda sino al momento della dichiarazione di fallimento, stante la scadenza del contratto al 10.12.2003, indennizzo da rapportarsi all’importo del canone di locazione; g) il contratto originario intercorso tra le parti prevedeva, quanto alla sua durata, un periodo di 15 anni, rinnovabili con accordi da definire almeno un anno prima della scadenza per altri 15 anni; h) con successivo accordo integrativo intervenuto in data 2.8.1989, le parti avevano stabilito che la durata del contratto stipulato in data 11.12.1985 dovesse prolungarsi per ulteriore tre anni sicchè la durata complessiva del contratto doveva considerarsi stabilita in 18 anni, con la conseguente scadenza naturale alla data del 10.12.2003; i) il contratto prevedeva infatti solo una clausola negoziale di opzione, senza tuttavia alcun obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA]. di prorogare il contratto e che nessuna parte aveva neanche offerto di provare di aver tentato di intavolare trattative per la proroga del contratto per altri 15 anni, con la conseguente conclusione che non si era verificata alcuna situazione di fatto dalla quale poter argomentare il rinnovo del contratto di affitto; l) non poteva neanche ritenersi che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse, con comportamento concludente, determinato la proroga del contratto, posto che la detta società aveva incassato gli importi, nella misura pari al canone pattuito, dovuti successivamente alla scadenza del contratto, non a titolo di canone del contratto d’affitto, bensì a titolo di “indennità per mancata restituzione d’azienda”, come emergeva dalla lettura delle fatture; m) era dunque dovuto il complessivo importo pari ad euro 173.933,76, quale indennità dovuta per la mancata riconsegna dell’azienda; n) infondata doveva invece ritenersi l’ulteriore domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 80bis l. fall., atteso che tale diritto presupporrebbe che il contratto di affitto si fosse rinnovato dopo il 2003, circostanza invece esclusa per le ragioni sopra esposte e che a nulla rilevava che il curatore fallimentare avesse comunicato in data 17.4.2007 il recesso dal contratto di affitto d’azienda; o) non era fondata neanche la domanda volta ad ottenere il ristoro risarcitorio F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 di 2 milioni di euro per la cessione di argilla a terzi, come previsto dalla clausola 6 del contratto integrativo del 2.8.1989, posto che le istanze istruttorie proposte dalla società ricorrente per dimostrare la fondatezza della sua pretesa erano inammissibili; p) unico credito da riconoscersi all’opponente a tale ultimo titolo era quello pari ad euro 34.396, come stabilito nel lodo arbitrale divenuto definitivo tra le parti; q) non poteva neanche disporsi la riunione tra il giudizio di opposizione e quello pendente innanzi al Tribunale di Trento (rg. n. 2609/2008) - introdotto dal fallimento per il riconoscimento di innovazioni e miglioramenti apportati all’azienda e di cui era stata disposta la sospensione -, posto che la riunione avrebbe determinato la riattivazione del giudizio sospeso e dunque la revoca dell’ordinanza che aveva disposto tale sospensione, e ciò in violazione dell’art. 177 n. 3 cod. proc. civ., in ragione della previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (ricorso per cassazione ex art. 42 cod. proc. civ.). 2. Il decreto, pubblicato il 13.4.2016, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 cod. civ.; nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362 e seguenti, con riferimento più in particolare agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371, nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Osserva la ricorrente che il Tribunale avrebbe confuso i concetti di “differenza nelle consistenze inventariali” e di “migliorie”, facendo in tal modo un’applicazione della disciplina contrattuale e di quella codicistica del tutto errata ed illogica. Si ricorda che il dato contrattuale prevedeva espressamente che “Spetta alla società conduttrice la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili e mobili affittati per tutta la durata del contratto (…). Alla scadenza del contratto tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stesso stato” risultante dall’inventario “salvo il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 normale degrado derivante dall’uso e dalla vetustà, oltre le migliorie da valutarsi”. Osserva ancora la ricorrente che il contenuto della predetta clausola negoziale non aveva alcun significato dissimile ovvero derogatorio rispetto alla previsione del combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 cod. civ. secondo i quali le differenze tra le consistenze di inventario all’inizio e al termine dell’affittanza erano da regolarsi in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’affitto d’azienda. Avrebbe errato il Tribunale – aggiunge la ricorrente – nel ritenere di sommare alla differenza di valore delle due consistenze, iniziali e finali, le “migliorie”, posto che laddove il dato contrattuale prevedeva che “gli impianti, macchinari ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stesso stato” risultante dall’inventario “salvo il normale degrado derivante dall’uso e dalla vetustà, oltre le migliorie da valutarsi” occorreva intendersi che, al fine del calcolo delle predetta differenza, le consistenze iniziali dovessero essere “decrementate” del degrado dovuto all’uso e alla vetustà e maggiorate della migliorie apportate, e che pertanto le consistenze finali non potessero essere invece “maggiorate” da fantomatiche “migliorie”, con l’ulteriore conseguenza che neanche rilevavano le somme spese nel corso del rapporto contrattuale per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria. Evidenzia ancora la ricorrente che il Tribunale non avrebbe valutato le “consistenze” bensì avrebbe erroneamente stimato le “migliorie”, basandosi per tale valutazione su due perizie che avevano considerato i costi storici dei diversi interventi effettuati dall’affittuaria sugli impianti e applicato un “tasso di decremento” dell’utilità di questi interventi, deducendone che, in tutti i casi in cui il “tasso di decremento” non azzerava le spese, occorresse far sopravvivere una residua utilità. Si evidenzia ancora che il valore apportato al bene dall’intervento migliorativo dell’affittuario non avrebbe potuto mai essere maggiore del valore della cosa stessa posto che il primo valore non poteva che essere una parte del secondo. 1.1 Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 1.1.1 Quanto a quest’ultimo profilo la sentenza impugnata si pone in linea con gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame, rendendo le doglianze avanzate dalla società ricorrente in relazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 alla denunciata violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui Data pubblicazione 25/05/2022 agli artt. 2561 e 2562 cod. civ. infondate. Sul punto è necessario ricordare che, secondo gli insegnamenti espressi da questa Corte (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10623 del 09/05/2007), la disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno "ius tollendi" in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, quarto comma, e 2562 cod. civ., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 13/04/1977). Orbene, il decreto impugnato - sulla base degli accertamenti delle due perizie tempestivamente acquisite in giudizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - ha verificato le consistenze aziendali all’inizio e al termine del contratto di affitto, determinando una plusvalenza di valore delle stesse al termine del contratto e così escludendo in radice l’esistenza di un credito in favore della società concedente il bene in affitto nei confronti dell’affittuaria. Si tratta di accertamenti in fatto che non possono essere rimessi in discussione innanzi al giudice di legittimità, se non attraverso il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti perimetrati da Cass. ss.uu. n. 8053/2014, vizio qui neanche adeguatamente formulato – per quanto tra breve si dirà – dalla società ricorrente nei motivi qui in esame. Detto altrimenti, nel caso di affitto di azienda, la differenza fra le consistenze d'inventario all'inizio ed alla fine del rapporto - che, a norma dell'art 2562 cod. civ., vanno regolate in danaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto - corrisponde alla differenza esistente fra l'entità ed il modo di essere degli elementi che strutturano l'azienda all'inizio ed alla fine dell'affitto, dovendosi valutare tali elementi non solo nel loro aspetto quantitativo, con riguardo, cioè, alle eventuali perdite o addizioni, ma anche nel loro aspetto qualitativo, con riferimento ai loro deterioramenti o miglioramenti (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 28/01/2002).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 A tali parametri valutativi si è attenuto il Tribunale nello scrutinio delle Data pubblicazione 25/05/2022 consistenze aziendali all’inizio e al termine del contratto di affitto, pervenendo pertanto ad un risultato ricostruttivo conforme al dettato degli artt. 2651 e 2562 cod. civ. e dunque esente dai lamentati vizi di legittimità. 1.1.2 Per il resto le doglianze si compongono di irricevibili richieste di rilettura degli atti istruttori documentali per addivenire innanzi al giudice di legittimità ad un diverso apprezzamento delle predette risultanze attraverso un sindacato che invece è inibito a questa Corte. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale – nel valutare le consistenze inventariali – avrebbe erroneamente scrutinato le due perizie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza la valutazione delle osservazioni proposte dalle parti. 2.1 Il motivo – così formulato – è in realtà inammissibile. Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Orbene, osserva il Collegio che in realtà la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- lungi dall’enucleare nel motivo di ricorso così proposto un “fatto storico”, dedotto nel corso del giudizio e del cui omesso esame si duole oggi perché ritenuto decisivo ai fini della decisione adottata - si limita in realtà a richiedere una rilettura degli atti istruttori, e cioè delle due perizie sopra ricordate (oggetto invece di puntuale disamina da parte del Tribunale), per accreditare un diverso apprezzamento degli elementi fattuali valutativi già scrutinati dai giudici del merito. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del motivo. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 177 e 42 cod. proc. civ., nonché per vizio di omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel non adottare il provvedimento di riunione a sé del diverso giudizio incardinato sempre innanzi al Tribunale di Trento da parte della curatela fallimentare (e diretto ad accertare il diritto di credito vantato nei confronti della società concedente l’affitto per le addizioni e le migliorie), giudizio già oggetto di provvedimento di sospensione per la contemporanea celebrazione del presente giudizio. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile. Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la mancata riunione di cause non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione; la relativa facoltà configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2649 del 11/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 16943 del 21/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 671 del 22/01/1997; Sez. 1, Ordinanza n. 571 del 18/06/1998). Del resto, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di impugnazione, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice Data pubblicazione 25/05/2022 innanzi al quale i procedimenti pendono (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014). 4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80bis l. fall., poi art. 79, , nonché violazione e falsa applicazione del disposto dell’art.55 l. fall. e degli artt. 1362 e seg. (1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371 cod. civ.), nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che erroneamente il Tribunale avrebbe negato il diritto della ricorrente al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 80bis in ragione del recesso dal contratto di affitto d’azienda azionato dal curatore fallimentare. 4.1 La doglianza è inammissibile. Invero, la ricorrente non censura la ratio decidendi del contestato provvedimento di diniego della richiesta indennità, e cioè che l’affermazione del predetto diritto presupporrebbe che il contratto di affitto si fosse rinnovato dopo il 2003, sino a renderlo ancora pendente al momento della dichiarazione di fallimento, circostanza invece esclusa per le ragioni sopra esposte e cioè perché il contratto doveva intendersi sciolto in data 10.12.2003 per scadenza contrattuale. 5. La ricorrente propone inoltre un quinto motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 55 l. fall, nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1371 cod. civ. e vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al diniego del richiesto risarcimento dei danni e del previsto indennizzo per la cessione dell’argilla a terzi o per l’utilizzo improprio dell’argilla proveniente dalla cava affittata. Ricorda la società ricorrente che, secondo il contratto di affitto, la società affittuaria Ton avrebbe potuto utilizzare l’argilla solo per la sua produzione e non già per la vendita a terzi della stessa. Si evidenzia che aveva dimostrato l’esistenza e la consistenza di tale credito risarcitorio anche tramite una consulenza di parte depositata nel giudizio di opposizione. 5.1 La censura è inammissibile.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12631/2016 Numero sezionale 1895/2022 Numero di raccolta generale 16919/2022 Anche in questo caso la ricorrente dimentica di censurare la ratio decidendiData pubblicazione 25/05/2022 principale posta a sostegno del contestato diniego di ammissione al passivo fallimentare in relazione alla posta creditoria qui da ultimo in esame, e cioè la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato per il deposito tardivo della documentazione (bolle di consegna dell’argilla) che avrebbe dovuto dimostrare l’illecita sottrazione dell’argilla dalla cava, così determinando il diritto al ristoro indennitario contrattualmente previsto. Ebbene tale ratio non è stata censurata dalla società ricorrente che pertanto rende inammissibili le censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame le quali per altro si compongono solo di irricevibili richieste di riesame del merito della decisione tramite rilettura degli atti istruttori. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2