CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 maggio 2023, ricorrenti il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina e le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 32661/2023), questa Corte ha annullato con rinvio la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Messina in data 20/4/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] srl". In dispositivo ha stabilito il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Le parti civili costituite, a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato istanza di correzione dell'errore materiale, assumendo la non corretta individuazione del giudice del rinvio. Con successivo atto pervenuto in data 18 gennaio 2024 la difesa ha dichiarato di rinunciare all'istanza di correzione, avendo ricevuto comunicazione della istituzione, in data 1 gennaio 2022, della seconda sezione penale presso la suddetta Corte d'appello. Rappresenta che la richiesta di correzione non è stata determinata da una colpevole disinformazione, non essendo evincibile la recente modifica organizzativa dal sito internet del Ministero e non recando l'avviso di fissazione dell'udienza indicazioni specifiche dalle quali desumersi l'istituzione della seconda sezione penale. I ricorsi volti ad ottenere la correzione del presunto errore devono essere dichiarati inammissibili in ragione dell'intervenuta rinuncia. Nulla per le spese. P.Q.M. Dichiara inammissibili i r