CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 29741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13569/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –intimato – avverso la ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 50744/2020 depositata il 24/03/2022. Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato R.G.N. 13569/2022 Ud. 26/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 13569/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 13894/2020, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso ex artt. 15, D. Lgs. 150/2011; 170, d.P.R. n. 115/2002 e 702-bis segg. c.p.c., proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla ricorrente medesima presentata. 2. Il Tribunale di Roma, infatti, dopo avere premesso che in sede di rinvio si doveva comunque procedere ad una valutazione della sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ha rilevato l’assenza in atti della documentazione necessaria per operare tale verifica. 3. Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è rimasto intimato. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento per omesso esame di un documento ex art. 115 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo era stata prodotta nelle fasi precedenti del giudizio Sez. S2 -R.G. 13569/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 3 di 5 (sia in sede di formulazione dell’istanza -dapprima al COA e poi al G.U. del giudizio - sia in sede di ricorso in opposizione al Pr esidente del Tribunale) ma risultava allegata alla documentazione depositata telematicamente nel giudizio di rinvio. Il Tribunale, quindi, avrebbe erroneamente affermato l’assenza di documentazione che invece era presente in atti. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, commi 1, 2 e 3, e 79, commi 1, lett. c), e 3, d.P.R. n. 115/2002. Argomenta, in particolare, il ricorso che - ferma la sufficienza, ex art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002, della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 445/2000, prodotta dalla ricorrente - in ogni caso il Tribunale, ove ritenuta carente la documentazione, avrebbe dovuto disporre la produzione della documentazione ritenuta necessaria. 2. Il primo motivo è fondato. Correttamente parte ricorrente ha dedotto l’esistenza di una ipotesi di travisamento della prova, ricorrendo nella specie una ipotesi sostanzialmente speculare a quella della decisione basata su prove inesistenti, fattispecieda questa Corte ricondotta, appunto, all’ipotesi di cui agli artt. 360, n. 4) e 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022). Come da questa Corte chiarito, il travisamento, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della Sez. S2 -R.G. 13569/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 4 di 5 medesima (demonstratum), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essiil giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini dipossibilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023). Detti presupposti ricorrono pienamente nel caso in esame. Premesso, infatti,che, essendo dedotto un vizio ex art. 360, n. 4), c.p.c., questa Corte è giudice del fatto processuale ed ha quindi la possibilità di procedere all’esame diretto degli atti, si deve rilevare che la ricorrente, producendo anche telematicamente i fascicoli delle precedenti fasi processuali, ha fornito prova del fatto che i documenti che il Tribunale di Roma ha ritenuto assenti erano stati in realtà prodotti e quindi potevano – e dovevano – essere esaminati dal Tribunale. Che l’errore sulle produzioni documentali sia stato oggetto di discussione nel giudizioed abbia – con certezza – caratteri di decisività, emerge poi univocamente dalla decisione impugnata, la quale ha disatteso il ricorso esclusivamente sulla scorta della ritenuta assenza della documentazione necessaria ai fini del vaglio della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Da ciò l’accoglimento del motivo di ricorso, il quale determina l’assorbimento dell’ulteriore motivo formulato dalla ricorrente. Sez. S2 -R.G. 13569/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 5 di 5 3. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza impugnata deve , conseguentemente,essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazion