CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 05087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle paFti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa q7 dicembre 2021 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento\ i del concordato prospettato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. ed in parziale riforma della sentenza del 18.02.2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena irrogata a MILE Petro in anni cinque e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MILE Petro deducendo violazione di legge in riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576 co.1 n.5 cod.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo riferito ad uno dei motivi di appello oggetto di espressa rinunzia, avvenuta in sede di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]