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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 32740/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14538-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto n. 1360 della CORTE d’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]- LABRIA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile celebratosi dal 1991 al 2003, in primo grado dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed in appello dinanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre del 2004 all’11 maggio del 2018.

Il provvedimento opposto aveva ravvisato l’inammissibilità della domanda, sul presupposto che il ricorso fosse stato proposto oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello, ma la Corte d’Appello in composizione collegiale riteneva che tale conclusione fosse errata, in quanto il decreto del giudice monocratico era partito dall’erroneo presupposto che il termine per proporre ricorso per cassazione, in caso di notifica della sentenza d’appello, fosse di trenta giorni, anziché, come disposto dall’art.325 c.p.c., di sessanta giorni.

La Corte d’Appello passava quindi ad esaminare il merito della pretesa, e, tenuto conto della durata complessiva del giudizio, al netto del periodo decorso per proporre appello e delle richieste di rinvio delle parti, rilevava che il processo di merito aveva avuto una durata irragionevole patri a 20 anni ed undici mesi.

Tuttavia, escludeva che potesse essere riconosciuto l‘indennizzo.

Infatti, la domanda dei ricorrenti, che erano anche attori nella causa di merito, aveva ad oggetto la reazione ad alcuni interventi edilizi posti in essere dai vicini degli attori, i quali avevano creato con tali interventi una illegittima servitù di stillicidio (con l’apposizione di una grondaia, che sconfinava sul fondo degli attori per 20 cm.), una luce irregolare di circa 80 cm. con affaccio sempre sul fondo degli attori, e collocato una ringhiera con una sovrastante struttura in ferro con dei fogli di plastica opaca non trasparente, 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 che nel 1989 erano stati sostituiti da due telai scorrevoli munti di Numero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 vetri comuni.

È pur vero che all’esito dei due gradi di merito gli attori avevano visto integralmente accolte le loro domande, ma secondo il decreto della Corte distrettuale la pretesa azionata in giudizio era al di sotto della soglia minima di gravità che legittima il riconoscimento della tutela indennitaria di cui alla legge n. 89/2001.

Inoltre, nella specie era applicabile anche la previsione di cui all’art. 2 co. 2 sexies della medesima legge, che in caso di irrisorietà della pretesa pone una presunzione di assenza di pregiudizio, che deve essere vinta da parte del preteso danneggiato.

Nella specie, lo stillicidio sarebbe sorto solo nei giorni di pioggia, ed avrebbe interessato solo gli ultimi venti centimetri del fondo degli attori.

Ancora la luce priva di grata regolare aveva una dimensione di appena 80 cm. e risultava una possibilità di affaccio dal lastrico solare dei convenuti, ove praticabile per effetto di una ringhiera sulla quale erano peraltro apposti dei pannelli scorrevoli.

A ciò andava aggiunto che gli stessi attori non avevano richiesto nella causa di merito il risarcimento del danno, limitandosi a sollecitare la sola riduzione in pristino.

Secondo il decreto del giudice collegiale, stante il carattere bagatellare della domanda, non era stata fornita alcuna prova circa l’esistenza del pregiudizio tale da vincere la presunzione, e ciò dovendosi per converso sostenere che alcuno stress aveva determinato la lungaggine del processo, posto che gli attori avevano potuto continuare a fruire del fondo, svolgendo tutte le normali attività, senza alcun nocumento per effetto delle servitù illegittimamente create dai vicini.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

L'Amministrazione ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a cinque motivi. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 I ricorrenti hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.Numero sezionale 9078/2021Numero di raccolta generale 32740/2021 Il motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa Data pubblicazione 09/11/2021 applicazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89 del 2001 (ed ove occorra per la mancata applicazione dell’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] n. 14 alla CEDU, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 280/2005).

La Corte d’Appello, pur ritenendo tempestivo il ricorso, ha però negato il diritto all’indennizzo per durata irragionevole del processo, sostenendo che la norma di cui si denuncia la violazione avrebbe imposto ai ricorrenti di dover vincere la presunzione di insussistenza del pregiudizio.

Tuttavia, il carattere bagattellare della pretesa azionata è sostenuto dalla Corte d’Appello senza adeguatamente valutare il tenore delle domande proposte nel giudizio presupposto, e valorizzando il solo fatto che gli attori non avessero chiesto in quella sede anche il risarcimento del danno derivante dalle abusive opere poste in essere dai confinanti.

In realtà la pretesa azionata non può essere affermata come irrisoria né può ritenersi esigua la posta in gioco, atteso che si trattava della richiesta di tutela del diritto di proprietà.

Inoltre, le innovazioni poste in essere dai convenuti avevano gravemente pregiudicato il diritto dominicale dei ricorrenti, essendo mancata anche un’adeguata considerazione della situazione personale degli istanti.

Il motivo è inammissibile, in quanto nella sostanza mira a sollecitare, pur a fronte della deduzione di una violazione di legge, un novello apprezzamento di elementi di fatto, la cui valutazione appare però riservata al giudice di merito, e come tale insindacabile in sede di legittimità, soprattutto laddove la valutazione sia corredata da congrua ed adeguata motivazione.

Il decreto impugnato ha infatti fatto richiamo ai precedenti di questa Corte che, anche di recente, ed alla luce della novella del 2015, hanno affermato che, in tema di equa riparazione per 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 irragionevole durata del processo, in applicazione dell'art. 12 del Numero sezionale 9078/2021Numero di raccolta generale 32740/2021 Protocollo n. 14 alla CEDU, si deve tenere conto della soglia minimData pubblicazione 09/11/2021a di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26497 del 17/10/2019).

Trattasi di precedente che trova conforto anche nella giurisprudenza maturata in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001, che appunto dispone che: Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

La norma ha però tradotto in termini di diritto positivo un approdo al quale era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità che aveva infatti sostenuto che (Cass. n. 633/2014) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché dall'ambito di tutela della legge 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi, aggiungendo però che in tal caso alla parte interessata è data la possibilità di vincere la presunzione di insussistenza del pregiudizio, nel caso di specie per la natura bagatellare della causa di merito. 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 La decisione gravata, con adeguata motivazione, che in quanto Numero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 vertente su accertamenti di fatto, non risulta però censurabile in sede di legittimità, e pur nell’opinabilità degli esiti cui possa approdare, ha evidenziato le circostanze per le quali doveva propendersi per il carattere irrisorio della pretesa azionata.

In tal caso sono state valorizzate le limitate compressioni del diritto di proprietà degli attori, quale conseguenza della illegittima condotta addebitata ai convenuti, riscontrando le ridotte dimensioni sia della luce irregolare che della porzione di fondo interessata dalla servitù di stillicidio, aggiungendosi, al fine di corroborare tale valutazione, la circostanza che la domanda di riduzione in pristino non era stata accompagnata anche da una domanda risarcitoria, elemento questo che deponeva per l’assenza di un pregiudizio di carattere transeunte correlato alle dedotte limitazioni del diritto dominicale.

La decisione dei giudici di merito non può ritenersi che abbia trascurato gli elementi invece addotti dai ricorrenti, che con il mezzo di impugnazione, come detto, sollecitano una diversa rivalutazione in fatto degli elementi dai quali desumere il carattere bagatellare o meno della pretesa azionata, esito questo però precluso al giudice di legittimità.

La riconduzione della censura svolta ad una doglianza di merito rende pertanto il mezzo di impugnazione inammissibile.

Stante l’inammissibilità del ricorso principale deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale, da intendersi naturalmente condizionato (Cass.

S.U. n. 7381/2013), atteso l’esito vittorioso del giudizio di merito per l’Amministrazione, con il quale in cinque motivi si intende contestare la pretesa applicabilità anche al giudizio de quo della sospensione feriale dei termini, in vista della dedotta tardività della proposizione della domanda indennitaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo Numero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf.

Cass.

S.U. n. 4315/2020).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14538-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto n. 1360 della CORTE d’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]- LABRIA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile celebratosi dal 1991 al 2003, in primo grado dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed in appello dinanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre del 2004 all’11 maggio del 2018. Il provvedimento opposto aveva ravvisato l’inammissibilità della domanda, sul presupposto che il ricorso fosse stato proposto oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello, ma la Corte d’Appello in composizione collegiale riteneva che tale conclusione fosse errata, in quanto il decreto del giudice monocratico era partito dall’erroneo presupposto che il termine per proporre ricorso per cassazione, in caso di notifica della sentenza d’appello, fosse di trenta giorni, anziché, come disposto dall’art.325 c.p.c., di sessanta giorni. La Corte d’Appello passava quindi ad esaminare il merito della pretesa, e, tenuto conto della durata complessiva del giudizio, al netto del periodo decorso per proporre appello e delle richieste di rinvio delle parti, rilevava che il processo di merito aveva avuto una durata irragionevole patri a 20 anni ed undici mesi. Tuttavia, escludeva che potesse essere riconosciuto l‘indennizzo. Infatti, la domanda dei ricorrenti, che erano anche attori nella causa di merito, aveva ad oggetto la reazione ad alcuni interventi edilizi posti in essere dai vicini degli attori, i quali avevano creato con tali interventi una illegittima servitù di stillicidio (con l’apposizione di una grondaia, che sconfinava sul fondo degli attori per 20 cm.), una luce irregolare di circa 80 cm. con affaccio sempre sul fondo degli attori, e collocato una ringhiera con una sovrastante struttura in ferro con dei fogli di plastica opaca non trasparente, 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 che nel 1989 erano stati sostituiti da due telai scorrevoli munti di Numero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 vetri comuni. È pur vero che all’esito dei due gradi di merito gli attori avevano visto integralmente accolte le loro domande, ma secondo il decreto della Corte distrettuale la pretesa azionata in giudizio era al di sotto della soglia minima di gravità che legittima il riconoscimento della tutela indennitaria di cui alla legge n. 89/2001. Inoltre, nella specie era applicabile anche la previsione di cui all’art. 2 co. 2 sexies della medesima legge, che in caso di irrisorietà della pretesa pone una presunzione di assenza di pregiudizio, che deve essere vinta da parte del preteso danneggiato. Nella specie, lo stillicidio sarebbe sorto solo nei giorni di pioggia, ed avrebbe interessato solo gli ultimi venti centimetri del fondo degli attori. Ancora la luce priva di grata regolare aveva una dimensione di appena 80 cm. e risultava una possibilità di affaccio dal lastrico solare dei convenuti, ove praticabile per effetto di una ringhiera sulla quale erano peraltro apposti dei pannelli scorrevoli. A ciò andava aggiunto che gli stessi attori non avevano richiesto nella causa di merito il risarcimento del danno, limitandosi a sollecitare la sola riduzione in pristino. Secondo il decreto del giudice collegiale, stante il carattere bagatellare della domanda, non era stata fornita alcuna prova circa l’esistenza del pregiudizio tale da vincere la presunzione, e ciò dovendosi per converso sostenere che alcuno stress aveva determinato la lungaggine del processo, posto che gli attori avevano potuto continuare a fruire del fondo, svolgendo tutte le normali attività, senza alcun nocumento per effetto delle servitù illegittimamente create dai vicini. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memorie. L'Amministrazione ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a cinque motivi. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 I ricorrenti hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.Numero sezionale 9078/2021Numero di raccolta generale 32740/2021 Il motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa Data pubblicazione 09/11/2021 applicazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89 del 2001 (ed ove occorra per la mancata applicazione dell’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] n. 14 alla CEDU, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 280/2005). La Corte d’Appello, pur ritenendo tempestivo il ricorso, ha però negato il diritto all’indennizzo per durata irragionevole del processo, sostenendo che la norma di cui si denuncia la violazione avrebbe imposto ai ricorrenti di dover vincere la presunzione di insussistenza del pregiudizio. Tuttavia, il carattere bagattellare della pretesa azionata è sostenuto dalla Corte d’Appello senza adeguatamente valutare il tenore delle domande proposte nel giudizio presupposto, e valorizzando il solo fatto che gli attori non avessero chiesto in quella sede anche il risarcimento del danno derivante dalle abusive opere poste in essere dai confinanti. In realtà la pretesa azionata non può essere affermata come irrisoria né può ritenersi esigua la posta in gioco, atteso che si trattava della richiesta di tutela del diritto di proprietà. Inoltre, le innovazioni poste in essere dai convenuti avevano gravemente pregiudicato il diritto dominicale dei ricorrenti, essendo mancata anche un’adeguata considerazione della situazione personale degli istanti. Il motivo è inammissibile, in quanto nella sostanza mira a sollecitare, pur a fronte della deduzione di una violazione di legge, un novello apprezzamento di elementi di fatto, la cui valutazione appare però riservata al giudice di merito, e come tale insindacabile in sede di legittimità, soprattutto laddove la valutazione sia corredata da congrua ed adeguata motivazione. Il decreto impugnato ha infatti fatto richiamo ai precedenti di questa Corte che, anche di recente, ed alla luce della novella del 2015, hanno affermato che, in tema di equa riparazione per 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 irragionevole durata del processo, in applicazione dell'art. 12 del Numero sezionale 9078/2021Numero di raccolta generale 32740/2021 Protocollo n. 14 alla CEDU, si deve tenere conto della soglia minimData pubblicazione 09/11/2021a di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26497 del 17/10/2019). Trattasi di precedente che trova conforto anche nella giurisprudenza maturata in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001, che appunto dispone che: Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. La norma ha però tradotto in termini di diritto positivo un approdo al quale era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità che aveva infatti sostenuto che (Cass. n. 633/2014) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché dall'ambito di tutela della legge 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi, aggiungendo però che in tal caso alla parte interessata è data la possibilità di vincere la presunzione di insussistenza del pregiudizio, nel caso di specie per la natura bagatellare della causa di merito. 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 La decisione gravata, con adeguata motivazione, che in quanto Numero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 vertente su accertamenti di fatto, non risulta però censurabile in sede di legittimità, e pur nell’opinabilità degli esiti cui possa approdare, ha evidenziato le circostanze per le quali doveva propendersi per il carattere irrisorio della pretesa azionata. In tal caso sono state valorizzate le limitate compressioni del diritto di proprietà degli attori, quale conseguenza della illegittima condotta addebitata ai convenuti, riscontrando le ridotte dimensioni sia della luce irregolare che della porzione di fondo interessata dalla servitù di stillicidio, aggiungendosi, al fine di corroborare tale valutazione, la circostanza che la domanda di riduzione in pristino non era stata accompagnata anche da una domanda risarcitoria, elemento questo che deponeva per l’assenza di un pregiudizio di carattere transeunte correlato alle dedotte limitazioni del diritto dominicale. La decisione dei giudici di merito non può ritenersi che abbia trascurato gli elementi invece addotti dai ricorrenti, che con il mezzo di impugnazione, come detto, sollecitano una diversa rivalutazione in fatto degli elementi dai quali desumere il carattere bagatellare o meno della pretesa azionata, esito questo però precluso al giudice di legittimità. La riconduzione della censura svolta ad una doglianza di merito rende pertanto il mezzo di impugnazione inammissibile. Stante l’inammissibilità del ricorso principale deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale, da intendersi naturalmente condizionato (Cass. S.U. n. 7381/2013), atteso l’esito vittorioso del giudizio di merito per l’Amministrazione, con il quale in cinque motivi si intende contestare la pretesa applicabilità anche al giudizio de quo della sospensione feriale dei termini, in vista della dedotta tardività della proposizione della domanda indennitaria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14538/2020 Numero sezionale 9078/2021 Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo Numero di raccolta generale 32740/2021Data pubblicazione 09/11/2021 unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020). PQM Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9
Decreto Cassazione n. 32740/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris