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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 30047/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26953/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di CHIETI n. 86/2022 depositata il16/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 16-9-2022, il Giudice di Pace di Chieti ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il 6 - 8-1981, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Chieti del 2-7-2022, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, al quale era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e il conseguente ordine di allontanamento.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura di Chieti e della Questura di Chieti, che si sono costituiti tardivamente unitamente al Ministero dell’Interno al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: «I.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art.18 d.lgs., 150/2011 in combinato disposto con l’art.702 bis c.p.c.- violazione o falsa applicazione del d.lgs. n.82 del 2005, artt.21 e 23, della l.n.69 del 2009.

Art.45 lett. b) e del d.l.n.179 del 2012, art. 16 bis e undecies;

II. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 2, del d.lgs. n.286/1998- Inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto; Violazione e falsa applicazione dell’art.21 octies della l.n.241/1990: illegittimità per incompetenza dell’organo emanante;

III. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- Violazione e falsa applicazione dell’art.18 del d.p.r. 445/2001 per essere stato notificato il decreto di espulsione in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale;

IV. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 7 del d. lgs.n.286/1998, del diritto di difesa garantito dall’art.24 Cost., nonché per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art.3 Cost.

Motivazione equivoca ed illogica.

Nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta e per omessa giustificazione; V.Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-Violazione dell’art.12 del Regolamento di Attuazione del [OSCURATO:PERSONA].

Violazione dell’art.3,7 e 21 octies della legge n.241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.-Omessa valutazione di un fatto storico.

Insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente».

Con il primo motivo deduce il ricorrente che il Giudice di P ace avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Prefettura perché avvenuta a mezzo di comparsa depositata a mezzo pec.

L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto costituirsi a mezzo di comparsa di costituzione e risposta ovvero a mezzo di memoria di costituzione da depositarsi in formato cartaceo presso la competente cancelleria del Giudice di Pace.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non era utilizzabile la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell’amministrazione, era nulla la “sentenza” fondata sulle deduzioni di quella comparsa e sui documenti allegati, in particolare sul provvedimento emesso dal Prefetto di Chieti prot.n.0094404 del 3- 12-2020 depositato dalla controparte come allegato 4) denominato “provvedimento prot. n. 0092980 del Prefetto di Chieti”, con numero di protocollo diverso da quello depositato.

Con il secondo motivo deduce che il provvedimento di espulsione era firmato da un soggetto non delegato, poiché il Giudice di P ace avrebbe fondato la propria decisione sulla documentazione allegata alla comparsa di costituzione che non era utilizzabile, stante la nullità della costituzione dell’Amministrazione.

In particolare, il G iudice di Pace aveva ritenuto sussistente la delega del funzionario in base al provvedimento emesso dal Prefetto di Chieti prot.n.0094404 del 3- 12-2020, non utilizzabile e diverso da quello richiamato nel provvedimento di espulsione, ossia il provvedimento prot. n. 0092980 del Prefetto di Chieti, che non conferiva delega a firmare i decreti di espulsione, ma era un atto di conferimento, per la durata di cinque anni, della titolarità dell’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Chieti, come il ricorrente dichiara di aver dedotto nel ricorso in opposizione al decreto espulsivo.

Con il terzo motivo deduce che il decreto di espulsione era stato notificato non in originale, ma in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale, come era dato evincere dal fatto che le relate di notifica, che riproduce fotocopiate nel corpo del ricorso (pag. 8 e 9), erano del tutto identiche, mentre due originali non potrebbero mai essere identici.

Nel contempo il ricorrente dà atto che il documentoconsegnatogli era stato da lui strappato parzialmente e gettato a terraed assume che il personale della Questura lo avrebbe recuperato e conservato.

Con il quarto motivo si duole della mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua dallo stesso conosciuta, rileva di non aver firmato il foglio notizie in cui era indicato che egli parlava e comprendeva la lingua italiana e rimarca che lo stesso ufficio immigrazione della Questura di Bari in sede di convalida del trattenimento presso il CPR di Bari aveva dato atto era necessario un interprete di lingua madre.

Infinesottolinea che la firma apposta al mandato alle liti in lingua italiana costituiva una presunzione equivoca di conoscenza di detta lingua, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama.

Con il quinto motivo censura il giudizio espresso in ordine alla sua pericolosità sociale, che assume essere insussistente, in quanto le condanne penali erano riferitea fatti avvenuti tra il 2012 e il 2014, ma di seguito aveva lavorato, tanto da ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo nel 2019, mentre il vero motivo del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno consisteva nella segnalazione del 7-3-2020 per interruzione di pubblico servizio e minaccia, non seguita, a suo dire, da iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Espone che il Tar di Pescara, da egli adito per impugnare il diniego del rinnovo del citato permesso, aveva sospeso il provvedimento impugnato, nonché deduce che il Giudice di Pace aveva omesso ogni riferimento al fatto che egliera in possesso di un regolare permesso di soggiorno, di un lavoro, di un’abitazione e di un figlio.

Si duole, infine,della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di allontanamento, della erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del decreto di espulsione, nonché della mancata concessione di un termine per lasciare il territorio nazionale dopo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione atteso che la censura relativa all’irrituale costituzione della Prefettura (primo motivo) è finalizzata a sostenere che difettava la prova della delega conferita dal Prefetto al funzionario, Dirigente dell’area (secondo motivo), sono inammissibili per difetto di decisività.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di giudizio di opposizione a decreto espulsivo e di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 (materia assimilabile, in parte qua, alla presente perché anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato: v., fra le altre, anche: Cass.nn.10419/21, 9433/21, 22401/21, Cass.17358/2023) l’opponente, che in taligiudizi deduca l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (v. in senso conformeCass. n. 23073/16; 20972/18).

Non rileva, peraltro, - in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso - la circostanza che nell'atto non sia stata eventualmente indicata la delega conferita al viceprefetto aggiunto o al viceprefetto vicario che abbiano adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell'emissione del provvedimento predetto (cfr. Cass. 15190/2015, richiamata, in motivazione, da Cass. 7873/2018).

2.2. Ebbene, anche nel caso in esame l’opponente è rimasto del tutto inerte dal punto di vista processuale,sicché la produzione – da parte della prefettura – del decreto prefettizio con cui era conferita la delega al funzionario non era affatto necessaria, perché , anche in mancanza,la decisione del Giudice di Pace sarebbe stata comunque corretta in diritto,in applicazione dei principi suesposti.

3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Il vizio denunciato (notifica non dell’originale del decreto espulsivo, ma di copia senza attestazione di conformità) non può essere accertato a causa di una condotta imputabile allo stesso ricorrente, che non haprodotto il documento che gli è stato notificato perché lo ha stracciato e gettato a terra, in base a quanto si afferma in ricorso e nel provvedimento ora impugnato.

Inoltre la censura, così come formulata, è fondata su ragionamenti poco lineari e in ogni caso meramente ipotetici, desumibili solo dal fatto che, a dire del ricorrente, le relate di notifica sono identiche.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché impropriamente diretto a censurare un accertamento di fatto effettuato dal Giudice di primo grado e idoneamente motivato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento di espulsione amministrativa dello straniero, la prova presuntiva della conoscenza lingua italiana può essere desunta da parte del giudice del merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, esposti dal giudice stesso (cfr. tra le altre, Cass. 4636/2019).

Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrato il fatto che l’odierno ricorrente comprende la lingua italiana, dato che è in Italia dal 2009, era titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo ed egli stesso deduceva di essere pienamente integrato nel territorio nazionale.

5. Il quinto motivo è in parte inammissibile, per difetto di specificità.

In disparte il rilievo che la doglianza contiene la denuncia di vizi diversi affastellati in modo non lineare, non si comprende a che fini rilevi la questione della pericolosità del ricorrente, la quale sarebbe del tutto irrilevante se il decreto di espulsione fosse stato emesso per il semplice difetto di titolo di soggiorno, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a) e b) t. u. imm..

Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto anzitutto precisare qualeera il titolo della sua espulsione, ed invece nulla esplicita a tale riguardo , così come neppure riporta la motivazione del decreto espulsivo, allo stesso tempo assumendola viziata. on può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio d el procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 dellal. n. 241 del 1990, poiché dette norme non si si applicano estensivamente alla procedura di espulsione dello straniero (Cass.27682/2018).

6. l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26953/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di CHIETI n. 86/2022 depositata il16/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 16-9-2022, il Giudice di Pace di Chieti ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il 6 - 8-1981, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Chieti del 2-7-2022, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, al quale era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e il conseguente ordine di allontanamento. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura di Chieti e della Questura di Chieti, che si sono costituiti tardivamente unitamente al Ministero dell’Interno al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art.18 d.lgs., 150/2011 in combinato disposto con l’art.702 bis c.p.c.- violazione o falsa applicazione del d.lgs. n.82 del 2005, artt.21 e 23, della l.n.69 del 2009. Art.45 lett. b) e del d.l.n.179 del 2012, art. 16 bis e undecies; II. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 2, del d.lgs. n.286/1998- Inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto; Violazione e falsa applicazione dell’art.21 octies della l.n.241/1990: illegittimità per incompetenza dell’organo emanante; III. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- Violazione e falsa applicazione dell’art.18 del d.p.r. 445/2001 per essere stato notificato il decreto di espulsione in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale; IV. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 7 del d. lgs.n.286/1998, del diritto di difesa garantito dall’art.24 Cost., nonché per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art.3 Cost. Motivazione equivoca ed illogica. Nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta e per omessa giustificazione; V.Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-Violazione dell’art.12 del Regolamento di Attuazione del [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell’art.3,7 e 21 octies della legge n.241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.-Omessa valutazione di un fatto storico. Insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente». Con il primo motivo deduce il ricorrente che il Giudice di P ace avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Prefettura perché avvenuta a mezzo di comparsa depositata a mezzo pec. L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto costituirsi a mezzo di comparsa di costituzione e risposta ovvero a mezzo di memoria di costituzione da depositarsi in formato cartaceo presso la competente cancelleria del Giudice di Pace. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non era utilizzabile la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell’amministrazione, era nulla la “sentenza” fondata sulle deduzioni di quella comparsa e sui documenti allegati, in particolare sul provvedimento emesso dal Prefetto di Chieti prot.n.0094404 del 3- 12-2020 depositato dalla controparte come allegato 4) denominato “provvedimento prot. n. 0092980 del Prefetto di Chieti”, con numero di protocollo diverso da quello depositato. Con il secondo motivo deduce che il provvedimento di espulsione era firmato da un soggetto non delegato, poiché il Giudice di P ace avrebbe fondato la propria decisione sulla documentazione allegata alla comparsa di costituzione che non era utilizzabile, stante la nullità della costituzione dell’Amministrazione. In particolare, il G iudice di Pace aveva ritenuto sussistente la delega del funzionario in base al provvedimento emesso dal Prefetto di Chieti prot.n.0094404 del 3- 12-2020, non utilizzabile e diverso da quello richiamato nel provvedimento di espulsione, ossia il provvedimento prot. n. 0092980 del Prefetto di Chieti, che non conferiva delega a firmare i decreti di espulsione, ma era un atto di conferimento, per la durata di cinque anni, della titolarità dell’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Chieti, come il ricorrente dichiara di aver dedotto nel ricorso in opposizione al decreto espulsivo. Con il terzo motivo deduce che il decreto di espulsione era stato notificato non in originale, ma in copia priva dell’attestazione di conformità all’originale, come era dato evincere dal fatto che le relate di notifica, che riproduce fotocopiate nel corpo del ricorso (pag. 8 e 9), erano del tutto identiche, mentre due originali non potrebbero mai essere identici. Nel contempo il ricorrente dà atto che il documentoconsegnatogli era stato da lui strappato parzialmente e gettato a terraed assume che il personale della Questura lo avrebbe recuperato e conservato. Con il quarto motivo si duole della mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua dallo stesso conosciuta, rileva di non aver firmato il foglio notizie in cui era indicato che egli parlava e comprendeva la lingua italiana e rimarca che lo stesso ufficio immigrazione della Questura di Bari in sede di convalida del trattenimento presso il CPR di Bari aveva dato atto era necessario un interprete di lingua madre. Infinesottolinea che la firma apposta al mandato alle liti in lingua italiana costituiva una presunzione equivoca di conoscenza di detta lingua, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. Con il quinto motivo censura il giudizio espresso in ordine alla sua pericolosità sociale, che assume essere insussistente, in quanto le condanne penali erano riferitea fatti avvenuti tra il 2012 e il 2014, ma di seguito aveva lavorato, tanto da ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo nel 2019, mentre il vero motivo del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno consisteva nella segnalazione del 7-3-2020 per interruzione di pubblico servizio e minaccia, non seguita, a suo dire, da iscrizione nel registro delle notizie di reato. Espone che il Tar di Pescara, da egli adito per impugnare il diniego del rinnovo del citato permesso, aveva sospeso il provvedimento impugnato, nonché deduce che il Giudice di Pace aveva omesso ogni riferimento al fatto che egliera in possesso di un regolare permesso di soggiorno, di un lavoro, di un’abitazione e di un figlio. Si duole, infine,della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di allontanamento, della erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del decreto di espulsione, nonché della mancata concessione di un termine per lasciare il territorio nazionale dopo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. 2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione atteso che la censura relativa all’irrituale costituzione della Prefettura (primo motivo) è finalizzata a sostenere che difettava la prova della delega conferita dal Prefetto al funzionario, Dirigente dell’area (secondo motivo), sono inammissibili per difetto di decisività. 2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di giudizio di opposizione a decreto espulsivo e di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 (materia assimilabile, in parte qua, alla presente perché anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato: v., fra le altre, anche: Cass.nn.10419/21, 9433/21, 22401/21, Cass.17358/2023) l’opponente, che in taligiudizi deduca l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (v. in senso conformeCass. n. 23073/16; 20972/18). Non rileva, peraltro, - in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso - la circostanza che nell'atto non sia stata eventualmente indicata la delega conferita al viceprefetto aggiunto o al viceprefetto vicario che abbiano adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell'emissione del provvedimento predetto (cfr. Cass. 15190/2015, richiamata, in motivazione, da Cass. 7873/2018). 2.2. Ebbene, anche nel caso in esame l’opponente è rimasto del tutto inerte dal punto di vista processuale,sicché la produzione – da parte della prefettura – del decreto prefettizio con cui era conferita la delega al funzionario non era affatto necessaria, perché , anche in mancanza,la decisione del Giudice di Pace sarebbe stata comunque corretta in diritto,in applicazione dei principi suesposti. 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il vizio denunciato (notifica non dell’originale del decreto espulsivo, ma di copia senza attestazione di conformità) non può essere accertato a causa di una condotta imputabile allo stesso ricorrente, che non haprodotto il documento che gli è stato notificato perché lo ha stracciato e gettato a terra, in base a quanto si afferma in ricorso e nel provvedimento ora impugnato. Inoltre la censura, così come formulata, è fondata su ragionamenti poco lineari e in ogni caso meramente ipotetici, desumibili solo dal fatto che, a dire del ricorrente, le relate di notifica sono identiche. 4. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché impropriamente diretto a censurare un accertamento di fatto effettuato dal Giudice di primo grado e idoneamente motivato. Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento di espulsione amministrativa dello straniero, la prova presuntiva della conoscenza lingua italiana può essere desunta da parte del giudice del merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, esposti dal giudice stesso (cfr. tra le altre, Cass. 4636/2019). Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrato il fatto che l’odierno ricorrente comprende la lingua italiana, dato che è in Italia dal 2009, era titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo ed egli stesso deduceva di essere pienamente integrato nel territorio nazionale. 5. Il quinto motivo è in parte inammissibile, per difetto di specificità. In disparte il rilievo che la doglianza contiene la denuncia di vizi diversi affastellati in modo non lineare, non si comprende a che fini rilevi la questione della pericolosità del ricorrente, la quale sarebbe del tutto irrilevante se il decreto di espulsione fosse stato emesso per il semplice difetto di titolo di soggiorno, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a) e b) t. u. imm.. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto anzitutto precisare qualeera il titolo della sua espulsione, ed invece nulla esplicita a tale riguardo , così come neppure riporta la motivazione del decreto espulsivo, allo stesso tempo assumendola viziata. on può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio d el procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 dellal. n. 241 del 1990, poiché dette norme non si si applicano estensivamente alla procedura di espulsione dello straniero (Cass.27682/2018). 6. l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito
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