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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 14195/2026

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 BOLOGNESI;1168 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 4016/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/11/2024 R.G.N. 412/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/20261.

La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo di MarcDoat a pubblicazione 14/05/2026Toni, confermando, sia pure con motivazione in parte diversa,la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanzapronunciata all’esito della fase sommaria, aveva respintol’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli daTrenitalia s.p.a. con lettera del 28.1.2022.2.

La Corte territoriale ha analizzato la contestazionedisciplinare mossa con la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha giudicatol’addebito (di cui al n. 4 della citata lettera), consistente nelrimborso non autorizzato di biglietti ferroviari per un importo di€ 222,00 in violazione delle [OSCURATO:PERSONA] di Trasporto,comprovato ma sussumibile tra le condotte punite dal contrattocollettivo con una sanzione conservativa.2.1.

Ha poi analizzato gli addebiti contemplati ai numeri da 1 a3 della lettera di contestazione e concernenti lo svolgimento, daparte del dipendente, di attività extralavorativa non autorizzatadurante l’orario di lavoro, nella veste di amministratore unicodal 2018 di una agenzia di viaggi e gestore dal 2019 di un bedand breakfast di sua proprietà.

Ha appurato chenell’espletamento, in orario di lavoro, di tali concomitantidell’ufficio, intrattenuto frequenti contatti telefonici con terzi edanche rilasciato un’intervista a Radio regione, della durata di 7minuti e 20 secondi, pubblicizzando l’agenzia di tour operator dicui era titolare.2.2.

I giudici di appello hanno ritenuto integrata la giusta causadi recesso sul rilievo del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] pressoTrenitalia, di [OSCURATO:PERSONA] e, a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],di titolare della microstruttura [OSCURATO:PERSONA]; dellosvolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoroper più di tre anni (2018-2021); dell’essere l’atNtiuvmietrào r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026extralavorativa in potenziale in conflitto di interessi conN uqmueroe dlli ara ccolta generale 14195/2026della società datrice di lavoro.

Hanno fatto leva sulla conclamatDaat a pubblicazione 14/05/2026violazione dell’obbligo di fedeltà, sulla deviazione delle energielavorative ad altri fini, al punto da rendere non giustificata lacorrelativa corresponsione della retribuzione, con dannoeconomico per il datore ed ingiusto profitto per il dipendente.Hanno tenuto conto della condotta di rimborso non autorizzatodei biglietti ferroviari quale circostanza fattuale confermativa delmodo di agire del lavoratore, irrispettoso degli obblighi didiligenza e fedeltà.3.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionatoarticolando un motivo.

Il lavoratore ha depositato controricorsoavverso il ricorso incidentale.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ToniSi riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel ricorso.1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c.La censura ha ad oggetto la sussistenza di una motivazioneinidonea a raggiungere il “minimo costituzionale” in quanto:meramente apparente, siccome costituita da argomentazioniinidonee a far conoscere il ragionamento compiuto dalla CorteTerritoriale nella formazione del proprio convincimento, nelmomento in cui, pur avendo correttamente esaminato eNumero registro generale 1631/2025applicato allo scrutinio dell’addebito riguardante il rimborso deNi umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026biglietti ferroviari le previsioni del codice disciplinare del CCNLDa,t a pubblicazione 14/05/2026del tutto immotivatamente, non ha applicato tali previsioniall’ulteriore addebito ritenuto rilevante, riguardante losvolgimento di attività extralavorativa anche nell’orario dilavoro, avendo, invece, direttamente proceduto al giudizio sullagravità ex lege di questo comportamento; irriducibilmentecontraddittoria, laddove ha dapprima affermato che l’attivitàextralavorativa avrebbe riguardato un settore non interferentecon quello curato dal datore di lavoro, e successivamente che lanatura di detta attività potrebbe porsi in conflitto d’interessi conquella del datore.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliarticoli: 12 L. 604/66; 30, 3° comma legge 183/2010; 18, 4°comma, Stat.

Lav., nonché degli artt. da 59 a 64 del CCNLmobilità.La censura ha ad oggetto la parte della sentenza di secondogrado che ha implicitamente respinto il primo motivo di appello(secondo il quale la disciplina collettiva applicata esclude laadottabilità di un provvedimento espulsivo) con riferimento alpreteso svolgimento di “una seconda attività lavorativa nonautorizzata durante l’orario di lavoro”, senza tenere conto chela disciplina collettiva di categoria, in caso di “inosservanza dileggi o regolamenti o degli obblighi di esercizio”, in assenzadell’elemento costitutivo di un grave danno a terzi o al datore dilavoro, facoltizza quest’ultimo all’adozione soltanto di unprovvedimento conservativo.3.

Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 St.Lav.La censura si rivolge al rigetto implicito dell’eccezionNeum edroi r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026inosservanza del requisito di specificità della contesNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 14195/2026disciplinare, sollevata in giudizio dal lavoratore.

Data pubblicazione 14/05/20264.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La sentenzad’appello non reca alcuna delle anomalie motivazionaliriconducibili alla violazione di legge di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.,come delineate dalle Sezioni unite di questa Corte con lesentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, neppure sotto il profilodella irriducibile contraddittorietà, ma dà ampiamente conto delpercorso logico giuridico che sorregge la decisione, come siricava dalla sintesi sopra riportata.5.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.5.1.

Questa Corte, con indirizzo consolidato, ha affermato che,in via generale, il datore di lavoro non può irrogare unlicenziamento disciplinare quando questo costituisca unasanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo inrelazione ad una determinata infrazione (v. da ultimo Cass. n.11665 del 2022; n. 32500 del 2018; n. 6165 del 2016; n. 19053del 2005).

Ciò comporta che condotte, pur astrattamente edeventualmente suscettibili di integrare una giusta causa o ungiustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge, nonpossono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettivale ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzionimeramente conservative (v.

Cass. 9223 del 2015, n. 13353 del2011, n. 1173 del 1996, n. 19053 del 1995).

Difatti, le normesul concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo esulla proporzionalità della sanzione sono sempre derogabili inmelius e, per espresso dettato normativo (art. 30, comma 3,della legge n. 183 del 2010), la valutazione sulla legittimità dellicenziamento disciplinare e sulla proporzionalità della sanzionedeve avvenire tenendo conto anche delle previsioni contenutenei contratti collettivi.

Il giudice deve interpretare la fonteNumero registro generale 1631/2025negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nellaN umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026previsione collettiva, anche se quest’ultima è espressDaat a pubblicazione 14/05/2026modulano le sanzioni in ragione della maggiore o minore gravitàdella condotta.5.2.

Si è sottolineato come tale attività di sussunzione dellacondotta contestata al lavoratore nella previsione contrattualeespressa attraverso clausole generali o elastiche non trasmodanel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fattocontestato, ma si arresta alla interpretazione ed applicazionedella norma contrattuale, rimanendo nei limiti di attuazione delprincipio di proporzionalità come già eseguito dalle parti socialidel 2022 cit.).5.3.

La Corte d’appello ha preso in esame le disposizioni delcontratto collettivo che descrivono le condotte punite consanzione conservativa (artt. 60 e 61) e quelle che contengono,in via esemplificativa, alcune tipizzazioni di giusta causa (art.64).

Ha sussunto nelle prime l’addebito di rimborso nonautorizzato dei biglietti ferroviari ed ha invece ritenuto che larestante condotta addebitata al dipendente, di svolgimento diuna attività lavorativa non autorizzata durante l’orario di lavoro,presentasse contenuti e caratteristiche di gravità tale da nonpotere essere compresa in quelle punite con sanzioniconservative ed integrasse, invece, una giusta causa di recesso.A tal fine, ha valorizzato la reiterata violazione dell’obbligo difedeltà, protratta per circa tre anni, considerandola nonequiparabile ad una condotta singola e isolata contraria aldisposto di leggi, regolamenti o obblighi di servizio (comerecitano le previsioni del contratto collettivo in tema di sanzioniconservative), evidenziando la condizione del dipendente,rispetto alla attività extralavorativa, di potenziale conflitto diNumero registro generale 1631/2025interessi con quelli datoriali, ed anche il pregiudizio arrecato perN umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026l’uso di attrezzature d’ufficio e per avere sottratto energDieat a pubblicazione 14/05/2026lavorative alla società.

Dal punto di vista soggettivo, ilpotenziale conflitto di interessi è assunto come significativodella incapacità del lavoratore di tenere separati gli affari privatidai suoi obblighi lavorativi, creando una commistione che va benal di là della violazione una tantum di prescrizioni di leggi oregolamenti e che reca in sé, per i modi e i tempi in cui è statarealizzata, un forte pregiudizio.Questo coacervo di dati valorizzati dai giudici di appello dà contodi una valutazione di gravità e proporzionalità che colloca lacondotta contestata e accertata all’esterno del raggio dellemisure conservative, su un piano omologo a quelle suscettibilidi licenziamento in tronco, per le “violazioni dolose…dei doveriche possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizioall’azienda” (art. 64).

La durata della trasgressione per tre annicirca e la sistematica e continua sovrapposizione e confusionetra le due attività e i concorrenti interessi, con vantaggi perl’attività privata a danno della società, come puntualmentericostruiti dai giudici di appello, hanno portato a ritenereintegrato il requisito del “forte” pregiudizio; quest’ultimo è statocorrettamente inteso non solo in senso economico, ma comemisura della gravità dell’offesa arrecata agli interessi datoriali,alla immagine della società rispetto agli altri dipendenti,consapevoli del doppio lavoro del loro collega svolto anche inufficio, alle previsioni del codice etico, che impongono aidipendenti di dichiarare attività extralavorative per consentire ilcontrollo sul potenziale conflitto di interessi, ecomplessivamente all’obbligo di fedeltà.5.4.

In proposito, deve ribadirsi che l'obbligo di fedeltà a caricodel prestatore di lavoro, sancito dall'art. 2015 c.c. e daintegrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,che impongono correttezza e buona fede anche Numneeroi r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026comportamenti extralavorativi, determina per il lavNourmaetroo dri era ccolta generale 14195/2026l’obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che contrasti conD ait a pubblicazione 14/05/2026doveri connessi al suo inserimento nella struttura enell'organizzazione dell'impresa, o che crei situazioni di conflittocon le finalità e gli interessi della medesima, o sia comunqueidonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario delrapporto (v.

Cass. n. 15 del 2015; Cass. n. 8711 del 2017; Cass.n. 26181 del 2024).5.5.

La sentenza d’appello si è correttamente attenuta ai principidi diritto sopra richiamati ed ai canoni giurisprudenziali(cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del 2016; n. 21214 del2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della misuraespulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007;Cass., n. 25743 del 2007); ha correttamente individuato edinterpretato le disposizioni del contratto collettivo e, conaccertamento in fatto non revisionabile in questa sede, haindividuato nella condotta addebitata al lavoratore elementi digravità tali da renderla non sussumibile né omologabile alleipotesi punite con sanzione conservativa bensì riconducibile aquelle espressamente ed esemplificativamente punite colrecesso in tronco.Non vi è quindi spazio per dire integrate le violazioni di legge edi contratto collettivo come denunciate dal ricorrente.6.

Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 7 St.

Lav. ma critica, in sostanza, la sentenzad’appello assumendo che la stessa ha omesso di pronunciarsisulla questione della genericità della contestazione disciplinaredal medesimo riproposta, in sede di reclamo, ai sensi dell’art.346 c.p.c.

Ove anche si provvedesse a riqualificare la censurain termini di art. 112 c.p.c., se ne dovrebbe, comunque, statuirel’inammissibilità per mancato rispetto delle prescrizioni impNoumsetreo r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

Numero di raccolta generale 14195/2026Il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nelle parDtait a pubblicazione 14/05/2026essenziali, gli atti processuali su cui la censura si fonda,compresi i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di primogrado, in fase sommaria e di opposizione (Cass., Sez.

U., n.8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] spa7.

Con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 edegli artt. 60, 61 e 64 del c.c.n.l., per avere la Corte d’appelloerroneamente sussunto nella fattispecie contrattuale punita conuna misura conservativa la condotta di rimborso non autorizzatodei biglietti.Il ricorso, qualificabile come condizionato, è assorbito dal rigettodel ricorso principale.8.

Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essererespinto, con assorbimento di quello incidentale.9.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10.

Il rigetto del ricorso principale costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale allarifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Numero registro generale 1631/2025Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deNi umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026presupposti processuali per il versamento da parte dDealt a pubblicazione 14/05/2026ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 BOLOGNESI;1168 - controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 4016/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/11/2024 R.G.N. 412/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/20261. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo di MarcDoat a pubblicazione 14/05/2026Toni, confermando, sia pure con motivazione in parte diversa,la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanzapronunciata all’esito della fase sommaria, aveva respintol’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli daTrenitalia s.p.a. con lettera del 28.1.2022.2. La Corte territoriale ha analizzato la contestazionedisciplinare mossa con la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha giudicatol’addebito (di cui al n. 4 della citata lettera), consistente nelrimborso non autorizzato di biglietti ferroviari per un importo di€ 222,00 in violazione delle [OSCURATO:PERSONA] di Trasporto,comprovato ma sussumibile tra le condotte punite dal contrattocollettivo con una sanzione conservativa.2.1. Ha poi analizzato gli addebiti contemplati ai numeri da 1 a3 della lettera di contestazione e concernenti lo svolgimento, daparte del dipendente, di attività extralavorativa non autorizzatadurante l’orario di lavoro, nella veste di amministratore unicodal 2018 di una agenzia di viaggi e gestore dal 2019 di un bedand breakfast di sua proprietà. Ha appurato chenell’espletamento, in orario di lavoro, di tali concomitantidell’ufficio, intrattenuto frequenti contatti telefonici con terzi edanche rilasciato un’intervista a Radio regione, della durata di 7minuti e 20 secondi, pubblicizzando l’agenzia di tour operator dicui era titolare.2.2. I giudici di appello hanno ritenuto integrata la giusta causadi recesso sul rilievo del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] pressoTrenitalia, di [OSCURATO:PERSONA] e, a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],di titolare della microstruttura [OSCURATO:PERSONA]; dellosvolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoroper più di tre anni (2018-2021); dell’essere l’atNtiuvmietrào r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026extralavorativa in potenziale in conflitto di interessi conN uqmueroe dlli ara ccolta generale 14195/2026della società datrice di lavoro. Hanno fatto leva sulla conclamatDaat a pubblicazione 14/05/2026violazione dell’obbligo di fedeltà, sulla deviazione delle energielavorative ad altri fini, al punto da rendere non giustificata lacorrelativa corresponsione della retribuzione, con dannoeconomico per il datore ed ingiusto profitto per il dipendente.Hanno tenuto conto della condotta di rimborso non autorizzatodei biglietti ferroviari quale circostanza fattuale confermativa delmodo di agire del lavoratore, irrispettoso degli obblighi didiligenza e fedeltà.3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionatoarticolando un motivo. Il lavoratore ha depositato controricorsoavverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hannodepositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneRicorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ToniSi riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel ricorso.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c.La censura ha ad oggetto la sussistenza di una motivazioneinidonea a raggiungere il “minimo costituzionale” in quanto:meramente apparente, siccome costituita da argomentazioniinidonee a far conoscere il ragionamento compiuto dalla CorteTerritoriale nella formazione del proprio convincimento, nelmomento in cui, pur avendo correttamente esaminato eNumero registro generale 1631/2025applicato allo scrutinio dell’addebito riguardante il rimborso deNi umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026biglietti ferroviari le previsioni del codice disciplinare del CCNLDa,t a pubblicazione 14/05/2026del tutto immotivatamente, non ha applicato tali previsioniall’ulteriore addebito ritenuto rilevante, riguardante losvolgimento di attività extralavorativa anche nell’orario dilavoro, avendo, invece, direttamente proceduto al giudizio sullagravità ex lege di questo comportamento; irriducibilmentecontraddittoria, laddove ha dapprima affermato che l’attivitàextralavorativa avrebbe riguardato un settore non interferentecon quello curato dal datore di lavoro, e successivamente che lanatura di detta attività potrebbe porsi in conflitto d’interessi conquella del datore.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliarticoli: 12 L. 604/66; 30, 3° comma legge 183/2010; 18, 4°comma, Stat. Lav., nonché degli artt. da 59 a 64 del CCNLmobilità.La censura ha ad oggetto la parte della sentenza di secondogrado che ha implicitamente respinto il primo motivo di appello(secondo il quale la disciplina collettiva applicata esclude laadottabilità di un provvedimento espulsivo) con riferimento alpreteso svolgimento di “una seconda attività lavorativa nonautorizzata durante l’orario di lavoro”, senza tenere conto chela disciplina collettiva di categoria, in caso di “inosservanza dileggi o regolamenti o degli obblighi di esercizio”, in assenzadell’elemento costitutivo di un grave danno a terzi o al datore dilavoro, facoltizza quest’ultimo all’adozione soltanto di unprovvedimento conservativo.3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 St.Lav.La censura si rivolge al rigetto implicito dell’eccezionNeum edroi r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026inosservanza del requisito di specificità della contesNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 14195/2026disciplinare, sollevata in giudizio dal lavoratore. Data pubblicazione 14/05/20264. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La sentenzad’appello non reca alcuna delle anomalie motivazionaliriconducibili alla violazione di legge di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.,come delineate dalle Sezioni unite di questa Corte con lesentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, neppure sotto il profilodella irriducibile contraddittorietà, ma dà ampiamente conto delpercorso logico giuridico che sorregge la decisione, come siricava dalla sintesi sopra riportata.5. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.5.1. Questa Corte, con indirizzo consolidato, ha affermato che,in via generale, il datore di lavoro non può irrogare unlicenziamento disciplinare quando questo costituisca unasanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo inrelazione ad una determinata infrazione (v. da ultimo Cass. n.11665 del 2022; n. 32500 del 2018; n. 6165 del 2016; n. 19053del 2005). Ciò comporta che condotte, pur astrattamente edeventualmente suscettibili di integrare una giusta causa o ungiustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge, nonpossono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettivale ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzionimeramente conservative (v. Cass. 9223 del 2015, n. 13353 del2011, n. 1173 del 1996, n. 19053 del 1995). Difatti, le normesul concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo esulla proporzionalità della sanzione sono sempre derogabili inmelius e, per espresso dettato normativo (art. 30, comma 3,della legge n. 183 del 2010), la valutazione sulla legittimità dellicenziamento disciplinare e sulla proporzionalità della sanzionedeve avvenire tenendo conto anche delle previsioni contenutenei contratti collettivi. Il giudice deve interpretare la fonteNumero registro generale 1631/2025negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nellaN umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026previsione collettiva, anche se quest’ultima è espressDaat a pubblicazione 14/05/2026modulano le sanzioni in ragione della maggiore o minore gravitàdella condotta.5.2. Si è sottolineato come tale attività di sussunzione dellacondotta contestata al lavoratore nella previsione contrattualeespressa attraverso clausole generali o elastiche non trasmodanel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fattocontestato, ma si arresta alla interpretazione ed applicazionedella norma contrattuale, rimanendo nei limiti di attuazione delprincipio di proporzionalità come già eseguito dalle parti socialidel 2022 cit.).5.3. La Corte d’appello ha preso in esame le disposizioni delcontratto collettivo che descrivono le condotte punite consanzione conservativa (artt. 60 e 61) e quelle che contengono,in via esemplificativa, alcune tipizzazioni di giusta causa (art.64). Ha sussunto nelle prime l’addebito di rimborso nonautorizzato dei biglietti ferroviari ed ha invece ritenuto che larestante condotta addebitata al dipendente, di svolgimento diuna attività lavorativa non autorizzata durante l’orario di lavoro,presentasse contenuti e caratteristiche di gravità tale da nonpotere essere compresa in quelle punite con sanzioniconservative ed integrasse, invece, una giusta causa di recesso.A tal fine, ha valorizzato la reiterata violazione dell’obbligo difedeltà, protratta per circa tre anni, considerandola nonequiparabile ad una condotta singola e isolata contraria aldisposto di leggi, regolamenti o obblighi di servizio (comerecitano le previsioni del contratto collettivo in tema di sanzioniconservative), evidenziando la condizione del dipendente,rispetto alla attività extralavorativa, di potenziale conflitto diNumero registro generale 1631/2025interessi con quelli datoriali, ed anche il pregiudizio arrecato perN umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026l’uso di attrezzature d’ufficio e per avere sottratto energDieat a pubblicazione 14/05/2026lavorative alla società. Dal punto di vista soggettivo, ilpotenziale conflitto di interessi è assunto come significativodella incapacità del lavoratore di tenere separati gli affari privatidai suoi obblighi lavorativi, creando una commistione che va benal di là della violazione una tantum di prescrizioni di leggi oregolamenti e che reca in sé, per i modi e i tempi in cui è statarealizzata, un forte pregiudizio.Questo coacervo di dati valorizzati dai giudici di appello dà contodi una valutazione di gravità e proporzionalità che colloca lacondotta contestata e accertata all’esterno del raggio dellemisure conservative, su un piano omologo a quelle suscettibilidi licenziamento in tronco, per le “violazioni dolose…dei doveriche possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizioall’azienda” (art. 64). La durata della trasgressione per tre annicirca e la sistematica e continua sovrapposizione e confusionetra le due attività e i concorrenti interessi, con vantaggi perl’attività privata a danno della società, come puntualmentericostruiti dai giudici di appello, hanno portato a ritenereintegrato il requisito del “forte” pregiudizio; quest’ultimo è statocorrettamente inteso non solo in senso economico, ma comemisura della gravità dell’offesa arrecata agli interessi datoriali,alla immagine della società rispetto agli altri dipendenti,consapevoli del doppio lavoro del loro collega svolto anche inufficio, alle previsioni del codice etico, che impongono aidipendenti di dichiarare attività extralavorative per consentire ilcontrollo sul potenziale conflitto di interessi, ecomplessivamente all’obbligo di fedeltà.5.4. In proposito, deve ribadirsi che l'obbligo di fedeltà a caricodel prestatore di lavoro, sancito dall'art. 2015 c.c. e daintegrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,che impongono correttezza e buona fede anche Numneeroi r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026comportamenti extralavorativi, determina per il lavNourmaetroo dri era ccolta generale 14195/2026l’obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che contrasti conD ait a pubblicazione 14/05/2026doveri connessi al suo inserimento nella struttura enell'organizzazione dell'impresa, o che crei situazioni di conflittocon le finalità e gli interessi della medesima, o sia comunqueidonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario delrapporto (v. Cass. n. 15 del 2015; Cass. n. 8711 del 2017; Cass.n. 26181 del 2024).5.5. La sentenza d’appello si è correttamente attenuta ai principidi diritto sopra richiamati ed ai canoni giurisprudenziali(cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del 2016; n. 21214 del2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della misuraespulsiva (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007;Cass., n. 25743 del 2007); ha correttamente individuato edinterpretato le disposizioni del contratto collettivo e, conaccertamento in fatto non revisionabile in questa sede, haindividuato nella condotta addebitata al lavoratore elementi digravità tali da renderla non sussumibile né omologabile alleipotesi punite con sanzione conservativa bensì riconducibile aquelle espressamente ed esemplificativamente punite colrecesso in tronco.Non vi è quindi spazio per dire integrate le violazioni di legge edi contratto collettivo come denunciate dal ricorrente.6. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 7 St. Lav. ma critica, in sostanza, la sentenzad’appello assumendo che la stessa ha omesso di pronunciarsisulla questione della genericità della contestazione disciplinaredal medesimo riproposta, in sede di reclamo, ai sensi dell’art.346 c.p.c. Ove anche si provvedesse a riqualificare la censurain termini di art. 112 c.p.c., se ne dovrebbe, comunque, statuirel’inammissibilità per mancato rispetto delle prescrizioni impNoumsetreo r egistro generale 1631/2025Numero sezionale 1168/2026dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Numero di raccolta generale 14195/2026Il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nelle parDtait a pubblicazione 14/05/2026essenziali, gli atti processuali su cui la censura si fonda,compresi i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di primogrado, in fase sommaria e di opposizione (Cass., Sez. U., n.8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] spa7. Con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 edegli artt. 60, 61 e 64 del c.c.n.l., per avere la Corte d’appelloerroneamente sussunto nella fattispecie contrattuale punita conuna misura conservativa la condotta di rimborso non autorizzatodei biglietti.Il ricorso, qualificabile come condizionato, è assorbito dal rigettodel ricorso principale.8. Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essererespinto, con assorbimento di quello incidentale.9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso principale costituisce presuppostoprocessuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale allarifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Numero registro generale 1631/2025Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deNi umero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14195/2026presupposti processuali per il versamento da parte dDealt a pubblicazione 14/05/2026ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 14195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris