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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22970/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9079/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso: a. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; b. vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro sequestrato.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.11 ricorso inammissibile.

2.1. Ed invero, quanto al primo motivo lo stesso non era proponibile in quanto, a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura dì sicurezza".

Sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata ve- rifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla

I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sen- tenza di patteggiannento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motiva- zione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto N. 9079/2025 R.G. ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto pro- spetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen- tra i quali, per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del dl. 7i5 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159) rientra la fatti- specie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esi- stenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

In tema di stupefacenti, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nei casi di traffici di modesta entità - cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante im- porto - l'accertamento del requisito della sproporzione tra possidenze dell'impu- tato e redditi leciti richiede una motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un im- putato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto correttamente all'onere mo- tivazionale imposto dall'art. 240-bis cod. pen., attesa la mancanza di giustificazioni plausibili circa le ragioni del possesso della somma di denaro sequestrata, nonché la sussistenza di elementi sintomatici della sua provenienza illecita, avendo l'im- putato appena effettuato una cessione di stupefacenti ed essendo stato trovato in possesso di una somma non esigua, specie se rapportata alle sue condizioni di vita, ritenuta con ragionevole certezza provento dell'attività di spaccio.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 9079/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9079/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso: a. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.; b. vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro sequestrato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.11 ricorso inammissibile. 2.1. Ed invero, quanto al primo motivo lo stesso non era proponibile in quanto, a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura dì sicurezza". Sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata ve- rifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sen- tenza di patteggiannento, sotto il profilo dell'erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motiva- zione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146). Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto N. 9079/2025 R.G. ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto pro- spetta, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen- tra i quali, per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del dl. 7i5 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159) rientra la fatti- specie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esi- stenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. In tema di stupefacenti, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nei casi di traffici di modesta entità - cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante im- porto - l'accertamento del requisito della sproporzione tra possidenze dell'impu- tato e redditi leciti richiede una motivazione tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un im- putato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa). (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto correttamente all'onere mo- tivazionale imposto dall'art. 240-bis cod. pen., attesa la mancanza di giustificazioni plausibili circa le ragioni del possesso della somma di denaro sequestrata, nonché la sussistenza di elementi sintomatici della sua provenienza illecita, avendo l'im- putato appena effettuato una cessione di stupefacenti ed essendo stato trovato in possesso di una somma non esigua, specie se rapportata alle sue condizioni di vita, ritenuta con ragionevole certezza provento dell'attività di spaccio. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 9079/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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