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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 35937/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03JVSJR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili; considerato, invero, che il primo motivo risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda ed è, comunque, manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la congrua ed esaustiva motivazione della Corte d'appello in merito ai profili di censura oggetto delle conclusioni scritte e a quelli genericamente prospettati dal ricorrente nel motivo di ricorso (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 e 13); ritenuto che il secondo motivo è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente dato conto dell'irrilevanza dello stato di alterazione alcolica ai fini dell'elemento soggettivo (cfr. sentenza impugnata, pag. 14); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03JVSJR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili; considerato, invero, che il primo motivo risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda ed è, comunque, manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la congrua ed esaustiva motivazione della Corte d'appello in merito ai profili di censura oggetto delle conclusioni scritte e a quelli genericamente prospettati dal ricorrente nel motivo di ricorso (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 e 13); ritenuto che il secondo motivo è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente dato conto dell'irrilevanza dello stato di alterazione alcolica ai fini dell'elemento soggettivo (cfr. sentenza impugnata, pag. 14); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris