CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 44577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/441444,e le conclusioni del PG oka-ht jut-he Vto J (--L" L'LS-12'.44;) • i i i NAAAS)-12/[OSCURATO:PERSONA] V": "- 1.)ro 4tr22 i o 144." Get-le_) »Att,14sr.A-c..U. [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza del Tribunale di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 21.7.2015; 2) sentenza del Tribunale di Bologna del 17.2.2015, irrevocabile dal 13.3.2015; 3) sentenza del Tribunale di Castrovillari del 14.9.2016, irrevocabile dal 12.7.2017; 4) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15.2.2018. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dello Stamato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato la richiesta difensiva nella sua interezza: il condannato avrebbe richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione non solo in relazione alle quattro sentenze richiamate nella decisione ma anche in relazione a qyaftb giudicato con +2' ft"' sentenza del Tribunale di Bologna n. 3237 del 2015, commesso in data "estremamente ravvicinata" e nello stesso luogo (Bologna) di quelli già ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso dal Tribunale di Castrovillari, in sede esecutiva, giusta ordinanza del 13.2.2019. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, formulata dal condannato, aveva a oggetto anche il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Bologna del 10.9.2015, rispetto al quale il Giudice dell'esecuzione ha omesso qualsiasi valutazione. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza relativamente alla valutazione della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze rese dal Tribunale di Bologna in data 11 febbraio 2013 e 17 febbraio 2015, già unificati in sede esecutiva, e il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Bologna del 10 settembre 2015, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013) dovrà procedere all'esame della richiesta difensiva nei termini indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla valutazione della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze rese dal Tribunale di Bologna in data 11 febbraio 2013 e 17 febbraio 2015, già unificati in sede esecutiva, e il reato giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 10 settembre 2015 (indicata sub 5 nel 'ricorso per cassazione). Rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il