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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 09739/2022

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ORDINANZA sul ricorso 24785/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o Regus), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, già [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1916/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 2008 il Tribunale di Napoli ingiunse all'Azienda sanitaria locale Napoli il pagamento della somma di euro 1.118.203,00, oltre interessi ex

I. n. 231/02, in favore della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel 2006 in regime di accreditamento provvisorio ex art. 6, c.6,

I. n. 724/94.

L'Asl propose opposizione, assumendo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la mancata prova della sottoscrizione del contratto e, in particolare, del mancato superamento della c.o.m. e del tetto di spese.

Il Tribunale rigettò l'opposizione; l'Asl propose appello che, con sentenza dell"11.5.2016, fu accolto, con rigetto della domanda della parte ricorrente con decreto ingiuntivo, osservando che: ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, parte appellata non aveva dimostrato gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, circa la stipula del contratto sottoscritto con l'[OSCURATO:PERSONA] per il 2006, e il mancato superamento del tetto di spesa e della c.o.m., non essendo sufficienti a tal fine le fatture prodotte.

La citata casa di cura ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 6. c.1,

I. n. 724/94, 8quinquies d.lgs. n. 502/92 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello ritenuto non provato il rapporto d'accreditamento con l'[OSCURATO:PERSONA], fatto che, a suo dire, emergerebbe dalle stesse difese della controparte; al riguardo, la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe errato confondendo la questione del rapporto d'accreditamento con l'altra riguardante il diritto al pagamento delle prestazioni, nel senso che la Casa di cura era soggetto accreditato per fornire le prestazioni sanitarie, come desumibile dall'atto di assenso alla cessione di ramo d'azienda emesso dell'Asl nel 2007.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 2697, c.c., 8quinquies d.lgs. n. 502/92, in quanto il giudice di secondo grado aveva omesso di rilevare che tra le parti non era mai stato stipulato alcun contratto per il 2006, né l'Asl aveva mai invitato la ricorrente al relativo adempimento- atteso che il relativo onere della prova gravava sull'Asl- sicché era applicabile al rapporto tra le parti la DGRC n. 800/06 sulla determinazione del tetto delle spese, in mancanza cioè di un rifiuto del creditore alla stipula del suddetto contratto.

Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, per aver la Corte d'appello ritenuto necessario, al fine del diritto al richiesto pagamento, la stipula di un contratto scritto ad substantiam, in quanto il rapporto provvisorio d'accreditamento tra le parti aveva origine dalle convenzioni originarie e poi sancito dalla legge (essendo il contratto necessario nelle sole ipotesi di prestazioni superiori al tetto di spesa o di natura diversa).

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 8ter e 8quater d.lgs. n. 502/92, per aver la Corte territoriale ritenuto che fosse onere della ricorrente provare il mancato superamento del tetto delle spese, trattandosi invece di fatto estintivo del diritto fatto valere dalla ricorrente, che invece avrebbe dovuto provare l'[OSCURATO:PERSONA], in possesso dei relativi dati.

I quattro motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.

Invero, la ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere che: il diritto fatto valere dalla parte ricorrente presupponeva la stipula di contratto scritto con l'[OSCURATO:PERSONA]; la prova del mancato superamento del tetto delle spese gravasse sulla struttura privata.

Al riguardo, va osservato che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la Asl territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del Servizio sanitario regionale, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass, n. 17588/18).

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della

I. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass.,n. 7019/20; n. 12316/15).

Ora, è evidente che i principi fissati dalle citate sentenze depongano a favore della tesi dell'Asl, nel senso che la mancanza di un contratto scritto con la stessa da parte del soggetto accreditato costituisca fatto impeditivo del diritto azionato dalla ricorrente il cui onere della prova non può non gravare sul creditore.

Peraltro, la sentenza di questa Corte, n. 17991/15, citata nel ricorso, conferma i suddetti principi; in realtà, la ricorrente ha travisato la proposizione contenuta in tale sentenza secondo la quale : "la mancata sottoscrizione del contratto con le Asl non determina l'inapplicabilità della nuova normativa, ma anzi lo espone eventualmente alla sospensione dell'esercizio", che va piuttosto intesa nel senso, appunto, che in mancanza del contratto scritto non sussiste un regolare rapporto contrattuale, ma non certo che del contratto non vi sia necessità, cioè che esso non sia elemento costitutivo del diritto al pagamento.

Parimenti, quale conseguenza della suddetta argomentazione, la prova del mancato superamento del tetto di spese grava sul creditore, sebbene tale rilievo sia di fatto assorbito dalla mancanza del contratto scritto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 13.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 1513/0 quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24785/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o Regus), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, già [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1916/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 2008 il Tribunale di Napoli ingiunse all'Azienda sanitaria locale Napoli il pagamento della somma di euro 1.118.203,00, oltre interessi ex I. n. 231/02, in favore della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel 2006 in regime di accreditamento provvisorio ex art. 6, c.6, I. n. 724/94. L'Asl propose opposizione, assumendo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la mancata prova della sottoscrizione del contratto e, in particolare, del mancato superamento della c.o.m. e del tetto di spese. Il Tribunale rigettò l'opposizione; l'Asl propose appello che, con sentenza dell"11.5.2016, fu accolto, con rigetto della domanda della parte ricorrente con decreto ingiuntivo, osservando che: ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, parte appellata non aveva dimostrato gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, circa la stipula del contratto sottoscritto con l'[OSCURATO:PERSONA] per il 2006, e il mancato superamento del tetto di spesa e della c.o.m., non essendo sufficienti a tal fine le fatture prodotte. La citata casa di cura ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 6. c.1, I. n. 724/94, 8quinquies d.lgs. n. 502/92 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello ritenuto non provato il rapporto d'accreditamento con l'[OSCURATO:PERSONA], fatto che, a suo dire, emergerebbe dalle stesse difese della controparte; al riguardo, la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe errato confondendo la questione del rapporto d'accreditamento con l'altra riguardante il diritto al pagamento delle prestazioni, nel senso che la Casa di cura era soggetto accreditato per fornire le prestazioni sanitarie, come desumibile dall'atto di assenso alla cessione di ramo d'azienda emesso dell'Asl nel 2007. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 2697, c.c., 8quinquies d.lgs. n. 502/92, in quanto il giudice di secondo grado aveva omesso di rilevare che tra le parti non era mai stato stipulato alcun contratto per il 2006, né l'Asl aveva mai invitato la ricorrente al relativo adempimento- atteso che il relativo onere della prova gravava sull'Asl- sicché era applicabile al rapporto tra le parti la DGRC n. 800/06 sulla determinazione del tetto delle spese, in mancanza cioè di un rifiuto del creditore alla stipula del suddetto contratto. Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, per aver la Corte d'appello ritenuto necessario, al fine del diritto al richiesto pagamento, la stipula di un contratto scritto ad substantiam, in quanto il rapporto provvisorio d'accreditamento tra le parti aveva origine dalle convenzioni originarie e poi sancito dalla legge (essendo il contratto necessario nelle sole ipotesi di prestazioni superiori al tetto di spesa o di natura diversa). Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 8ter e 8quater d.lgs. n. 502/92, per aver la Corte territoriale ritenuto che fosse onere della ricorrente provare il mancato superamento del tetto delle spese, trattandosi invece di fatto estintivo del diritto fatto valere dalla ricorrente, che invece avrebbe dovuto provare l'[OSCURATO:PERSONA], in possesso dei relativi dati. I quattro motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Invero, la ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere che: il diritto fatto valere dalla parte ricorrente presupponeva la stipula di contratto scritto con l'[OSCURATO:PERSONA]; la prova del mancato superamento del tetto delle spese gravasse sulla struttura privata. Al riguardo, va osservato che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la Asl territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del Servizio sanitario regionale, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass, n. 17588/18). Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della I. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass.,n. 7019/20; n. 12316/15). Ora, è evidente che i principi fissati dalle citate sentenze depongano a favore della tesi dell'Asl, nel senso che la mancanza di un contratto scritto con la stessa da parte del soggetto accreditato costituisca fatto impeditivo del diritto azionato dalla ricorrente il cui onere della prova non può non gravare sul creditore. Peraltro, la sentenza di questa Corte, n. 17991/15, citata nel ricorso, conferma i suddetti principi; in realtà, la ricorrente ha travisato la proposizione contenuta in tale sentenza secondo la quale : "la mancata sottoscrizione del contratto con le Asl non determina l'inapplicabilità della nuova normativa, ma anzi lo espone eventualmente alla sospensione dell'esercizio", che va piuttosto intesa nel senso, appunto, che in mancanza del contratto scritto non sussiste un regolare rapporto contrattuale, ma non certo che del contratto non vi sia necessità, cioè che esso non sia elemento costitutivo del diritto al pagamento. Parimenti, quale conseguenza della suddetta argomentazione, la prova del mancato superamento del tetto di spese grava sul creditore, sebbene tale rilievo sia di fatto assorbito dalla mancanza del contratto scritto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 13.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 1513/0 quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
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