CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 08382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A2025 GENERALE DELLO STATO;4946 - resistente con mandato -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 693/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025Data pubblicazione 03/04/20261. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda di D.D.[...] volta ad ottenere il ripristino dell’assegno socialerevocatagli dall’Inps in quanto soggetto condannato per reatiostativi ai sensi dell’art.2, co.58 e 61 L. n.92/12.Il tribunale aveva affermato che la revoca dell’assegno socialenon avesse carattere di sanzione accessoria penale e quindi nonfosse soggetta al divieto di retroattività; inoltre, non eradimostrato quanto sostenuto dal ricorrente di aver espiato tuttele pene irrogate, che includevano anche reati commessiavvalendosi delle condizioni previste dall’art.416-bis c.p.La Corte territoriale, richiamato un proprio precedente analogo,ha precisato che nel caso in esame la revoca del trattamentoassistenziale non era stata disposta con sentenza ma conprovvedimento amministrativo reso ai sensi dell’art. 2 comma61 della L. n.92/2012, quale regime transitorio applicabile aisoggetti “già condannati” prima dell’entrata in vigore dellanorma, e che non si trattava di sanzione penale accessoria madi un “effetto extrapenale della condanna”, sicché, emessa larevoca da un organo amministrativo, non risultava violato ildivieto di retroattività. Ha anche richiamato i principi espressida sent. Corte Cost. n. 137/2021 sul bilanciamento dello“statuto di indegnità” con il dovere di solidarietà, ove sia inpregiudizio la dignitosa sopravvivenza del condannato se privatodel minimo vitale, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost.,condizione che involge tuttavia il soggetto ristretto indetenzione domiciliare e che, diversamente dal detenuto incarcere, deve sopportare le spese del proprio mantenimento; eOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025d’altronde, sarebbe irragionevole che l’ordinamento riteNnugmearo ddi ir accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026privare dei mezzi necessari per vivere colui che si rendemeritevole di accedere a forme alternative alla detenzione, edinvece, nel caso in esame, la revoca dell’assegno sociale èintervenuta mentre il condannato si trovava detenuto incarcere, e soltanto in momento successivo è intervenuta la sualiberazione anticipata. In definitiva, la condanna per uno deireati ostativi costituisce il presupposto storico per la revoca, ilrichiedente era stato condannato in primo grado all’ergastoloper sequestro di persona aggravato dalla morte dell’ostaggio eper altri reati avvinti dalla continuazione con aumenti di pena,sentenza confermata in appello con sentenza del 18/12/1999, ecomunque, se pure al momento della revoca fosse stato espiatoil reato di cui all’art. 416-bis c.p., restava da espiare ancora lapena per il reato più grave di sequestro di persona commessoavvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.2. Avverso la sentenza ricorre D.D. per tre motivi.Il Ministero della Giustizia si è costituito non esercitando difese.L’INPS è rimasto intimato.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del28 novembre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione/falsaapplicazione degli artt.2, co.58 ss. e co. 61 della L. n.92/12,artt. 3, 25, co.2, 38 e 111 Cost., art. 1 L. n.689/81. Il motivoreitera il doluto contrasto della disciplina in materia con normee principi costituzionali, sia per la portata retroattiva dell’art. 2co.61, trattandosi di sanzione accessoria penale in ritenutaOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025violazione dell’art. 25 Cost., sia per la violazione del princNiupmieoro ddi ir accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026intangibilità del giudicato penale e di uguaglianza in relazionealla disparità di trattamento fra chi è in detenzione carceraria echi è ammesso a regime alternativo, ed anche per la violazionedell’art.38 Cost.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazionedell’art.2, co. 58-61 L. n.92/12 e 111 Cost., per avere la Corteescluso che le pene subite per i reati ostativi di cui all’art.2,co.58 l. n.92/12 fossero già tutte espiate; ritiene il ricorrenteche la pena espiata sia imputata innanzitutto al reato ostativo,che l’art. 2 co. 61 si riferisce ai reati ostativi e non agli altridelitti, e che la pena per 416-bis era pari a 14 mesi di reclusione.Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 e n.5 c.p.c., la violazione/falsaapplicazione dell’art.118, co.1 disp. att. c.p.c. per carenza dimotivazione della impugnata sentenza e per omessa pronunciasu un fatto oggetto di discussione, non avendo la Corte di meritomotivato il proprio dissenso da un precedente contrario emessoin un caso analogo al presente, risolto in senso favorevole aldetenuto richiedente il beneficio.2. Il ricorso è infondato e va respinto. Questa Corte si è giàoccupata della tematica in esame, pronunciando ordinanza n.850/2024, riferita al beneficio NASpI, in cui sono enucleatiprincipi valevoli anche in questa sede ed ai quali il collegiointende uniformarsi, non essendovi ragioni per discostarsene.3. Riguardo al primo motivo, premesso in fatto che il ricorrentesubiva condanna definitiva sia per reati ex art.416 bis c.p. siaper vari altri reati, anche commessi avvalendosi delle condizioniOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attivitNàu mdeerol ldei r accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026associazioni previste dallo stesso articolo, precedente all’entratain vigore della L. n.92/12, viene in luce la disposizionetransitoria dell’art.2, co.61 della stessa, da leggersi incombinato disposto con il precedente comma 58. In particolare,dispongono tali commi che: “58. Con la sentenza di condannaper i reati di cui agli articoli 270-bis, 289-bis, 416-bis, 416-tere 422 del codice penale, nonché per i delitti commessiavvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazionipreviste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzioneaccessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunquedenominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannatosia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione,assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidicivili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche larevoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori diforme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di formesostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati alcondannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato consentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questiabbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavorofittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reatidi cui al primo periodo.” E al successivo comma 61 è previstoche “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoroe delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativirapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenzapassata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini dellaOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni diN ucmueiro adi lr accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026medesimo comma 58, primo periodo.”3.1 - Con riguardo al comma 61 e alla dedotta illegittimitàcostituzionale per contrarietà con l’art.25, co.2 Cost., varichiamato l’orientamento consolidato emerso in sede penale,secondo cui la revoca è pronunciata dall’Inps e non dal giudicepenale, e quindi non può essere considerata quale penaaccessoria, essendosi invece in presenza di un effetto dellacondanna dipendente da un provvedimento dell’autoritàamministrativa (Cass. Pen. n.11581/18, Cass. Pen. n.5169/22,Cass. Pen. n.33021/23). Correttamente la sentenza impugnataha perciò ritenuto che, non vertendosi in ambito di sanzione dinatura penale, fosse inconferente il richiamo all’art.25, co.2Cost., e neppure si tratta di sanzione accessoria ex art. 19 c.p.che della prima ha la stessa natura e nel cui novero non puòessere estensivamente inclusa la revoca dell’assegno sociale peril principio di tipicità delle sanzioni penali.3.2 - Quanto alla lamentata lesione della intangibilità delgiudicato, si osserva che trattandosi di un provvedimentoamministrativo emesso dall’Inps e non di un provvedimentogiurisdizionale, esso non ha forza di intaccare, modificandolo, ilgiudicato. Quanto alla lamentata violazione dell’art.3 Cost., ilmotivo cita Cass. Pen. n.6013/17 e mira ad ottenere unaseparata considerazione, entro il provvedimento di cumulo exart. 663 c.p.p., dei reati ostativi ex art.2, co.58 l. n.92/12rispetto a quelli non ostativi. Ebbene, la Corte d’appello non hanegato la possibilità di separata considerazione entro il cumulo,ma -come si vedrà esaminando il secondo motivo- ha accertatoin fatto che non potesse ritenersi espiata, all’epoca della revocadell’assegno, la pena per i reati ostativi in quanto il soggetto eraOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025stato condannato anche per un altro reato ostativo (seqNuuemesrtor doi r accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026di persona commesso avvalendosi delle condizioni previstedall’art. 416-bis c.p.)3.3 - Quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art.38 Cost.,poiché la revoca dell’assegno sociale ex lege 92/2012 nonpresuppone l’affermata liberazione dal bisogno cui ha riguardoil precetto costituzionale, basta richiamare –come già fatto nellasentenza impugnata– la pronuncia resa da Corte Cost.n.137/2021, dalla quale emerge che lo “statuto d’indegnità” chegiustifica la revoca del trattamento previdenziale incide,pregiudicandola in modo anticostituzionale, sull’esigenza diassicurare i necessari mezzi rispetto al solo condannato cheespii la pena non in regime carcerario, poiché solo chi espia lapena in detenzione domiciliare o in altra forma alternativa hanecessità di sopportare le spese del proprio mantenimento.3.4 - Nel caso in esame, però, non è emerso che all’epoca dellarevoca dell’assegno sociale il ricorrente scontasse la pena indetenzione domiciliare, ma neppure è parificabile la liberazioneanticipata, misura di riduzione della pena (45 giorni ognisemestre per buona condotta) ad una misura alternativa alladetenzione (come lo è la detenzione domiciliare), peraltroconseguita -come si apprende dai dati enunciati nella impugnatasentenza- in epoca successiva (con decreto n.6/2020 deltribunale di sorveglianza di Siena) rispetto alla data della revoca(del 4/8/2017).4. Anche il secondo motivo è infondato. Preliminarmente vaconfermata la valutazione in diritto compiuta dalla Corte in basealla quale il comma 61, laddove parla dei “reati di cui all’art.58”si riferisce non ai soli “reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-Oscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025bis, 416- bis, 416-ter e 422 del codice penale” secondo il dNeumtetrao tdoi r accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026del comma 58, ma anche -come ancora prosegue lo stessocomma 58- ai “delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolarel'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. È veroche il comma 58 distingue, in modo opinabile, tra reati(elencandoli per rubrica) e delitti (commessi avvalendosi dellecondizioni dell’art.416 bis), mentre il comma 61 si riferisce aisoli reati del comma 58, ma il richiamo è da intendersi in sensoomnicomprensivo, sia perché è reato anche il delitto, e tutte lefattispecie penali elencate al comma 58 sono reati delittuosi (enon contravvenzioni), sia soprattutto perché, la ratio dei commi58 e 61 è quella appunto di elencare ipotesi ostative, tutte postesullo stesso piano al fine di configurare lo “statuto d’indegnità”legittimante la revoca dei trattamenti previdenziali.4.1 - Ciò premesso, il ricorrente si duole della mancataconsiderazione che la pena espiata (superiore a 26 anni) vadaimputata principalmente al reato ostativo, adducendo quindi chela condanna per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. (ed anchequelli da esso aggravati) sarebbe già stata espiata. Il motivonon considera però che il comma 61 si riferisce alle condanneriportate per delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine diagevolare l’attività delle associazioni previste dallo stessoarticolo (“elenco dei soggetti già condannati”); ed è proprio sullabase di tale condanna penale che, con accertamento in fattosottratto al sindacato di legittimità, la Corte d’appello ha esclusol’espiazione della pena.4.2 - Inoltre, per ritenere espiata la pena limitatamente al reatoostativo (416-bis ed anche il delitto aggravato dalle condizioniOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025416-bis) occorrerebbe uno scorporo dalla pena detNeumnetriov dai r accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026complessiva, previo scioglimento del cumulo e rideterminazionedei singoli aumenti in continuazione, operazione che compie ilgiudice dell’esecuzione penale, o il tribunale di sorveglianza perl’applicazione di benefici, altrimenti vige l’unicità della pena (siveda quanto prescrive l’art. 76 c.p.: le pene della stessa specieconcorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come penaunica per ogni effetto giuridico), e per il caso di cumulo di penecon l’ergastolo si veda quanto disciplinato dall’art. 72 co.2 c.p.(“2. Nel caso di concorso di un delitto che importa, la penadell'ergastolo, con uno o più delitti che importano penedetentive temporanee per un tempo complessivo superiore acinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamentodiurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi”).4.3 - Quindi non è specificamente individuabile l’imputabilità diquantum di pena detentiva riferita ad un singolo reato nel casodi cumulo giuridico, considerato che, da un lato, il motivo non èspecifico non essendo riportata la parte della motivazione dellasentenza penale relativa alla entità degli aumenti di penacommisurati per ciascun reato in continuazione né è indicato ilcontenuto del provvedimento del tribunale di sorveglianza percomprendere decorrenza ed incidenza della liberazioneanticipata; dall’altro mancano elementi, di competenza delgiudice dell’esecuzione penale, sulla possibile scissione virtualedel cumulo giuridico in presenza della instaurazione, una voltaprocedutosi al cumulo delle pene, di un unico rapportoesecutivo sicché le singole pene ricomprese nel cumulo,materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e rilevanza e sideve aver riguardo ad ogni effetto, alla pena unica da espiare.Oscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/20254.4 - Pur tuttavia, per taluni limitati effetti, è possibile scNiunmdereo rdei r accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026il cumulo, ma tale scissione è stata sempre ammessa perapplicare al condannato taluni benefici, consentiti solo per unao più delle pene inserite nel cumulo, sicché non può procedersiallo scioglimento, sia pur fittizio, del cumulo quando si tratti divalutare la pericolosità del soggetto al solo scopo di stabilire sesiano stati recisi i legami con la criminalità organizzata”.Neppure è consentita una rivisitazione, nella presente sede,delle accuse a carico del ricorrente che deriverebbero, comesostenuto nel motivo di ricorso, dalle propalazioni di un pentitoquale fonte di elementi generici per la sua partecipazione alsodalizio mafioso: trattasi, come è evidente, di argomentiprocessuali non più rilevanti, cristallizzati in sentenzairrevocabile di condanna, insuscettibili di rinnovata valutazioneincidentale. Egualmente non hanno rilevanza gli aspetti afferentialla tenuta di principi CEDU in tema di umanità e finalità dellapena in ambito di ergastolo ostativo, argomenti peraltro nonesaminabili in presenza di un elemento fattuale del passaggio ingiudicato di sentenza di condanna per uno dei reati di cui alcomma 58, impeditivo della prestazione invocata.5. Il terzo motivo è parimenti infondato. Per un verso, l’art.118disp. att. c.p.c. riguarda la motivazione per relationem aprecedenti conformi, risultando norma inconferente riguardo alcaso in questione, dove viene invocato un precedente di meritodella stessa Corte territoriale che si assume difforme (il casorichiamato si riferiva, però, ad una condanna a pena detentivatemporanea interamente espiata, con esplicito riferimento ad uncumulo materiale di pene concorrenti in cui si intendevascontata per prima quella più gravosa per il reo). Per un altroverso la rivalutazione della scindibilità del cumulo in virtù di unOscuramento disposto Numero registro generale 17315/2022Numero sezionale 4946/2025omesso esame di un precedente di merito non si traduceN uimne rou dni r accolta generale 8382/2026Data pubblicazione 03/04/2026omesso esame di un fatto fenomenico decisivo del processo,integrando piuttosto un argomento di prova liberamentevalutabile, non vincolante per il giudice di merito, e neppure nonesaminato avendo la Corte d’appello confermato la sentenza diprimo grado sul rilievo della indimostrata avvenuta completaespiazione della pena relativa al reato ostativo “atteso ilprincipio di unicità dell’esecuzione della pena sotteso all’art. 633c.p.c.”6. Conclusivamente il ricorso va respinto. Nulla si dispone inordine alle spese non avendo i resistenti esercitato difese.Seguono le disposizioni sul contributo unificato.7. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenzadi dati sensibili a tutela della dignità dell’interessato e dellariservatezza del diritto alla salute, si dispone, in caso diriproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza,l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativodella parte ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Oscu ramento disposto Numero registro generale 17315/2022Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, inN umero sezionale 4946/2025Numero di raccolta generale 8382/2026caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse leData pubblicazione 03/04/2026generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Roma, 28 novembre 2025.La Presidente