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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 31944/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di cassazione il 3 aprile 2025, che veniva presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che risultava sprovvisto di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso straordinario in esame, postulando indimostrati travisamenti della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale riguardante [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze giurisdizionali. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di cassazione, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere proposto da difensore sprovvisto di procura speciale, si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di ricorsi straordinari, ex art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di cassazione il 3 aprile 2025, che veniva presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che risultava sprovvisto di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso straordinario in esame, postulando indimostrati travisamenti della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale riguardante [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze giurisdizionali. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di cassazione, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere proposto da difensore sprovvisto di procura speciale, si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di ricorsi straordinari, ex art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 se
Sentenza Cassazione n. 31944/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris