Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30103/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 29 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla mancata qualificazione dei fatti contestati all'imputato in termini di percosse e minacce (artt. 581 e 612 cod. pen.), risulta del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella specie totalmente omesso; Rilevato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta anche priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 29 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla mancata qualificazione dei fatti contestati all'imputato in termini di percosse e minacce (artt. 581 e 612 cod. pen.), risulta del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, adempimento nella specie totalmente omesso; Rilevato, in ogni caso, che la doglianza dedotta risulta anche priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]