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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 giugno 1951

Cassazione n. 08540/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1951 avverso il decreto del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato il decreto della Corte di appello di Caltanissetta con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di liquidazione del proprio compenso per l'attività di amministratore giudiziario nei procedimenti di prevenzione n. 8 del 2011 e n. 4 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri.

In particolare, il ricorrente ha dedotto: 1) l'inosservanza dell'art. 648 cod.proc.pen. e dell'art. 2909 cod.civ., essendosi qualificato il precedente provvedimento del 23 ottobre 2013 come liquidazione di un acconto in base ad argomentazioni apodittiche, quali l'evidenza, e tralasciando il contenuto stesso della decisione, in cui si fa riferimento al compenso finale ed ai relativi criteri di liquidazione; 2) la violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177 del 2015, in quanto, da un lato, si sarebbero dovuti applicare i criteri di liquidazione per i distinti beni custoditi (aziende ed immobili) e non il principio della gestione più onerosa, che si riferisce solo all'ipotesi in cui un bene confluisca in più categorie, e, dall'altro, la complessità dell'opera, in considerazione della durata e del numero e valore dei beni, avrebbe dovuto comportare l'applicazione delle aliquote massime, con l'aumento previsto dall'art. 4 del citato decreto, e non di quelle minime, con l'aumento de quo.

2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

3. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Cass., Sez. 4, 14-9-2021, Bosco) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento proprio alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.

Igs. n. 159/2011; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez.2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 6-2 civile, n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01).

D'altronde, tali principi si inseriscono nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le Sez.

U civ., n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

E' vero che l'art. 42 d.

Igs. n. 159/2011 ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati confiscati, alla stregua della quale la determinazione dell'ammontare del compenso e la sua liquidazione sono disposte dal tribunale, sezione misure di prevenzione, su relazione del giudice delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto dì cui all'art. 8 d.lgs. n. 14/010 (istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari).

Avverso tali provvedimenti l'interessato può proporre ricorso alla Corte d'appello, che giudicherà in diversa composizione nel caso di provvedimento emesso dall'ufficio di secondo grado (comma 7).

L'art. 42 non contempla, però, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide il ricorso di cui al comma 7, essendo tale mezzo di impugnazione espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall'art. 10 d.

Igs n. 159/2011.

Tuttavia, il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria), ha carattere decisorio, sicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., secondo i principi generali e, dunque, al di fuori del procedimento speciale delineato dallo stesso art. 42, norma che individua nella Corte d'appello penale il giudice competente a decidere il ricorso promosso ai sensi del citato comma 7 (cfr., sul punto, sez. 2 civile, n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n. 575 del 1965, in cui la Corte ha ritenuto per l'appunto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del citato art.111, comma 7, Cost.).

Ne deriva che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore, la individuazione delle sezioni della Corte di cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 7, d.

Igs. n. 159 del 2011, va condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura del provvedimento decisorio, avente ad oggetto una controversia di natura civile.

4. Solo per completezza va segnalato che il presente ricorso sembra presentare anche profili di tardività, la cui verifica dipende dalla decisione della questione preliminare già evidenziata.

5. In conclusione, la decisione va pertanto rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione per la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili (cfr., in ordine alla trasmissione del procedimento all'esito dell'udienza già fissata, sez. 4, ordinanza n. 44810 del 22/10/2013, Ricci).

P.Q.M.

Rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione civile.

Così deciso in Roma il 1° marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1951 avverso il decreto del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato il decreto della Corte di appello di Caltanissetta con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di liquidazione del proprio compenso per l'attività di amministratore giudiziario nei procedimenti di prevenzione n. 8 del 2011 e n. 4 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri. In particolare, il ricorrente ha dedotto: 1) l'inosservanza dell'art. 648 cod.proc.pen. e dell'art. 2909 cod.civ., essendosi qualificato il precedente provvedimento del 23 ottobre 2013 come liquidazione di un acconto in base ad argomentazioni apodittiche, quali l'evidenza, e tralasciando il contenuto stesso della decisione, in cui si fa riferimento al compenso finale ed ai relativi criteri di liquidazione; 2) la violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177 del 2015, in quanto, da un lato, si sarebbero dovuti applicare i criteri di liquidazione per i distinti beni custoditi (aziende ed immobili) e non il principio della gestione più onerosa, che si riferisce solo all'ipotesi in cui un bene confluisca in più categorie, e, dall'altro, la complessità dell'opera, in considerazione della durata e del numero e valore dei beni, avrebbe dovuto comportare l'applicazione delle aliquote massime, con l'aumento previsto dall'art. 4 del citato decreto, e non di quelle minime, con l'aumento de quo. 2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 3. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Cass., Sez. 4, 14-9-2021, Bosco) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento proprio alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d. Igs. n. 159/2011; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez.2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 6-2 civile, n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01). D'altronde, tali principi si inseriscono nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le Sez. U civ., n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. E' vero che l'art. 42 d. Igs. n. 159/2011 ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati confiscati, alla stregua della quale la determinazione dell'ammontare del compenso e la sua liquidazione sono disposte dal tribunale, sezione misure di prevenzione, su relazione del giudice delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto dì cui all'art. 8 d.lgs. n. 14/010 (istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari). Avverso tali provvedimenti l'interessato può proporre ricorso alla Corte d'appello, che giudicherà in diversa composizione nel caso di provvedimento emesso dall'ufficio di secondo grado (comma 7). L'art. 42 non contempla, però, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide il ricorso di cui al comma 7, essendo tale mezzo di impugnazione espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall'art. 10 d. Igs n. 159/2011. Tuttavia, il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria), ha carattere decisorio, sicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., secondo i principi generali e, dunque, al di fuori del procedimento speciale delineato dallo stesso art. 42, norma che individua nella Corte d'appello penale il giudice competente a decidere il ricorso promosso ai sensi del citato comma 7 (cfr., sul punto, sez. 2 civile, n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n. 575 del 1965, in cui la Corte ha ritenuto per l'appunto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del citato art.111, comma 7, Cost.). Ne deriva che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore, la individuazione delle sezioni della Corte di cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011, va condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura del provvedimento decisorio, avente ad oggetto una controversia di natura civile. 4. Solo per completezza va segnalato che il presente ricorso sembra presentare anche profili di tardività, la cui verifica dipende dalla decisione della questione preliminare già evidenziata. 5. In conclusione, la decisione va pertanto rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione per la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili (cfr., in ordine alla trasmissione del procedimento all'esito dell'udienza già fissata, sez. 4, ordinanza n. 44810 del 22/10/2013, Ricci). P.Q.M. Rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione civile. Così deciso in Roma il 1° marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]