CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso il decreto del Tribunale di Palermo, pubblicato in data 18.7.2022, N.R.G.13244/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19740/2022Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 12084/2026Data pubblicazione 30/04/20261.Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione allo stato passivo delConigliaro con riferimento alla domanda tardiva n. 125 e lo ha ammesso alpassivo in linea privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., per la complessivasomma di € 169.184,19, di cui € 145.838,06 a titolo di retribuzioni, di €11.192,95 a titolo di TFR ed € 12.153,18 a titolo di differenze sulle tredicesimemensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.[OSCURATO:PERSONA] con la domanda di insinuazione tardiva del 12.2.2019 avevadedotto di essere stato assunto dalla società poi fallita in data 1.7.2004 con laqualifica di impiegato e con inquadramento nel livello IV del CCNL [OSCURATO:PERSONA] di avere svolto, da gennaio 2007 a dicembre 2015, mansioni superioririconducibili al I livello del suddetto CCNL, ed aveva chiesto l’ammissione alpassivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. del credito di €189.199,57 (di cui € 177.055,43 per differenze retributive ed € 12.144, 15 atitolo di TFR) derivante dal superiore inquadramento.Il giudice delegato aveva ritenuto prescritti i crediti maturati in data anterioreal 12.2.2014, e sforniti di prova i crediti aventi decorrenza successiva ed avevapertanto rigettato tale domanda.2. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un giudicato endofallimentare e laprescrizione dei crediti retributivi azionati con la domanda di insinuazione alpassivo del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo individuato la decorrenza deltermine di prescrizione dei crediti di lavoro nella data di cessazione del rapporto(31.12.2016).3. Sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto dimostrato losvolgimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di mansioni corrispondenti al I livello delCCNL Sviluppo Italia a far data da gennaio 2007 a dicembre 2015.4. Avverso tale decreto il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa inliquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19740/2022Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 12084/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ. e dell’art. 18, commi 4 e 7, della legge n.300/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per averela Corte territoriale escluso la stabilità del rapporto.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunaleerroneamente ammesso al passivo fallimentare i crediti maturati anteriormenteal 5.9.2009, già prescritti.3. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorsodenuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunaleerroneamente ammesso al passivo fallimentare i crediti maturati anteriormenteal 17.7.2007, già prescritti.4. La parte ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia alricorso.5. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale(art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla partepersonalmente.6. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in ragione delcomportamento processuale delle parti.8. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 19740/2022Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 12084/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]