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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 33034/2023

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la sèguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2022 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza dell'8 giugno 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, eliminando un mese di reclusione dal computo dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 10 maggio 2022 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, riconosciuta anche la continuazione con il reato per cui era stato condannato con rito abbreviato con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 29 ottobre 2915, divenuta irrevocabile.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il Collegio territoriale non aveva operato la diminuzione di un terzo, nel determinare la pena a titolo di continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento, più grave, e quello giudicato con rito abbreviato con la sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Torino il 29 ottobre 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l'atto di appello la difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sull'aumento disposto a titolo di continuazione con il reato oggetto della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino il 29 ottobre 2015, irrevocabile il 16 febbraio 2017, non era stata applicata la riduzione di un terzo della pena.

Contrariamente a quanto indicato dalla Corte d'appello, la riduzione di un terzo era stata richiesta con riguardo non al reato base ma all'aumento a titolo di continuazione con il reato satellite.

Considerato che il giudice di primo grado non aveva effettuato la riduzione di un terzo, la doglianza è fondata, come affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 35852 del 22 febbraio 2018, Rv. 273547 -01), secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen..

Si è anche affermato che il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (cfr. Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Rv. 262888, in cui questa Corte ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione derivante dal rito abbreviato).

3. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha disposto l'aumento per la continuazione con il reato giudicato con il rito abbreviato nella misura di mesi tre di reclusione, senza precisare che in tale quantificazione si fosse tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, così che deve ritenersi che non ha effettuato la decurtazione di un terzo.

Ne discende che la pena, stabilita a titolo di aumento per la continuazione, deve essere ridotta nella misura di un terzo e, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena, da rideterminarsi in anni uno e mesi uno di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi uno di reclusione.

Così deciso in Roma, udienza del 8 giugno 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sèguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2022 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza dell'8 giugno 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, eliminando un mese di reclusione dal computo dell'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 10 maggio 2022 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, riconosciuta anche la continuazione con il reato per cui era stato condannato con rito abbreviato con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 29 ottobre 2915, divenuta irrevocabile. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il Collegio territoriale non aveva operato la diminuzione di un terzo, nel determinare la pena a titolo di continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento, più grave, e quello giudicato con rito abbreviato con la sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Torino il 29 ottobre 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'atto di appello la difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sull'aumento disposto a titolo di continuazione con il reato oggetto della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino il 29 ottobre 2015, irrevocabile il 16 febbraio 2017, non era stata applicata la riduzione di un terzo della pena. Contrariamente a quanto indicato dalla Corte d'appello, la riduzione di un terzo era stata richiesta con riguardo non al reato base ma all'aumento a titolo di continuazione con il reato satellite. Considerato che il giudice di primo grado non aveva effettuato la riduzione di un terzo, la doglianza è fondata, come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 35852 del 22 febbraio 2018, Rv. 273547 -01), secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena, inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen.. Si è anche affermato che il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (cfr. Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Rv. 262888, in cui questa Corte ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione derivante dal rito abbreviato). 3. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha disposto l'aumento per la continuazione con il reato giudicato con il rito abbreviato nella misura di mesi tre di reclusione, senza precisare che in tale quantificazione si fosse tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, così che deve ritenersi che non ha effettuato la decurtazione di un terzo. Ne discende che la pena, stabilita a titolo di aumento per la continuazione, deve essere ridotta nella misura di un terzo e, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena, da rideterminarsi in anni uno e mesi uno di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi uno di reclusione. Così deciso in Roma, udienza del 8 giugno 2023 Il