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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14442/2023

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2312/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO n. 4189/2021 depositatoil 17/06/2021; RG 2312/22 Muhammad - Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino pakistano , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Salerno, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia, motivato sul presupposto della sua illegittima permanenza nel territorio nazionale, e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere il decidente omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, statuendo erroneamente solo sulla sospensiva del medesimo; 2) della violazione dell'art. 7 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per avere il decidente disposto la sospensiva in parola senza indicare quali disposizione ne giustificassero l'adozione.

Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso non ha fondamento.

A leggere bene il provvedimento impugnato è invero evidente che, sebbene il giudice di pace non sia pervenuto ad una declaratoria formale debitamente canonizzata nel dispositivo ove si leggono le sole parole « accoglie il ricorso avverso il provvedimento di espulsione ... » , nondimeno è chiara è la volontà del medesimo di annullare il provvedimento impugnato, giacché, ricordato che la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione (Cass., Sez.

I, 25/09/2015, n. 19074), le non diverse parole che si leggono in motivazione «il ricorso va pertanto accolto con le conseguenze di RG 2312/22 Muhammad - Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli legge ... » attesta in modo inequivocabile che il decidente, nell'accogliere il ricorso, abbia pure inteso, come impetrato dall'impugnate, disporre l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il secondo motivo di ricorso resta in ragione di ciò assorbito.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2312/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO n. 4189/2021 depositatoil 17/06/2021; RG 2312/22 Muhammad - Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino pakistano , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Salerno, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia, motivato sul presupposto della sua illegittima permanenza nel territorio nazionale, e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere il decidente omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, statuendo erroneamente solo sulla sospensiva del medesimo; 2) della violazione dell'art. 7 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per avere il decidente disposto la sospensiva in parola senza indicare quali disposizione ne giustificassero l'adozione. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso non ha fondamento. A leggere bene il provvedimento impugnato è invero evidente che, sebbene il giudice di pace non sia pervenuto ad una declaratoria formale debitamente canonizzata nel dispositivo ove si leggono le sole parole « accoglie il ricorso avverso il provvedimento di espulsione ... » , nondimeno è chiara è la volontà del medesimo di annullare il provvedimento impugnato, giacché, ricordato che la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione (Cass., Sez. I, 25/09/2015, n. 19074), le non diverse parole che si leggono in motivazione «il ricorso va pertanto accolto con le conseguenze di RG 2312/22 Muhammad - Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli legge ... » attesta in modo inequivocabile che il decidente, nell'accogliere il ricorso, abbia pure inteso, come impetrato dall'impugnate, disporre l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il secondo motivo di ricorso resta in ragione di ciò assorbito. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. 5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. Respinge il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consig
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