Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41289/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1996 avverso la sentenza n. 846/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 12 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 3 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di un ciclomotore con annessa documentazione, un mazzo di chiavi e una targa, provento di due furti.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, non essendovi la prova che il ciclomotore fosse nella disponibilità del ricorrente e che questi fosse consapevole della provenienza furtiva dei beni; 2.2 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 648 cpv cod. pen., tenuto conto del valore economico del bene in questione; 2.3 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso l'esiguo valore del bene ricettato; 2.4 violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo la Corte d'appello fatto buon governo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena e nel denegare le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo del ricorso deve rilevarsi che la Corte d'appello ha disatteso la tesi difensiva sul difetto di prova sulla detenzione del ciclomotore da parte dell'imputato, avendo posto in risalto che i carabinieri, intervenuti su segnalazione di un'inquilina di una palazzina, avevano avuto modo di sorprendere l'imputato all'interno di tale palazzina in possesso del ciclomotore, a cui era stata applicata una targa, oggetto anch'essa di furto in danno di un altro mezzo.

L'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso dei beni.

Deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa.

Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive.

Nel caso in esame, l'imputato non ha dato un'attendibile spiegazione dell'origine della sua detenzione del ciclomotore con gli altri beni e in tale situazione risulta corretta l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione mentre le deduzioni, formulate nel primo motivo, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

3. Anche la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sfugge a ogni rilievo censorio.

4. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ha posto in risalto che il valore economico del ciclomotore non era minimale e che la gravità del fatto non era marginale, essendovi stata anche l'apposizione di una targa rubata per rendere ancor più difficile l'identificazione del mezzo.

In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.

VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

5. La Corte d'appello, poi, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore non irrisorio del bene, si è conformata all'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv. 255791) secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante.

6. Nel negare le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

7. Avendo ritenuto non concedibili le attenuanti generiche, la Corte d'appello ha anche sostanzialmente considerato che la pena era congrua e non meritevole di riduzione.8.

Il ricorso, quindi, è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1996 avverso la sentenza n. 846/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 12 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 3 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di un ciclomotore con annessa documentazione, un mazzo di chiavi e una targa, provento di due furti. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, non essendovi la prova che il ciclomotore fosse nella disponibilità del ricorrente e che questi fosse consapevole della provenienza furtiva dei beni; 2.2 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 648 cpv cod. pen., tenuto conto del valore economico del bene in questione; 2.3 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso l'esiguo valore del bene ricettato; 2.4 violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo la Corte d'appello fatto buon governo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena e nel denegare le attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo del ricorso deve rilevarsi che la Corte d'appello ha disatteso la tesi difensiva sul difetto di prova sulla detenzione del ciclomotore da parte dell'imputato, avendo posto in risalto che i carabinieri, intervenuti su segnalazione di un'inquilina di una palazzina, avevano avuto modo di sorprendere l'imputato all'interno di tale palazzina in possesso del ciclomotore, a cui era stata applicata una targa, oggetto anch'essa di furto in danno di un altro mezzo. L'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso dei beni. Deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive. Nel caso in esame, l'imputato non ha dato un'attendibile spiegazione dell'origine della sua detenzione del ciclomotore con gli altri beni e in tale situazione risulta corretta l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione mentre le deduzioni, formulate nel primo motivo, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 3. Anche la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sfugge a ogni rilievo censorio. 4. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ha posto in risalto che il valore economico del ciclomotore non era minimale e che la gravità del fatto non era marginale, essendovi stata anche l'apposizione di una targa rubata per rendere ancor più difficile l'identificazione del mezzo. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 5. La Corte d'appello, poi, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore non irrisorio del bene, si è conformata all'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv. 255791) secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. 6. Nel negare le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 7. Avendo ritenuto non concedibili le attenuanti generiche, la Corte d'appello ha anche sostanzialmente considerato che la pena era congrua e non meritevole di riduzione.8. Il ricorso, quindi, è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris