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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30554/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.156/RG 43713 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, e letta la memoria difensiva;

2. Il ricorso è inammissibile per genericità e reiterazione dei medesimi argomenti già esaminati con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata.

I giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura, hanno dato conto non solo che l'imputato avesse ottenuto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma anziché raggiungere l'abitazione aveva commesso un furto come comprovato dai filmati acquisiti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.156/RG 43713 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, e letta la memoria difensiva; 2. Il ricorso è inammissibile per genericità e reiterazione dei medesimi argomenti già esaminati con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata. I giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura, hanno dato conto non solo che l'imputato avesse ottenuto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma anziché raggiungere l'abitazione aveva commesso un furto come comprovato dai filmati acquisiti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris