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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14144/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-MENTI E [OSCURATO:PERSONA] D'IMPRESA, spa, in persona del legale rappres. p.t,rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 2249/2021 della Corte d'Appello di Roma, pubblicatain data 25.03.2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO CHEper l'accertamento negativo del debito relativo ad una pretesa oggetto diun'ingiunzione di pagamento del 20.7.2015, emessa ex art. 2 RD n.639/1910, per euro 7582,10, per un finanziamento erogato nel 2003, sullabase di un contratto stipulato il 5.11.2003, in applicazione del d.lgs. n.185/2000.Al riguardo, l'attore deduceva: la prescrizione del credito per decorsodel termine decennale dalla stipula del contratto; la nullità dell'ingiunzioneper mancanza del presupposto inadempimento, stante anche il difetto dimotivazione, e per nullità della notifica (eseguita a mezzo posta); la ca-renza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA].Con sentenza del 2019 il Tribunale rigettava la domanda, osservandoche: non era fondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso iltermine decennale dalla data dell'ultima rata di pagamento del finanzia-mento agevolato; era infondata l'eccezione d'inadempimento per la man-cata erogazione degli importi a saldo, avuto riguardo all'intervenuta revocadelle agevolazioni concesse, con delibera del 7.3.2006 in conseguenzadella mancata presentazione della documentazione necessaria all'eroga-zione del saldo; era infondata l'eccezione di nullità sulla carenza di moti-vazione che invece era argomentata per relationem; era infondata la do-manda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la mancata eroga-zione del saldo, avuto riguardo alla revoca dei benefici concessi; l'ingiun-zione di pagamento era immune da vizi, formali e sostanziali, in quantopreceduta dalla deliberazione di revoca dei benefici del 7.3.2006, regolar-mente comunicata, e dalla diffida ad adempiere del 2.3.2011; nel merito,l'obbligazione era provata dal verbale di consegna e dal contratto per laconcessione del finanziamento agevolato del 5.11.2003, risultando altresìNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026dimostrata l'erogazione delle somme mediante bonifico, mentre non erastata impugnata la deliberazione di revoca delle agevolazioni.Con sentenza del 25.3.2021, la Corte territoriale rigettava l'appello delVorraro, osservando che: era inammissibile il gravame, per difetto di spe-cificità riguardo al capo della sentenza impugnata avente ad oggetto l'ec-cezione di prescrizione; era da riaffermare l'irrilevanza della querela difalso – dichiarata inammissibile dal Tribunale – in quanto, anche se fossestata accertata la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno dellaraccomandata che conteneva la comunicazione della delibera di revocadelle agevolazioni concesse, il termine di prescrizione decennale, calcolatodall'ultimo rata di mutuo, (o anche dalla revoca delle agevolazioni), nonsarebbe decorso alla data dell'opposizione; l'appellante non aveva specifi-camente impugnato la motivazione della sentenza impugnata circa i pre-supposti, formali e sostanziali, dell'ingiunzione in questione, specie in or-dine all'affermazione secondo cui non era necessario che anche la revocafosse preventivamente comunicata al beneficiario inadempiente; era al-tresì infondata la doglianza a tenore della quale l'Agenzia non aveva ero-gato il finanziamento agevolato per l'importo massimo di euro 17.000,00,in quanto la revoca del contributo era stata conseguenza dell'inadempi-mento del beneficiario il quale aveva omesso di depositare la documenta-zione richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] a norma dell'art. 19 del contratto.con cinque motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controri-corso, illustrato da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 342 cpc, 13, c. 1 quater,dpr 30.5.2002 n. 15, 2935 e 2936 cc, per aver la Corte d'appello dichiaratoNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026inammissibile il motivo sulla prescrizione, sull'erroneo presupposto chetale eccezione fosse stata riproposta con la medesima formulazione delprimo grado, eludendo le argomentazioni dell'appellante sul diverso ter-mine da cui far decorrere il relativo termine, essendo stato invece dedottoche quest'ultimo dovesse decorrere dalla data del ricevimento della comu-nicazione della revoca del contributo - nella specie non avvenuta - inquanto era stato erogato solo un acconto sul finanziamento, da restituireinsieme al saldo.Il secondo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione degliartt. 83, c.7, lett. h, dl 18/2020, 281 sexies e 352 cpc, 35 disp. att. cpc,126 cpc, ex art. 360, n. 4, cpc, in quanto emessa all'esito di un'udienzafissata per la trattazione orale della causa, ma svoltasi secondo le modalitàdi cui al citato art. 83, attraverso lo scambio e il deposito di note difensive.Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, non essendonestato letto il dispositivo in udienza con la redazione delle ragioni della de-cisione nel verbale d'udienza.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1372, 1321, 1453 cc,115 cpc, ex art. 360, nn. 3 e 5, cpc., per aver la Corte d'appello ritenutosufficiente che, sul piano formale, l'ingiunzione fosse stata preceduta dallarevoca dei benefici, anche senza alcuna comunicazione (in contrasto conl'art. 19.4 del contratto), invece necessaria anche per la restituzione dellesomme erogate (comunicazione non avvenuta, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] depo-sitato la prova dell'avviso di ricevimento della racc. a.r., al contrario diquanto affermato dal Tribunale), mentre era stata proposta querela di falsoavverso il suddetto avviso di ricevimento della racc. a.r. relativa all'asseritadiffida ad adempiere che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe spedito.Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026Inoltre, il ricorrente assume che sarebbe irrilevante, contrariamente aquanto statuito nella sentenza impugnata, l'inadempimento relativo allamancata allegazione documentale.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 221 e 222 cpc, 16 bisdl n. 179/12, d.lgs. 7.3.05 n. 82, come modificato, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 5, cpc, nonché degli artt. 112, 113, 183 e 184, cpc, per aver laCorte d'appello affermato l'irrilevanza della querela di falso, dichiaratainammissibile in primo grado in quanto, anche se fosse accertata la falsitàdella firma apposta sulla ricevuta della raccomandata relativa alla revocadel finanziamento, il termine di prescrizione decennale non sarebbe de-corso alla data dell'opposizione, neppure considerando la data della revocadel finanziamento.Al riguardo, il ricorrente assume che la decisione sul merito della que-rela sarebbe stato rilevante ai fini dell'accertamento della validità dell'in-giunzione.Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 91 dm 55/2014, comeaggiornato, e delle tabelle integrate, nonché del TU n. 115/2012, per averla Corte territoriale errato nel quantificare le spese processuali, violando ilprincipio dell'inderogabilità delle tariffe professionali, avendo utilizzato ivalori medi di uno scaglione di riferimento superiore a quello corrispon-dente al valore del giudizio (52.000,00 euro anziché 26.000,00 euro) inbase al criterio del decisum, e per aver liquidato la voce relativa all'istrut-toria, pur in mancanza di una fase istruttoria.Il primo motivo è infondato.Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia respinto l'eccezionedi prescrizione, in quanto il relativo termine decorreva dalla data di sca-denza dell'ultima rata del finanziamento, non tenendo conto che tale fi-Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026nanziamento non era stato erogato, essendo stato liquidato solo un ac-conto.Tale doglianza non può essere condivisa, in quanto ciò che rileva, aifini della decorrenza del termine di prescrizione in questione, è comunquela scadenza dell'ultima rata, come disciplinata dall'art. 12 del contratto difinanziamento agevolato (n. 20 rate trimestrali posticipate).Ora, l'omesso versamento delle altre rate, successivamente alla revocadel finanziamento, ha comportato la mancata decorrenza del termine diprescrizione, in conformità della consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto alrimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ul-tima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazioneunica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della sca-denza dell'ultima rata (Cass., n. 17798/2011; n. 4232/2023).Il secondo motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “so-stituita ex art. 221 d.l. n. 34/2020 - conv. nella l. n. 77/2020 - dallo scam-bio di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte hadeciso la causa ai sensi dell'art. 352, c. 6, cpc”.Ora, l'art. 83, c. 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (nel teso convertitonella l. n. 27/2020) ha disposto che lo “svolgimento delle udienze civili chenon richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti me-diante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti lesole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del prov-vedimento del giudice”.Pertanto, le critiche del ricorrente circa la mancata trattazione oraledell'udienza, originariamente fissata a norma dell'art. 281 sexies, cpc, el'omessa lettura del dispositivo in udienza, sono chiaramente in contrastoNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026con la norma richiamata - non essendo dubbia la ricorrenza dei presuppostidella sua applicazione - che costituiva disposizione normativa eccezionaleper fronteggiare il periodo caratterizzato dalla diffusione dell'epidemia Co-vid 19.Né ha pregio la doglianza afferente alla lesione del diritto di difesa (ge-nericamente invocata).Invero, dal combinato disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c. con l'art.162, comma 1, c.p.c. - secondo una interpretazione di tali norme costitu-zionalmente orientata agli artt. 24 e 111 Cost. - emerge che la condottadella parte la quale omette di denunciare tempestivamente, nella primadifesa utile, il vizio di nullità dell'attività processuale che è ridondato in suopregiudizio, determina il consolidamento degli atti processuali, sebbeneviziati, integrando tale condotta processuale un indizio grave e preciso le-gittimante la presunzione legale di "rinuncia alla eccezione" di nullità (re-lativa), e conseguentemente dell'assenza di un effettivo concreto pregiu-dizio cagionato dall'atto invalido al diritto di difesa della parte.

Tuttavia,occorre osservare che la richiamata disciplina normativa pertiene alla vio-lazione di quelle norme processuali dettate nell'esclusivo interesse delleparti (nullità cd. relative), rimanendo quindi da essa distinta la diversaipotesi della violazione di quelle norme dettate, invece, nell'interesse pub-blico al corretto svolgimento del processo (giusto processo, con specificoriferimento alla garanzia del contraddittorio): in quest'ultimo caso, non viè luogo ad applicazione di decadenze dalla eccezione di nullità, ma la suc-cessiva condotta processuale tenuta dalla parte colpita dalla nullità, potrà,eventualmente, venire in rilievo soltanto sul piano dell'accertamentodell'insussistenza dell'effettivo pregiudizio subito al diritto di difesa (cfr.Cass., n. 4866/2007; n. 25861/2020).Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella specie, il mancato svolgimento della trattazione orale - comedetto, espressamente legittimato dal predetto art. 83 d.l. n. 18/2020 - nonha determinato nessun concreto pregiudizio del diritto di difesa del ricor-rente - peraltro neppure prospettato - il quale infatti non aveva sollevatoalcuna eccezione di nullità connessa alle lamentate diverse modalità disvolgimento dell'udienza.Il terzo motivo è inammissibile.Nel giudizio di opposizione l'opponente assume la veste di attore sol-tanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazioneè stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie,in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, essendostata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuliin sé la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formatodalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo potere di autoaccer-tamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di op-posizione il provvedimento in questione costituisca di per sé prova diquanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità.

Diconseguenza, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiun-zione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un creditoriconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, ai sensi dell'art. 2697c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa,mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenzadi cause modificative o estintive degli stessi (cfr. Cass., 16/05/2016, n.9989; 3/11/ 2011, n. 22792; Cass., 24/07/2002, n. 10821; n.24040/2019; n. 9989/ 2016; n. 9381/2021).Nel caso concreto, la Corte d'appello ha rilevato che, quanto al meritodella sentenza impugnata, l'appellante aveva eluso la motivazione del Tri-bunale, secondo cui la revoca del finanziamento non doveva essere neces-Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026sariamente comunicata al beneficiario, rispetto al quale era stato accertatol'inadempimento riguardante la mancata allegazione dei documenti neces-sari per l'erogazione del contributo.Ora, il ricorrente non ha adeguatamente censurato tale ultima statui-zione, limitandosi ad affermare che la questione del predetto inadempi-mento sarebbe irrilevante poiché, a suo dire, l'ingiunzione avrebbe richie-sto, per la sua validità, la comunicazione della revoca, ma senza esplicitarele specifiche ragioni per le quali la domanda di pagamento in esame – lacui fondatezza costituisce l'oggetto del giudizio in corso originato dall'op-posizione all'ingiunzione – non avrebbe potuto essere esaminata solo sullabase dell'allegato inadempimento.Al riguardo, giova altresì evidenziare che il ricorrente non ha censuratole statuizioni della Corte d'appello sull'accertamento del valido titolo con-trattuale fatto valere dell'ente opposto e sulla ricezione della somma atitolo di finanziamento.Ne consegue che la Corte d'appello ha accertato la piena fondatezzadella domanda della parte controricorrente, come azionato con la predettaingiunzione.Il quarto motivo è inammissibile, in quanto diretto a ribaltare l'inter-pretazione della Corte territoriale sull'irrilevanza della querela di falso av-verso la ricevuta della raccomandata relativa alla comunicazione della re-voca del finanziamento.Invero, tale questione è strettamente connessa a quella esaminata inordine al precedente motivo, circa l'irrilevanza della querela di falso ai finidella fondatezza della domanda di pagamento formulata attraverso l'in-giunzione opposta.Il quinto motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti,emergendo dagli atti che la liquidazione delle spese sia avvenuta secondoNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026lo scaglione tra euro 26.000,00 e 52.000,00, secondo il petitum sostan-ziale (euro 7.582,10, pari all'ingiunzione per cui è causa, e euro 26.000,00,pari alla somma oggetto della domanda riconvenzionale).Inoltre, il motivo non risponde ai canoni dell'autosufficienza, poichénon è stato trascritto il ricorso in appello nella parte dell'asserita limita-zione della domanda a euro 26.000,00.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in fa-vore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida ineuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-MENTI E [OSCURATO:PERSONA] D'IMPRESA, spa, in persona del legale rappres. p.t,rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 2249/2021 della Corte d'Appello di Roma, pubblicatain data 25.03.2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO CHEper l'accertamento negativo del debito relativo ad una pretesa oggetto diun'ingiunzione di pagamento del 20.7.2015, emessa ex art. 2 RD n.639/1910, per euro 7582,10, per un finanziamento erogato nel 2003, sullabase di un contratto stipulato il 5.11.2003, in applicazione del d.lgs. n.185/2000.Al riguardo, l'attore deduceva: la prescrizione del credito per decorsodel termine decennale dalla stipula del contratto; la nullità dell'ingiunzioneper mancanza del presupposto inadempimento, stante anche il difetto dimotivazione, e per nullità della notifica (eseguita a mezzo posta); la ca-renza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA].Con sentenza del 2019 il Tribunale rigettava la domanda, osservandoche: non era fondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso iltermine decennale dalla data dell'ultima rata di pagamento del finanzia-mento agevolato; era infondata l'eccezione d'inadempimento per la man-cata erogazione degli importi a saldo, avuto riguardo all'intervenuta revocadelle agevolazioni concesse, con delibera del 7.3.2006 in conseguenzadella mancata presentazione della documentazione necessaria all'eroga-zione del saldo; era infondata l'eccezione di nullità sulla carenza di moti-vazione che invece era argomentata per relationem; era infondata la do-manda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la mancata eroga-zione del saldo, avuto riguardo alla revoca dei benefici concessi; l'ingiun-zione di pagamento era immune da vizi, formali e sostanziali, in quantopreceduta dalla deliberazione di revoca dei benefici del 7.3.2006, regolar-mente comunicata, e dalla diffida ad adempiere del 2.3.2011; nel merito,l'obbligazione era provata dal verbale di consegna e dal contratto per laconcessione del finanziamento agevolato del 5.11.2003, risultando altresìNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026dimostrata l'erogazione delle somme mediante bonifico, mentre non erastata impugnata la deliberazione di revoca delle agevolazioni.Con sentenza del 25.3.2021, la Corte territoriale rigettava l'appello delVorraro, osservando che: era inammissibile il gravame, per difetto di spe-cificità riguardo al capo della sentenza impugnata avente ad oggetto l'ec-cezione di prescrizione; era da riaffermare l'irrilevanza della querela difalso – dichiarata inammissibile dal Tribunale – in quanto, anche se fossestata accertata la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno dellaraccomandata che conteneva la comunicazione della delibera di revocadelle agevolazioni concesse, il termine di prescrizione decennale, calcolatodall'ultimo rata di mutuo, (o anche dalla revoca delle agevolazioni), nonsarebbe decorso alla data dell'opposizione; l'appellante non aveva specifi-camente impugnato la motivazione della sentenza impugnata circa i pre-supposti, formali e sostanziali, dell'ingiunzione in questione, specie in or-dine all'affermazione secondo cui non era necessario che anche la revocafosse preventivamente comunicata al beneficiario inadempiente; era al-tresì infondata la doglianza a tenore della quale l'Agenzia non aveva ero-gato il finanziamento agevolato per l'importo massimo di euro 17.000,00,in quanto la revoca del contributo era stata conseguenza dell'inadempi-mento del beneficiario il quale aveva omesso di depositare la documenta-zione richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] a norma dell'art. 19 del contratto.con cinque motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controri-corso, illustrato da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 342 cpc, 13, c. 1 quater,dpr 30.5.2002 n. 15, 2935 e 2936 cc, per aver la Corte d'appello dichiaratoNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026inammissibile il motivo sulla prescrizione, sull'erroneo presupposto chetale eccezione fosse stata riproposta con la medesima formulazione delprimo grado, eludendo le argomentazioni dell'appellante sul diverso ter-mine da cui far decorrere il relativo termine, essendo stato invece dedottoche quest'ultimo dovesse decorrere dalla data del ricevimento della comu-nicazione della revoca del contributo - nella specie non avvenuta - inquanto era stato erogato solo un acconto sul finanziamento, da restituireinsieme al saldo.Il secondo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione degliartt. 83, c.7, lett. h, dl 18/2020, 281 sexies e 352 cpc, 35 disp. att. cpc,126 cpc, ex art. 360, n. 4, cpc, in quanto emessa all'esito di un'udienzafissata per la trattazione orale della causa, ma svoltasi secondo le modalitàdi cui al citato art. 83, attraverso lo scambio e il deposito di note difensive.Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, non essendonestato letto il dispositivo in udienza con la redazione delle ragioni della de-cisione nel verbale d'udienza.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1372, 1321, 1453 cc,115 cpc, ex art. 360, nn. 3 e 5, cpc., per aver la Corte d'appello ritenutosufficiente che, sul piano formale, l'ingiunzione fosse stata preceduta dallarevoca dei benefici, anche senza alcuna comunicazione (in contrasto conl'art. 19.4 del contratto), invece necessaria anche per la restituzione dellesomme erogate (comunicazione non avvenuta, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] depo-sitato la prova dell'avviso di ricevimento della racc. a.r., al contrario diquanto affermato dal Tribunale), mentre era stata proposta querela di falsoavverso il suddetto avviso di ricevimento della racc. a.r. relativa all'asseritadiffida ad adempiere che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe spedito.Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026Inoltre, il ricorrente assume che sarebbe irrilevante, contrariamente aquanto statuito nella sentenza impugnata, l'inadempimento relativo allamancata allegazione documentale.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 221 e 222 cpc, 16 bisdl n. 179/12, d.lgs. 7.3.05 n. 82, come modificato, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 5, cpc, nonché degli artt. 112, 113, 183 e 184, cpc, per aver laCorte d'appello affermato l'irrilevanza della querela di falso, dichiaratainammissibile in primo grado in quanto, anche se fosse accertata la falsitàdella firma apposta sulla ricevuta della raccomandata relativa alla revocadel finanziamento, il termine di prescrizione decennale non sarebbe de-corso alla data dell'opposizione, neppure considerando la data della revocadel finanziamento.Al riguardo, il ricorrente assume che la decisione sul merito della que-rela sarebbe stato rilevante ai fini dell'accertamento della validità dell'in-giunzione.Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 91 dm 55/2014, comeaggiornato, e delle tabelle integrate, nonché del TU n. 115/2012, per averla Corte territoriale errato nel quantificare le spese processuali, violando ilprincipio dell'inderogabilità delle tariffe professionali, avendo utilizzato ivalori medi di uno scaglione di riferimento superiore a quello corrispon-dente al valore del giudizio (52.000,00 euro anziché 26.000,00 euro) inbase al criterio del decisum, e per aver liquidato la voce relativa all'istrut-toria, pur in mancanza di una fase istruttoria.Il primo motivo è infondato.Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia respinto l'eccezionedi prescrizione, in quanto il relativo termine decorreva dalla data di sca-denza dell'ultima rata del finanziamento, non tenendo conto che tale fi-Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026nanziamento non era stato erogato, essendo stato liquidato solo un ac-conto.Tale doglianza non può essere condivisa, in quanto ciò che rileva, aifini della decorrenza del termine di prescrizione in questione, è comunquela scadenza dell'ultima rata, come disciplinata dall'art. 12 del contratto difinanziamento agevolato (n. 20 rate trimestrali posticipate).Ora, l'omesso versamento delle altre rate, successivamente alla revocadel finanziamento, ha comportato la mancata decorrenza del termine diprescrizione, in conformità della consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto alrimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ul-tima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazioneunica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della sca-denza dell'ultima rata (Cass., n. 17798/2011; n. 4232/2023).Il secondo motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “so-stituita ex art. 221 d.l. n. 34/2020 - conv. nella l. n. 77/2020 - dallo scam-bio di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte hadeciso la causa ai sensi dell'art. 352, c. 6, cpc”.Ora, l'art. 83, c. 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (nel teso convertitonella l. n. 27/2020) ha disposto che lo “svolgimento delle udienze civili chenon richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti me-diante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti lesole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del prov-vedimento del giudice”.Pertanto, le critiche del ricorrente circa la mancata trattazione oraledell'udienza, originariamente fissata a norma dell'art. 281 sexies, cpc, el'omessa lettura del dispositivo in udienza, sono chiaramente in contrastoNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026con la norma richiamata - non essendo dubbia la ricorrenza dei presuppostidella sua applicazione - che costituiva disposizione normativa eccezionaleper fronteggiare il periodo caratterizzato dalla diffusione dell'epidemia Co-vid 19.Né ha pregio la doglianza afferente alla lesione del diritto di difesa (ge-nericamente invocata).Invero, dal combinato disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c. con l'art.162, comma 1, c.p.c. - secondo una interpretazione di tali norme costitu-zionalmente orientata agli artt. 24 e 111 Cost. - emerge che la condottadella parte la quale omette di denunciare tempestivamente, nella primadifesa utile, il vizio di nullità dell'attività processuale che è ridondato in suopregiudizio, determina il consolidamento degli atti processuali, sebbeneviziati, integrando tale condotta processuale un indizio grave e preciso le-gittimante la presunzione legale di "rinuncia alla eccezione" di nullità (re-lativa), e conseguentemente dell'assenza di un effettivo concreto pregiu-dizio cagionato dall'atto invalido al diritto di difesa della parte. Tuttavia,occorre osservare che la richiamata disciplina normativa pertiene alla vio-lazione di quelle norme processuali dettate nell'esclusivo interesse delleparti (nullità cd. relative), rimanendo quindi da essa distinta la diversaipotesi della violazione di quelle norme dettate, invece, nell'interesse pub-blico al corretto svolgimento del processo (giusto processo, con specificoriferimento alla garanzia del contraddittorio): in quest'ultimo caso, non viè luogo ad applicazione di decadenze dalla eccezione di nullità, ma la suc-cessiva condotta processuale tenuta dalla parte colpita dalla nullità, potrà,eventualmente, venire in rilievo soltanto sul piano dell'accertamentodell'insussistenza dell'effettivo pregiudizio subito al diritto di difesa (cfr.Cass., n. 4866/2007; n. 25861/2020).Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella specie, il mancato svolgimento della trattazione orale - comedetto, espressamente legittimato dal predetto art. 83 d.l. n. 18/2020 - nonha determinato nessun concreto pregiudizio del diritto di difesa del ricor-rente - peraltro neppure prospettato - il quale infatti non aveva sollevatoalcuna eccezione di nullità connessa alle lamentate diverse modalità disvolgimento dell'udienza.Il terzo motivo è inammissibile.Nel giudizio di opposizione l'opponente assume la veste di attore sol-tanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazioneè stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie,in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, essendostata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuliin sé la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formatodalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del suo potere di autoaccer-tamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di op-posizione il provvedimento in questione costituisca di per sé prova diquanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità. Diconseguenza, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiun-zione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un creditoriconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, ai sensi dell'art. 2697c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa,mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenzadi cause modificative o estintive degli stessi (cfr. Cass., 16/05/2016, n.9989; 3/11/ 2011, n. 22792; Cass., 24/07/2002, n. 10821; n.24040/2019; n. 9989/ 2016; n. 9381/2021).Nel caso concreto, la Corte d'appello ha rilevato che, quanto al meritodella sentenza impugnata, l'appellante aveva eluso la motivazione del Tri-bunale, secondo cui la revoca del finanziamento non doveva essere neces-Numero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026sariamente comunicata al beneficiario, rispetto al quale era stato accertatol'inadempimento riguardante la mancata allegazione dei documenti neces-sari per l'erogazione del contributo.Ora, il ricorrente non ha adeguatamente censurato tale ultima statui-zione, limitandosi ad affermare che la questione del predetto inadempi-mento sarebbe irrilevante poiché, a suo dire, l'ingiunzione avrebbe richie-sto, per la sua validità, la comunicazione della revoca, ma senza esplicitarele specifiche ragioni per le quali la domanda di pagamento in esame – lacui fondatezza costituisce l'oggetto del giudizio in corso originato dall'op-posizione all'ingiunzione – non avrebbe potuto essere esaminata solo sullabase dell'allegato inadempimento.Al riguardo, giova altresì evidenziare che il ricorrente non ha censuratole statuizioni della Corte d'appello sull'accertamento del valido titolo con-trattuale fatto valere dell'ente opposto e sulla ricezione della somma atitolo di finanziamento.Ne consegue che la Corte d'appello ha accertato la piena fondatezzadella domanda della parte controricorrente, come azionato con la predettaingiunzione.Il quarto motivo è inammissibile, in quanto diretto a ribaltare l'inter-pretazione della Corte territoriale sull'irrilevanza della querela di falso av-verso la ricevuta della raccomandata relativa alla comunicazione della re-voca del finanziamento.Invero, tale questione è strettamente connessa a quella esaminata inordine al precedente motivo, circa l'irrilevanza della querela di falso ai finidella fondatezza della domanda di pagamento formulata attraverso l'in-giunzione opposta.Il quinto motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti,emergendo dagli atti che la liquidazione delle spese sia avvenuta secondoNumero registro generale 26549/2021Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14144/2026Data pubblicazione 14/05/2026lo scaglione tra euro 26.000,00 e 52.000,00, secondo il petitum sostan-ziale (euro 7.582,10, pari all'ingiunzione per cui è causa, e euro 26.000,00,pari alla somma oggetto della domanda riconvenzionale).Inoltre, il motivo non risponde ai canoni dell'autosufficienza, poichénon è stato trascritto il ricorso in appello nella parte dell'asserita limita-zione della domanda a euro 26.000,00.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in fa-vore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida ineuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 14144/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris