CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi denunciati dal ricorrente risultano smentiti dalla presenza di ampia motivazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è assorbita in quella speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato sub a), è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non ha calcolato giorni 182 di sospensione del termine, maturato in data successiva alla sentenza impugnata e, dunque, non rilevabile in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così