CassazionedecretoSezione UDecisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE [OSCURATO:PERSONA] – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7774 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 24902/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 14406/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola