CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 981‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] Michele; - ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1761/01/2021 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 26/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento di maggiori redditi d’impresa emesso nei confronti della Granato & F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 981/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, e Numero sezionale 4030/2022Numero di raccolta generale 16945/2022di un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio Michele DolgettaData pubblicazione 25/05/2022 per i redditi di partecipazione del medesimo nella predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava, previa riunione, i ricorsi separatamente proposti dai contribuenti. Avverso tale statuizione i contribuenti hanno notificato ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate. Si è costituita l’intimata con controricorso. Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ‒ può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità. Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 13/01/2022) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. I ricorrenti, ancorché non abbiano depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, sono tenuti al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che l’Agenzia controricorrente ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che i ricorrenti non l’avrebbero successivamente depositato ed iscritto a ruolo e che quindi tali difese sarebbero risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020; Cass. n. 8728 del 2022; Cass. n. 8890 del 2022, non massimata). F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 981/2022 Numero sezionale 4030/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 16945/2022Data pubblicazione 25/05/2022 dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :