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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 32711/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9993 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati avverso la sentenza n. 99/2020 deliberata dalla Corte d'appello di Trieste il 7 febbraio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la Corte di Sez.

I – RG 9993/2024 camera di consiglio 6.11.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 9993/2024 Numero sezionale 3812/2025 Numero di raccolta generale 32711/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 appello di Trieste ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello introdotto da [OSCURATO:SOCIETA].: estinzione determinata dalla mancata rinnovazione della citazione di appello nei confronti di uno degli appellati, [OSCURATO:PERSONA].

2. ― Il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia non è resistito dagli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La proposta ha il tenore che segue.

«[I]l ricorso per cassazione è improcedibile, in quanto non depositato telematicamente; «infatti, in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass.20 aprile 2023, n. 10689)».

2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni.

3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

4. ― Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza al ricorso; trova però applicazione la statuizione di cui all’art.96, comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

Sez.

I – RG 9993/2024 camera di consiglio 6.11.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 9993/2024 Numero sezionale 3812/2025 Numero di raccolta generale 32711/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9993 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati avverso la sentenza n. 99/2020 deliberata dalla Corte d'appello di Trieste il 7 febbraio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la Corte di Sez. I – RG 9993/2024 camera di consiglio 6.11.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 9993/2024 Numero sezionale 3812/2025 Numero di raccolta generale 32711/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 appello di Trieste ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello introdotto da [OSCURATO:SOCIETA].: estinzione determinata dalla mancata rinnovazione della citazione di appello nei confronti di uno degli appellati, [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― Il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia non è resistito dagli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[I]l ricorso per cassazione è improcedibile, in quanto non depositato telematicamente; «infatti, in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass.20 aprile 2023, n. 10689)». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni. 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza al ricorso; trova però applicazione la statuizione di cui all’art.96, comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. Sez. I – RG 9993/2024 camera di consiglio 6.11.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 9993/2024 Numero sezionale 3812/2025 Numero di raccolta generale 32711/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezion
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