CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1386/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' -intimato- Avverso la sentenza n. 4739/9/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. 9, depositata il 01/06/2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento protocollo n. 4591 del 27/01/2012, n. 349 del 24/11/2012, notificato il 30/12/2013, con il quale il Comune di Canicattì, accertava ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2007, la somma di € 1.826,00, per “omesso parziale tardivo versamento ICI”. 2. La C.T.P. di Agrigento, con sentenza n. 2861/01/2015, depositata in data 25 giugno 2015 respingeva il ricorso proposto dal contribuente e compensava le spese di lite. 3. Sull’impugnazione del contribuente, nella contumacia del Comune di Canicattì, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 4. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a quattro motivi. 5. Il Comune di Canicattì è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ. e art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ”, si censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di una parte non costituita. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione art. 1, comma 161, L. 296/2006 e art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, il ricorrente soggiunge che il termine da cui inizia a decorrere la decadenza quinquennale è il primo gennaio dell’anno successive al 2007, e quindi, dal 2008, mentre il termine finale di 5 anni è il 31 dicembre dell’anno 2012, contrariamente a quello affermato dal giudice tributario a quo , il 31/12/2013. 2.1. Il secondo motivo, da esaminare in via prioritaria, è fondato e merita accoglimento. 2.2. Com'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». 2.3. In forza dell'art. 1, comma 171, della Legge n. 296/2006, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera solo per i rapporti d'imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancora pendenti, ed ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data dell'1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (cfr. Cass., 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., 23 giugno 2017, n. 15702; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30966). 2.4. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione. 2.5. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti (ipotesi, quest’ultima rilevante nel caso di specie). 2.6. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». 2.7. In tema d'ICI, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, occorre dunque distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa). 2.8. Pertanto, nella prima ipotesi – che, come risulta dall’avviso di accertamento, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso introduttivo, ricorre nel caso di specie - il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato (cfr. Cass. 13/01/2021 n. 352). 2.9. Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, per individuare il dies a quo deve farsi quindi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato, ed a questo proposito, per quanto riguarda l'ICI, si rileva che il tributo doveva essere versato per «l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno (...). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (...)» (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 504/1992). 2.10. In relazione al caso in esame, nel verificare l'intervenuta decadenza, in applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, il termine iniziale decorre dall'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. 2.11. Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato in data 30.12.2013, dunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 30.12.2012. 2.12. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, nel dichiarare avvenuta entro il suddetto termine quinquennale la suindicata notifica, non ha quindi fatto corretta applicazione dei principi indicati e deve, pertanto, essere riformata. 3. Con il terzo motivo si ricorso, si censura la “Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.”, precisando che, a fronte delle specifiche deduzioni sollevate dall’appellante in merito all’omessa produzione dei documenti relativi alla prova della notifica, il giudice regionale, con motivazione apparente e contraddittoria, si sarebbe limitato a dare atto del fatto che “l’Agenzia delle Entrate” aveva resistito all’impugnazione, chiedendone il rigetto. 4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si censura la motivazione in ultrapetizione, atteso che parte appellata risulta essere il Comune di Canicattì, e non l’Agenzia delle Entrate, ed altresì, in quanto la parte appellata, tanto l’Agenzia delle Entrate, secondo il decisum, quanto in realtà, il Comune di Canicattì, non si era costituita nel giudizio di appello. 5. Il primo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso. 6. Le spese di lite, del primo grado, del grado d’appello e del presente giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento, in favore del contribuente, delle spese di primo grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in euro 1.600,00, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esbor