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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo j rusztto 414 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B della rubrica), commesso nella veste di amministratore unico (sino al 24 luglio 2009) della Flann s.r.I., società dichiarata fallita il 7 gennaio 2010.

Avverso la decisione ricorreva per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

La Corte di cassazione (Sez.

V in data 6/2/2020) annullava la decisione, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., nonché alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, L.F., e rinviava per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

La Corte di legittimità osservava che la Corte territoriale aveva omesso di rispondere all'argomento, prospettato dall'appellante, secondo cui dagli atti emergeva chejunico creditore della società, la Cassa di Risparmio di Firenze, era stato soddisfatto quantomeno parzialmente, sicché il danno al ceto creditorio avrebbe dovuto ritenersi di "speciale tenuità" ex art. 219 u.c. legge fall..

D'ufficio, poi, a seguito della sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale, erano divenute illegali le pene accessorie ex art. 216, u.c., L. fall. applicate nella durata fissa di dieci anni.

La Corte d'appello di Firenze, investita del giudizio di rinvio, rideterminava le pene accessorie nella durata di anni uno mesi sei e rigettava nel resto il ricorso.

Osservava che secondo orientamento costante della Corte di cassazione la speciale tenuità del danno si sarebbe dovuta valutare al momento della dichiarazione di fallimento.

Rapportato, pertanto, il valore della somma distratta al passivo fallimentare non si sarebbe potuto ritenere esistente l'elemento circostanziale della speciale tenuità.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta il vizio di motivazione per aver omesso di valutare la proposta di accordo che l'unico creditore Cassa di Risparmio di Firenze aveva proposto.

Nel caso che occupa era stata la Cassa di Risparmio anzidetta a proporre il pagamento della somma di 15.000,00 euro a tacitazione del contenzioso.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul trattamento della pena accessoria.

La determinazione della pena accessoria in anni uno e mesi sei era in contraddizione con la decisione di negare il riconoscimento della circostanza • attenuante di cui all'ad 219 ult. comma L. fall.

Si era fatto riferimento al danno cagionato ai creditori là dove il creditore era uno solo e aveva chiuso il contenzioso con una transazione, senza considerare che nel determinare la durata delle pene accessorie si dovessero richiamare i parametri di cui all'art.133 cod. pen. commisurandoli alla condotta contemporanea o susseguente al reato, in termini tali da concentrarli sullo stato di incensuratezza e sull'entità del danno.

Egualmente non si era considerato il profilo inerenail'intensità del dolo e il fatto che le condotte distrattive risalivano a diversi anni prima la dichiarazione di fallimento.

L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. imponeva, del resto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che avrebbe provveduto alla determinazione della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Sulla prima questione, devoluta in sede di rinvio, la Corte d'appello ha osservato che il 7/1/2010 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile, per il mancato pagamento della somma di 142.016,90 nei confronti del debitore Cassa di Risparmio di Firenze, debito ammesso al passivo fallimentare.

Si trattava di una somma ulteriore rispetto a quella che la Cassa di Risparmio aveva azionato con decreto ingiuntivo n 1951 del 2009 e che costituiva oggetto di liberatoria allegata dalla difesa; da ciò si inferiva che alcun pagamento del debito fallimentare vi era stato e che, nell'ipotesi in cui esso fosse avvenuto, non si sarebbe potuto spiegare "come", essendo in atto, appunto, il fallimento.

Da ciò l'ipotesi che il pagamento poteva essere avvenuto solo dopo la chiusura della procedura fallimientare e come detto pagamento fosse inidoneo a far ritenere concretizzatasi la circostanza attenuante della tenuità del danno.

Da ciò la indicazione che l'ammontare della somma accertata come distratta pari ad euro 108.000,00 era un ammontare significativo in funzione del passivo fallimentare (pari a 142.016,90) e detta constatazione escludeva che il danno al ceto creditorio fosse particolarmente tenue, anche in considerazione che il debito eguagliava sostanzialmente il passivo fallimentare.

In altri termini se non fossero avvenute le distrazioni si sarebbe consentito alla società di pagare i debiti. pa Con un ragionamento immune da censure si è esclusa l'esistenza di vizi logici e si è ritenuto di escludere l'attenuante anzidetta con un iter privo di ogni contraddizione e immune dai rilievi sviluppati dal ricorrente i Il secondo motivo è manifestamente infondato e non si rilevano le dedotte incongruenze sulla esclusione dell'attenuante e sulla determinazione della pena accessoria.

La Corte territoriale ha spiegato sulla scorta di qual indicatori avesse inteso determinare le pene anzidette alla luce della decisione della Corte cost.

In questa logica, proprio richiamando il disposto dell'art 133 cod. pen. ha chiarito di dover tenere presente il danno indotto al ceto creditorio di importo cuf superiore a 100.000 euro e dunque di ammontare non modesto ed ha ritenuto di diminuire la pena accessoria in anni uno e mesi sei secondo una valutazione di esclusivo merito sanzionatorio, priva di vizi logici, e insindacabile in sede di legittimità.

Ciò posto il ricorso va respinto.

Segue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo j rusztto 414 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B della rubrica), commesso nella veste di amministratore unico (sino al 24 luglio 2009) della Flann s.r.I., società dichiarata fallita il 7 gennaio 2010. Avverso la decisione ricorreva per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. La Corte di cassazione (Sez. V in data 6/2/2020) annullava la decisione, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., nonché alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, L.F., e rinviava per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. La Corte di legittimità osservava che la Corte territoriale aveva omesso di rispondere all'argomento, prospettato dall'appellante, secondo cui dagli atti emergeva chejunico creditore della società, la Cassa di Risparmio di Firenze, era stato soddisfatto quantomeno parzialmente, sicché il danno al ceto creditorio avrebbe dovuto ritenersi di "speciale tenuità" ex art. 219 u.c. legge fall.. D'ufficio, poi, a seguito della sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale, erano divenute illegali le pene accessorie ex art. 216, u.c., L. fall. applicate nella durata fissa di dieci anni. La Corte d'appello di Firenze, investita del giudizio di rinvio, rideterminava le pene accessorie nella durata di anni uno mesi sei e rigettava nel resto il ricorso. Osservava che secondo orientamento costante della Corte di cassazione la speciale tenuità del danno si sarebbe dovuta valutare al momento della dichiarazione di fallimento. Rapportato, pertanto, il valore della somma distratta al passivo fallimentare non si sarebbe potuto ritenere esistente l'elemento circostanziale della speciale tenuità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta il vizio di motivazione per aver omesso di valutare la proposta di accordo che l'unico creditore Cassa di Risparmio di Firenze aveva proposto. Nel caso che occupa era stata la Cassa di Risparmio anzidetta a proporre il pagamento della somma di 15.000,00 euro a tacitazione del contenzioso. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul trattamento della pena accessoria. La determinazione della pena accessoria in anni uno e mesi sei era in contraddizione con la decisione di negare il riconoscimento della circostanza • attenuante di cui all'ad 219 ult. comma L. fall. Si era fatto riferimento al danno cagionato ai creditori là dove il creditore era uno solo e aveva chiuso il contenzioso con una transazione, senza considerare che nel determinare la durata delle pene accessorie si dovessero richiamare i parametri di cui all'art.133 cod. pen. commisurandoli alla condotta contemporanea o susseguente al reato, in termini tali da concentrarli sullo stato di incensuratezza e sull'entità del danno. Egualmente non si era considerato il profilo inerenail'intensità del dolo e il fatto che le condotte distrattive risalivano a diversi anni prima la dichiarazione di fallimento. L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. imponeva, del resto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che avrebbe provveduto alla determinazione della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. 1. Sulla prima questione, devoluta in sede di rinvio, la Corte d'appello ha osservato che il 7/1/2010 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile, per il mancato pagamento della somma di 142.016,90 nei confronti del debitore Cassa di Risparmio di Firenze, debito ammesso al passivo fallimentare. Si trattava di una somma ulteriore rispetto a quella che la Cassa di Risparmio aveva azionato con decreto ingiuntivo n 1951 del 2009 e che costituiva oggetto di liberatoria allegata dalla difesa; da ciò si inferiva che alcun pagamento del debito fallimentare vi era stato e che, nell'ipotesi in cui esso fosse avvenuto, non si sarebbe potuto spiegare "come", essendo in atto, appunto, il fallimento. Da ciò l'ipotesi che il pagamento poteva essere avvenuto solo dopo la chiusura della procedura fallimientare e come detto pagamento fosse inidoneo a far ritenere concretizzatasi la circostanza attenuante della tenuità del danno. Da ciò la indicazione che l'ammontare della somma accertata come distratta pari ad euro 108.000,00 era un ammontare significativo in funzione del passivo fallimentare (pari a 142.016,90) e detta constatazione escludeva che il danno al ceto creditorio fosse particolarmente tenue, anche in considerazione che il debito eguagliava sostanzialmente il passivo fallimentare. In altri termini se non fossero avvenute le distrazioni si sarebbe consentito alla società di pagare i debiti. pa Con un ragionamento immune da censure si è esclusa l'esistenza di vizi logici e si è ritenuto di escludere l'attenuante anzidetta con un iter privo di ogni contraddizione e immune dai rilievi sviluppati dal ricorrente i Il secondo motivo è manifestamente infondato e non si rilevano le dedotte incongruenze sulla esclusione dell'attenuante e sulla determinazione della pena accessoria. La Corte territoriale ha spiegato sulla scorta di qual indicatori avesse inteso determinare le pene anzidette alla luce della decisione della Corte cost. In questa logica, proprio richiamando il disposto dell'art 133 cod. pen. ha chiarito di dover tenere presente il danno indotto al ceto creditorio di importo cuf superiore a 100.000 euro e dunque di ammontare non modesto ed ha ritenuto di diminuire la pena accessoria in anni uno e mesi sei secondo una valutazione di esclusivo merito sanzionatorio, priva di vizi logici, e insindacabile in sede di legittimità. Ciò posto il ricorso va respinto. Segue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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