CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, pronunciata il 14 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); osservato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen. in considerazione delle condotte minatorie poste in essere dall'imputata per ottenere il denaro richiesto alla persona offesa. In particolare, la Corte territoriale, conformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione dell'elemento psicologico delitto di estorsione, ha valorizzato l'intento della VASILE di procurarsi ingiustamente del denaro, minacciando la persona offesa di rion rimuovere le foto dal web qualora non avesse pagato una somma di gran lunga superiore a quella spesa dalla ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re Estens